Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 2
La natura di enti pubblici non economici rivestita dai consorzi per le aree di sviluppo industriale previsti dalla legge regionale siciliana n. 1\1984 fa ritenere obbligatoria la partecipazione, ai consorzi medesimi, di tutti gli enti che, per collocazione territoriale e condizioni soggettive, rientrino fra quelli indicati, dalle norme costitutive, come componenti necessarie per assicurare gli obiettivi istituzionali, senza che sia indispensabile alcun loro esplicito atto di consenso.
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge regione Sicilia n. 1\1984, con riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto la suddetta normativa, istitutiva di consorzi obbligatori, stabilisce in via generale il presupposto dell'insorgenza del debito contributivo e del parametro di determinazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ENRICO PAPA - Presidente -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti con il n. 6627/97 dalla S.p.a. BA di IC, con il n. 6628/97 dalla S.p.a. RF e con il n. 6629/97 dalla S.p.a. CI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in Roma, via Germanico n. 109, presso il prof. avv. Ennio Russo, difese dal prof. avv. Giovanni Caratozzolo per procure speciali notarili prodotte con i ricorsi medesimi;
- ricorrenti -
contro
SO per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina, in persona del presidente prof. avv. Alberto Stagno D'Alcontres, elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale n. 77, presso l'avv. Antonio Gugliotta, difeso dall'avv. Giuseppe Forganni per procura a margine dei controricorsi;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 26 del 9 dicembre 1996 - 25 gennaio 1997;
sentiti il cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il SO per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina il 6 novembre 1989 ha citato davanti al Tribunale di Messina l'RF-Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in IC, la Cassa centrale di risparmio V.E., poi CI, ed il BA di IC, chiedendo la condanna di ciascuno al pagamento di lire 145.000.000, di cui lire 125.000.000 a titolo di contributi consortili ordinari e lire 20.000.000 a titolo di contributi integrativi, per gli anni dal 1985 al 1988. I convenuti hanno contestato le pretese attrici, deducendo, gradatamente, la loro estraneità al SO, in assenza di un atto di adesione, dopo che il SO stesso, nato su base volontaria nel 1962, era stato trasformato dalla legge della Regione IC 4 gennaio 1984 n. 1, l'illegittimità costituzionale di tale legge, e,
in particolare, degli artt. 4 e 10 di essa, in relazione agli artt. 3,23 e 41 della Costituzione, per la non rispondenza della loro pretesa partecipazione ai fini istituzionali del SO, per la mancata previsione del diritto di recesso e per la mancata definizione di criteri preventivi di suddivisione degli oneri consortili;
l'illegittimità dei provvedimenti del Comitato direttivo con cui erano stati determinati i contributi, in quanto non ispirati a parametri di proporzionalità con riferimento ai diversi interessi dei partecipanti;
la non debenza dei contributi medesimi dopo il decorso di sei mesi dall'insorgenza della morosità, per effetto dell'obbligo del SO di adottare a loro carico, in detta situazione ed in detto termine, delibera di esclusione. Il Tribunale ha accolto le domande.
La Corte d'appello di Messina, respingendo i gravami dei soccombenti, ha fra l'altro osservato:
- che il SO aveva natura coattiva e che comunque la partecipazione ad esso degli istituti di credito appellanti era evincibile da implicito consenso al protrarsi del rapporto associativo dopo l'entrata in vigore della citata legge;
- che la questione di legittimità costituzionale era manifestamente infondata, in quanto i debiti in discussione discendevano dalla legge regionale, che fissava al riguardo criteri correlati alla diversa natura ed ai diversi interessi dei consorziati, ed erano quantificati in quote annuali dal Comitato direttivo, nell'esercizio di poteri discrezionali attribuiti dallo statuto;
- che l'eventuale scorretto esercizio del relativo potere, per errori ed abusi, sarebbe stato sindacabile soltanto dal giudice amministrativo;
- che le disposizioni dello statuto non contrastavano con la legge regionale, nemmeno nella parte in cui non prevedevano la facoltà di recesso;
- che il Comitato direttivo, nel disporre il ripiano del disavanzo di esercizio, non si era appropriato di funzioni del Consiglio generale, ma aveva soltanto dato concreta attuazione alle deliberazioni prese in sede di approvazione del bilancio;
- che i consorziati morosi non potevano dolersi della mancata rescissione del rapporto con delibera di esclusione, vertendosi in tema di facoltà posta a tutela del SO, non dei partecipanti inadempienti.
Il BA di IC, l'RF e la CI, con atti notificati il 20-28 maggio 1997, hanno proposto separati ricorsi, articolati, il primo, in sei motivi, e gli altri in cinque motivi. Il SO ha replicato con controricorsi.
I ricorsi sono stati inizialmente assegnati alla Sezione prima civile, la quale, con ordinanza n. 729 del 19 giugno - 10 agosto 2000, previa riunione delle impugnazioni, ha rilevato che la seconda parte del secondo motivo del ricorso del BA di IC era rivolta a criticare la sentenza d'appello sull'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo per le deduzioni inerenti alla congruità dei contributi, e, quindi, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per la devoluzione alle Sezioni unite della decisione al riguardo.
Le Sezioni unite, con sentenza 9 luglio 2001 n. 9320, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinano, considerando che il SO per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina è un ente pubblico, che i contributi allo stesso dovuti integrano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica riconducibili nella categoria generale dei tributi, che sono di pertinenza del giudice ordinano, inerendo a posizioni di diritto soggettivo, le controversie in cui venga in discussione il potere impositivo del SO, anche sotto il profilo dell'inclusione nel novero dei consorziati degli enti ai quali i contributi siano richiesti, che il medesimo giudice ordinario, in relazione a detto oggetto della causa, può disapplicare le disposizioni statutarie e gli atti amministrativi adottati dal Comitato direttivo del SO in tema di determinazione dei contributi, e che ricade invece nella giurisdizione del giudice amministrativo il sindacato su eventuali errori od abusi commessi nell'emanazione di tali atti. Per la decisione sugli altri motivi, i ricorsi sono stati rimessi a questa Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, il BA di IC, l'RF e la CI tornano a contestare la loro qualità di consorziati, osservando che il SO è nato come volontario ed è rimasto tale anche con l'entrata in vigore della legge regionale del 1984, e che in ogni caso la persistenza di detta qualità, dopo tale legge, non poteva prescindere da un esplicito atto di consenso, da manifestarsi con formale delibera.
Il motivo è infondato.
La legge della Regione IC 4 gennaio 1984 n. 1 attribuisce ai consorzi per le aree di sviluppo industriale la natura di enti pubblici non economici (art. 2), senza eccezione per quelli in precedenza costituiti, per i quali reca disposizioni transitorie di adeguamento alla nuova disciplina (artt. 36 e segg.). La natura di detti consorzi, del resto da riconoscersi anche nella normativa anteriore in coerenza con le finalità di ordine generale perseguite e con gli strumenti all'uopo utilizzati (v. Cass. s.u. 15 marzo 1989 n. 1286), non può non rendere obbligatoria l'appartenenza ai consorzi medesimi di tutti gli enti che, per collocazione territoriale e condizioni soggettive, rientrino fra quelli indicati dalle norme costitutive come componenti necessarie per assicurare gli obiettivi istituzionali.
In senso contrario, per inferirne cioè la volontarietà dei consorzi, quantomeno se anteriori alla predetta legge, non è valorizzabile l'art. 2 secondo comma di essa, ove elenca gli enti che "possono" parteciparvi (la Regione siciliana, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti economici o finanziari pubblici o privati, le associazioni di rappresentanza degli industriali); la disposizione ha lo scopo di delimitare l'ambito e le caratteristiche degli enti rispetto ai quali può essere esercitato il potere di attribuzione vincolante della posizione di consorziato, non di subordinare al loro consenso l'insorgenza e la persistenza del relativo rapporto (condizione del resto non conciliabile con gli obiettivi pubblicistici che presiedono alla costituzione dei consorzi ed all'identificazione dei consorziati).
Il secondo motivo del ricorso del BA, oltre a sollevare il quesito sulla giurisdizione definito dalle Sezioni unite, ripropone la tesi dell'illegittimità costituzionale degli artt. 4 lett. b) e 10 lett. d) della legge n. 1 del 1984, con riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, sotto il profilo che dette norme regionali difetterebbero della doverosa predeterminazione dei presupposti del debito contributivo e dei criteri per la sua quantificazione, ed inoltre, affidando le relative decisioni agli statuti ed agli organi consortili, consentirebbero scelte arbitrarie e disparità di trattamento, non temperate da una contestuale previsione di diritto di recesso.
La questione è manifestamente infondata.
L'art. 4 della legge regionale enumera i mezzi finanziari dei consorzi in questione, e, con la lett. b), contempla fra tali mezzi "i contributi versati dagli enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti".
L'art. 10, delineando i compiti dei comitati direttivi dei consorzi, vale a dire degli organi gestionali, prevede, con la lett. d), che i comitati medesimi "determinano la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente".
Tali disposizioni non entrano in potenziale conflitto con il principio posto dall'art. 23 della Costituzione, secondo cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Il principio esige che la legge conferisca il potere impositivo, individuandone il titolare, i destinatari e l'oggetto. La norma di legge statale o regionale, che, contemplando l'istituzione di consorzi obbligatori, specifichi le loro funzioni e le categorie dei soggetti chiamati ad appartenervi, facendo carico ai consorziati di concorrere in tutto od in parte nelle spese, non manca di stabilire in via generale il presupposto dell'insorgenza dei relativi debiti ed il parametro della loro determinazione, dato che l'uno coincide con la qualità di consorziato, e l'altro è in re ipsa, correlandosi all'ammontare dei costi delle attività consortili legittimamente varate dagli organi deliberativi e dei vantaggi che i consorziati ricevano dalle attività medesime.
La quantificazione nei singoli casi dell'entità delle spese e della porzione da coprire mediante contribuzione, in relazione alla consistenza dei benefici dei singoli partecipanti, non è "imposizione" della prestazione patrimoniale, riservata alla legge, ma esercizio del potere impositivo, e, dunque, può essere delegata dalla legge medesima agli organi di gestione dei consorzi (e non potrebbe non essere loro affidata, richiedendo indagini e valutazioni anche tecniche).
Quanto al precetto dell'uguaglianza, va osservato che il verificarsi di arbitraria disparità di trattamento, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non è potenzialmente configurabile con riguardo alla norma di legge attributiva del potere impositivo, mentre può derivare soltanto da vizi dell'atto di esercizio del potere stesso;
vizi non specificamente denunciati in questa controversia (e separatamente deducibili, alla luce di quanto rilevato dalle Sezioni unite con la predetta sentenza n. 9320 del 2001, davanti al giudice amministrativo). Con il terzo motivo del ricorso del BA di IC e con il secondo motivo degli altri ricorsi si torna a sostenere che ai consorziati, quanto meno quando il consorzio svolga attività esorbitanti dai fini istituzionali, deve riconoscersi diritto di recesso;
una diversa interpretazione della legge o dello statuto, nel senso di escludere detto recesso, ne evidenzierebbe l'illegitimità, sempre in base al principio posto dall'art. 23 della Costituzione. I motivi non sono scrutinabili (con conseguenziale ultroneità del quesito della compatibilità del recesso con l'obbligatorietà della partecipazione al consorzio), perché pongono una questione non rilevante nella concreta vicenda, e dunque meramente teorica ed astratta.
I ricorrenti, infatti, a confutazione delle domande attrici, non hanno dedotto (nè provato) in sede di merito di aver manifestato, prima della nascita degli obblighi contributivi fatti valere dal SO, la volontà di recedere;
ne discende che la problematica sulla sussistenza del diritto di recesso o l'illegittirmità della disposizione che lo escluda rimane priva di pertinenza, non potendo la sua soluzione comunque rifluire sui rapporti in discussione. Con il quarto motivo del ricorso del BA ed il terzo motivo degli altri ricorsi, sempre in tema di ragioni assertivamente invalidanti le pretese creditorie del SO (che la Corte d'appello non avrebbe vagliato od avrebbe impropriamente esaminato), si sostiene che lo statuto del SO, ove attribuisce al Comitato direttivo, cioè ad organo esecutivo, il potere di determinare i contributi e di differenziarli a seconda dei tipi degli enti consorziati, scavalcando le competenze dell'organo deliberativo (il Consiglio generale), è in contrasto con la legge regionale, la quale esigerebbe detta determinazione e detta distinzione, anche in relazione e proporzione all'interesse dei consorziati, direttamente da parte dello statuto stesso (una diversa esegesi sul punto di tale legge aprirebbe dubbi di legittimità costituzionale). Analogo contrasto, ad avviso dei ricorrenti, dovrebbe ravvisarsi per le norme statutarie che autorizzano di colmare disavanzi di gestione mediante contribuzioni straordinarie di carattere forzoso. I motivi sono infondati.
Gli artt. 4 e 10 della legge regionale, come già ricordato, stabiliscono che gli statuti determinano la misura dei contributi e che i comitati direttivi fissano le quote annuali dei singoli consorziati, se del caso con misure differenziate per tipo di ente. Il collegamento delle due norme e l'inserimento della prima nell'elencazione dei mezzi finanziari con i quali i consorzi devono sopperire alle spese evidenziano che la legge regionale affida agli statuti ed ai comitati direttivi, rispettivamente, il compito di stabilire in via generale la percentuale degli oneri economici da riversare sui consorziati ed il compito di ripartire annualmente fra i consorziati stessi le spese concretamente assunte nel relativo esercizio, nel rispetto di detta percentuale e tenendo anche conto delle tipologie degli enti partecipanti.
Lo statuto del SO di Messina si appalesa quindi conforme alla legge regionale (che a sua volta manifestamente non lede, per le considerazioni già svolte, i menzionati precetti costituzionali), dato che non si contesta la presenza nello statuto stesso della determinazione della porzione delle spese da porsi a carico dei consorziati, e che in tali spese non possono non comprendersi i disavanzi di singoli esercizi, in difetto di specifiche deduzioni circa una loro diversa imputazione.
Il quinto motivo del ricorso del BA ed il quarto motivo degli altri ricorsi ripropongono l'assunto secondo cui lo statuto, ove prevede l'esclusione del consorziato inadempiente (artt. 7 ed 8), non conferisce una mera facoltà, ma fissa l'obbligo del SO di deliberare l'esclusione stessa entro il termine all'uopo assegnato (sei mesi); l'inutile decorso di tale termine, anche sulla scorta dei comuni canoni di buona fede, dovrebbe essere ostativo all'insorgenza di obbligazioni contributive per il tempo successivo. I motivi sono infondati.
L'esclusione del consorziato inadempiente, come i ricorrenti danno atto, non opera automaticamente, ma è sanzione che il Consiglio generale irroga in esito al riscontro della morosità, segnando ex nunc la perdita dello status di consorziato (con i diritti e gli obblighi connessi).
Tale esclusione, dunque, quale provvedimento di autotutela del SO, correlato anche all'apprezzamento di interessi pubblicistici, necessariamente prescinde dall'eventuale preferibilità per il consorziato inadempiente della misura espulsiva rispetto al perdurare del rapporto consortile. Detto consorziato rimane legato da quel rapporto fino a quando non venga escluso, e, comunque, non ha legittimazione e titolo per dolersi dell'omessa esclusione, indipendentemente dalla qualificabilità di questa come atto discrezionale ovvero atto dovuto (a difesa del SO e degli altri consorziati).
Il sesto motivo del ricorso del BA ed il quinto motivo degli altri ricorsi non contengono autonome censure contro la sentenza impugnata, esaurendosi nel rilievo che una diversa soluzione della controversia non avrebbe consentito la condanna delle parti convenute al rimborso delle spese del giudizio di merito.
In conclusione, i ricorsi devono essere respinti.
La natura, la complessità e la sostanziale novità delle questioni affrontate rendono equa l'integrale compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002