CASS
Sentenza 30 novembre 2023
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2023, n. 47870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47870 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, nel procedimento a carico di: BE OL, nato a [...] il [...], 2) LO IA NI, nata a [...] il [...], 3) RA RA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale UL RO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Enrico Sanseverino, per BE OL, Avv. Mina Rizzo, per RA RA, Avv. Loredana Lo Cascio, per LO IA NI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47870 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa il 7 ottobre 2019: - ha confermato la condanna di LO IA NI per il reato di riciclaggio di cui al capo I;
- ha confermato la responsabilità di RA RA in relazione al reato di concorso in peculato di cui al capo Y, emettendo sentenza di non doversi procedere per prescrizione con riguardo ai reati di concorso in falso ideologico di cui ai capi P e Q, in ordine ai quali era intervenuta condanna di primo grado;
- ha assolto BE OL dal reato di favoreggiamento reale di cui al capo W con la formula perché il fatto non sussiste. Il processo, originariamente avviato nei confronti di numerosi imputati, concerne vicende legate alla gestione illecita di beni appartenuti alla famiglia di sangue del ricorrente RA RA ed a società ad essa riconducibili che le due sentenze hanno affermato costituire una impresa mafiosa. 2. Ricorrono per cassazione, da una parte, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti del solo imputato BE OL;
dall'altra, gli imputati LO IA NI e RA RA. 2.1. Il Procuratore generale deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al giudizio di assoluzione di BE OL per il reato di favoreggiamento reale. La parte pubblica ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe preso nella dovuta considerazione alcuni elementi probatori, costituiti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dimostrativi del fatto che BE OL - avvocato di fiducia di RA CE, soggetto condannato per associazione mafiosa ed in stato di detenzione da parecchi anni - si fosse attivato per far conseguire al di quegli figlio RA RA (odierno ricorrente per altro titolo), il profitto del reato associativo mafioso, ovverossia somme di danaro derivanti dall'esercizio dell'impresa mafiosa IGM, facente capo alla famiglia RA e gestita da AT Marcello, un avvocato civilista che è stato ritenuto prestanome dei RA. La condotta dell'imputato, come dimostrato da alcune conversazioni indicate in ricorso e che la Corte non avrebbe interpretato correttamente, sarebbe consistita nella intermediazione del BE presso l'avvocato AT affinché questi accondiscendesse alle pretese economiche di RA RA. Le intercettazioni documenterebbero che l'imputato, a motivo del suo ruolo professionale svolto in favore di RA CE, fosse a conoscenza della 2 illiceità delle ingenti pretese del RA RA e della origine mafiosa (dalla impresa IGM) di quanto da costui preteso dal AT ed ottenuto in una occasione nella quale il AT aveva bonificato, attraverso la mediazione del BE, la somma di 6000 euro della quale si discute nelle conversazioni indicate ai fgg. 6 e 7 del ricorso. Si dà atto che nell'interesse dell'imputato è stata depositata una memoria. 2.2. IA NI LO deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo I. La Corte di appello avrebbe errato nel qualificare i fatti come integrativi del reato di riciclaggio, dal momento che la ricorrente, in quanto consapevole della fittizietà della operazione di richiesta ed ottenimento del mutuo a suo favore per l'acquisto di un immobile di provenienza illecita in quanto appartenente ad una società gestita dal suo futuro marito RA RA, avrebbe dovuto rispondere di concorso nel reato di truffa posto in essere dal compiacente direttore di banca AR SI, separatamente giudicato e condannato per tale reato nei confronti dell'istituto di credito che aveva erogato il mutuo. Per altro verso, l'assunto della stessa Corte circa il fatto che la vendita dell'immobile alla ricorrente avesse avuto carattere fittizio, doveva portare il giudice di appello a qualificare il fatto in termini di trasferimento fraudolento di valori. La sussistenza del reato di riciclaggio è stata basata dalla Corte di merito sul presupposto che l'immobile oggetto della transazione ritenuto l'oggetto materiale del reato - fosse di provenienza illecita in quanto rientrante nel patrimonio dell'impresa mafiosa dei RA, la MG Costruzioni s.r.I., proprietaria e venditrice dell'immobile alla ricorrente. Tuttavia, seguendo questa prospettiva, sarebbe stato trascurato ogni accertamento sulla consapevolezza di tale provenienza illecita in capo all'imputata all'epoca di riferimento della condotta;
la motivazione offerta dalla Corte a proposito dell'elemento intenzionale del reato si attaglierebbe, al più, ai diversi reati di truffa e trasferimento fraudolento di valori. La mafiosità congenita della società venditrice dell'immobile sarebbe emersa, infatti, solo tre anni dopo la vendita, attraverso il sequestro e la confisca del 2010 rispetto alla transazione incriminata, intervenuta nel 2007. All'epoca della vendita, l'allora fidanzato della ricorrente, RA RA, era incensurato ed il semplice fatto che il di lui padre RA CE fosse stato condannato per mafia non avrebbe potuto ritenersi sufficiente per provare il dolo del reato di riciclaggio nei termini prima evidenziati. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. 3 2.3. RA RA deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso nel peculato di cui al capo Y. La Corte di appello avrebbe basato la valutazione sulla sussistenza del dolo del reato su semplici presunzioni non dotate di logicità, non potendo ritenersi che l'imputato fosse consapevole che le somme ricevute dall'avvocato AT - curatore fallimentare della Kemonia s.r.I., società riconducibile alla famiglia RA - fossero provenienti da sottrazioni illecite (in quanto destinate in favore del ricorrente o di soggetti a lui riferibili che non vantavano alcuna pretesa legittima nell'ambito della procedura fallimentare) commesse dal AT nell'ambito del suo incarico di rilevanza pubblicistica, della cui assunzione, peraltro, non sarebbe stato provato che il ricorrente fosse a conoscenza;
2)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e dell'imputato RA RA sono inammissibili, mentre è fondato, nei termini più avanti precisati, il ricorso di LO IA NI. 1.Ricorso del Procuratore generale. 1.1. La parte pubblica ricorrente pretenderebbe ciò che va ritenuta una rivisitazione del merito delle risultanze processuali, avendo la Corte territoriale affrontato e risolto, in senso favorevole all'imputato e attraverso una ricostruzione logica priva di vizi e supportata da dati probatori richiamati in sentenza, le censure mosse con il ricorso. Sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali alle quali la sentenza ha fatto riferimento ai fgg. 22-31, la Corte di appello ha, infatti, ritenuto che l'avvocato BE, pur addentro alle vicende che interessavano la famiglia RA e la gestione delle società ad essa riconducibili, non avesse prestato il suo concreto ausilio, idoneo ad integrare il reato contestato, se non con riferimento ad una specifica dazione di danaro pari a 6000 euro effettuata dall'avvocato AT, ritenuto prestanorne dei RA, a favore di soggetto legato a RA RA. Rispetto a tale specifico episodio, la sentenza impugnata, attraverso una logica e per questo intangibile ricostruzione in punto di fatto, ha ritenuto non certa la provenienza illecita di tale denaro dall'attività della impresa mafiosa dei RA gestita dall'avvocato AT, in quanto in alcune intercettazioni tra gli 4 interessati, richiamate dalla Corte, si faceva riferimento a denaro che il RA doveva ricevere dal professionista anche in relazione ad un appalto di natura lecita. In questo modo, i giudici di appello, come da loro precisato, hanno mostrato di tenere conto della versione offerta dalla difesa dell'imputato in ordine al significato da attribuire ai dialoghi intercettati, secondo una prospettiva che era sfuggita al giudice di primo grado e che rende la sentenza impugnata più convincente della prima decisione. 1.2. Altrettanto rilevante, sotto un profilo logico-ricostruttivo di più ampio respiro, è l'affermazione della Corte territoriale, non superata dalle argomentazioni contenute in ricorso, secondo cui, rispetto all'originario perimetro della condotta contestata nel capo di imputazione - che vedeva l'imputato quale latore di messaggi dal carcere del mafioso RA CE e intermediario di somme di danaro di provenienza illecita per circa 500 mila euro - le risultanze processuali avevano provato una condotta dai contenuti illeciti tanto più ridotti da far ritenere che tutta l'impostazione accusatoria fosse destituita di fondamento;
condotta, come si è detto, inerente al solo specifico episodio dei 6000 euro, con riguardo al quale, per di più, vi erano elementi di fatto che deponevano quanto meno per una incertezza sulla provenienza del danaro dal reato di associazione mafiosa anziché da fonte lecita. 2. Ricorso di LO IA NI. 2.1. Il reato di riciclaggio contestato alla ricorrente al capo r è stato commesso, come da imputazione, fino al 3 luglio del 2007. Il giudice di primo grado aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1.cod. pen., sicché il termine di prescrizione, pari ad anni quindici, è maturato il 30 giugno 2023 tenuto conto anche dei periodi di sospensione intervenuti nel giudizio di primo e secondo grado. Tanto si rileva in quanto la censura contenuta in ricorso in relazione alla motivazione della sentenza che attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non può dirsi manifestamente infondata, dal momento che è coerente con l'assunto che all'epoca di riferimento della condotta la ricorrente poteva non essere consapevole della provenienza illecita del cespite dall'impresa mafiosa del padre di RA RA (soggetto, quest'ultimo, all'epoca incensurato ed al quale la ricorrente era affettivamente legata), nonché con la ricostruzione giuridica proposta dalla ricorrente a proposito della diversa qualificazione del fatto in termini di trasferimento fraudolento di valori. La sentenza nei confronti di LO IA NI deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato contestatole si è estinto per prescrizione. 5 3. Ricorso di RA RA. 3.1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità. Il ricorrente, condannato per il reato di concorso nel peculato di cui al capo Y commesso dall'avvocato AT, deceduto nelle more, censura la sentenza soltanto in punto di prova dell'elemento soggettivo non confrontandosi, però, con quanto la Corte di appello ha precisato a fg. 34 della statuizione impugnata, in ordine ai rapporti che legavano l'imputato al AT, il quale, oltre ad essere il curatore fallimentare della società Kemonia, riconducibile alla famiglia RA, era l'amministratore della società più significativa del gruppo e, per questo, come dimostrato anche dalla vicenda legata alla posizione dell'imputato BE, aveva intensi contatti con il ricorrente proprio in relazione alla dazione di somme di danaro che concretizzavano, in termini ampi, la cura affidata al professionista degli interessi della famiglia ed anche dello stesso ricorrente, in ciò ineccepibilmente enucleandosi, dal punto di vista logico-ricostruttivo, la causale delle dazioni in favore di quest'ultimo (o di soggetti a questi legati) illecitamente effettuate dal AT nell'esercizio delle sue funzioni di curatore fallimentare di una società del gruppo RA, secondo l'ipotesi contestata Di tutta questa ricostruzione nel ricorso non vi è traccia. 3.2. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorso sorvola sugli argomenti spesi dalla Corte di appello per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, essendo stati in sentenza richiamati i diversi precedenti penali del ricorrente, il contesto mafioso nel quale andava ad inserirsi la vicenda ed il rilevante danno arrecato alla procedura fallimentare, a dimostrazione della gravità del reato. La sentenza è rispettosa dei principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, si ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia 6 frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO IA NI perché il reato ascritto all'imputata è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di RA RA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.09.2023. Il Consigliere estensore PP GA Il Presidente SE RA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale UL RO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Enrico Sanseverino, per BE OL, Avv. Mina Rizzo, per RA RA, Avv. Loredana Lo Cascio, per LO IA NI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47870 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, emessa il 7 ottobre 2019: - ha confermato la condanna di LO IA NI per il reato di riciclaggio di cui al capo I;
- ha confermato la responsabilità di RA RA in relazione al reato di concorso in peculato di cui al capo Y, emettendo sentenza di non doversi procedere per prescrizione con riguardo ai reati di concorso in falso ideologico di cui ai capi P e Q, in ordine ai quali era intervenuta condanna di primo grado;
- ha assolto BE OL dal reato di favoreggiamento reale di cui al capo W con la formula perché il fatto non sussiste. Il processo, originariamente avviato nei confronti di numerosi imputati, concerne vicende legate alla gestione illecita di beni appartenuti alla famiglia di sangue del ricorrente RA RA ed a società ad essa riconducibili che le due sentenze hanno affermato costituire una impresa mafiosa. 2. Ricorrono per cassazione, da una parte, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti del solo imputato BE OL;
dall'altra, gli imputati LO IA NI e RA RA. 2.1. Il Procuratore generale deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al giudizio di assoluzione di BE OL per il reato di favoreggiamento reale. La parte pubblica ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non avrebbe preso nella dovuta considerazione alcuni elementi probatori, costituiti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dimostrativi del fatto che BE OL - avvocato di fiducia di RA CE, soggetto condannato per associazione mafiosa ed in stato di detenzione da parecchi anni - si fosse attivato per far conseguire al di quegli figlio RA RA (odierno ricorrente per altro titolo), il profitto del reato associativo mafioso, ovverossia somme di danaro derivanti dall'esercizio dell'impresa mafiosa IGM, facente capo alla famiglia RA e gestita da AT Marcello, un avvocato civilista che è stato ritenuto prestanome dei RA. La condotta dell'imputato, come dimostrato da alcune conversazioni indicate in ricorso e che la Corte non avrebbe interpretato correttamente, sarebbe consistita nella intermediazione del BE presso l'avvocato AT affinché questi accondiscendesse alle pretese economiche di RA RA. Le intercettazioni documenterebbero che l'imputato, a motivo del suo ruolo professionale svolto in favore di RA CE, fosse a conoscenza della 2 illiceità delle ingenti pretese del RA RA e della origine mafiosa (dalla impresa IGM) di quanto da costui preteso dal AT ed ottenuto in una occasione nella quale il AT aveva bonificato, attraverso la mediazione del BE, la somma di 6000 euro della quale si discute nelle conversazioni indicate ai fgg. 6 e 7 del ricorso. Si dà atto che nell'interesse dell'imputato è stata depositata una memoria. 2.2. IA NI LO deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo I. La Corte di appello avrebbe errato nel qualificare i fatti come integrativi del reato di riciclaggio, dal momento che la ricorrente, in quanto consapevole della fittizietà della operazione di richiesta ed ottenimento del mutuo a suo favore per l'acquisto di un immobile di provenienza illecita in quanto appartenente ad una società gestita dal suo futuro marito RA RA, avrebbe dovuto rispondere di concorso nel reato di truffa posto in essere dal compiacente direttore di banca AR SI, separatamente giudicato e condannato per tale reato nei confronti dell'istituto di credito che aveva erogato il mutuo. Per altro verso, l'assunto della stessa Corte circa il fatto che la vendita dell'immobile alla ricorrente avesse avuto carattere fittizio, doveva portare il giudice di appello a qualificare il fatto in termini di trasferimento fraudolento di valori. La sussistenza del reato di riciclaggio è stata basata dalla Corte di merito sul presupposto che l'immobile oggetto della transazione ritenuto l'oggetto materiale del reato - fosse di provenienza illecita in quanto rientrante nel patrimonio dell'impresa mafiosa dei RA, la MG Costruzioni s.r.I., proprietaria e venditrice dell'immobile alla ricorrente. Tuttavia, seguendo questa prospettiva, sarebbe stato trascurato ogni accertamento sulla consapevolezza di tale provenienza illecita in capo all'imputata all'epoca di riferimento della condotta;
la motivazione offerta dalla Corte a proposito dell'elemento intenzionale del reato si attaglierebbe, al più, ai diversi reati di truffa e trasferimento fraudolento di valori. La mafiosità congenita della società venditrice dell'immobile sarebbe emersa, infatti, solo tre anni dopo la vendita, attraverso il sequestro e la confisca del 2010 rispetto alla transazione incriminata, intervenuta nel 2007. All'epoca della vendita, l'allora fidanzato della ricorrente, RA RA, era incensurato ed il semplice fatto che il di lui padre RA CE fosse stato condannato per mafia non avrebbe potuto ritenersi sufficiente per provare il dolo del reato di riciclaggio nei termini prima evidenziati. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. 3 2.3. RA RA deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso nel peculato di cui al capo Y. La Corte di appello avrebbe basato la valutazione sulla sussistenza del dolo del reato su semplici presunzioni non dotate di logicità, non potendo ritenersi che l'imputato fosse consapevole che le somme ricevute dall'avvocato AT - curatore fallimentare della Kemonia s.r.I., società riconducibile alla famiglia RA - fossero provenienti da sottrazioni illecite (in quanto destinate in favore del ricorrente o di soggetti a lui riferibili che non vantavano alcuna pretesa legittima nell'ambito della procedura fallimentare) commesse dal AT nell'ambito del suo incarico di rilevanza pubblicistica, della cui assunzione, peraltro, non sarebbe stato provato che il ricorrente fosse a conoscenza;
2)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e dell'imputato RA RA sono inammissibili, mentre è fondato, nei termini più avanti precisati, il ricorso di LO IA NI. 1.Ricorso del Procuratore generale. 1.1. La parte pubblica ricorrente pretenderebbe ciò che va ritenuta una rivisitazione del merito delle risultanze processuali, avendo la Corte territoriale affrontato e risolto, in senso favorevole all'imputato e attraverso una ricostruzione logica priva di vizi e supportata da dati probatori richiamati in sentenza, le censure mosse con il ricorso. Sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali alle quali la sentenza ha fatto riferimento ai fgg. 22-31, la Corte di appello ha, infatti, ritenuto che l'avvocato BE, pur addentro alle vicende che interessavano la famiglia RA e la gestione delle società ad essa riconducibili, non avesse prestato il suo concreto ausilio, idoneo ad integrare il reato contestato, se non con riferimento ad una specifica dazione di danaro pari a 6000 euro effettuata dall'avvocato AT, ritenuto prestanorne dei RA, a favore di soggetto legato a RA RA. Rispetto a tale specifico episodio, la sentenza impugnata, attraverso una logica e per questo intangibile ricostruzione in punto di fatto, ha ritenuto non certa la provenienza illecita di tale denaro dall'attività della impresa mafiosa dei RA gestita dall'avvocato AT, in quanto in alcune intercettazioni tra gli 4 interessati, richiamate dalla Corte, si faceva riferimento a denaro che il RA doveva ricevere dal professionista anche in relazione ad un appalto di natura lecita. In questo modo, i giudici di appello, come da loro precisato, hanno mostrato di tenere conto della versione offerta dalla difesa dell'imputato in ordine al significato da attribuire ai dialoghi intercettati, secondo una prospettiva che era sfuggita al giudice di primo grado e che rende la sentenza impugnata più convincente della prima decisione. 1.2. Altrettanto rilevante, sotto un profilo logico-ricostruttivo di più ampio respiro, è l'affermazione della Corte territoriale, non superata dalle argomentazioni contenute in ricorso, secondo cui, rispetto all'originario perimetro della condotta contestata nel capo di imputazione - che vedeva l'imputato quale latore di messaggi dal carcere del mafioso RA CE e intermediario di somme di danaro di provenienza illecita per circa 500 mila euro - le risultanze processuali avevano provato una condotta dai contenuti illeciti tanto più ridotti da far ritenere che tutta l'impostazione accusatoria fosse destituita di fondamento;
condotta, come si è detto, inerente al solo specifico episodio dei 6000 euro, con riguardo al quale, per di più, vi erano elementi di fatto che deponevano quanto meno per una incertezza sulla provenienza del danaro dal reato di associazione mafiosa anziché da fonte lecita. 2. Ricorso di LO IA NI. 2.1. Il reato di riciclaggio contestato alla ricorrente al capo r è stato commesso, come da imputazione, fino al 3 luglio del 2007. Il giudice di primo grado aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1.cod. pen., sicché il termine di prescrizione, pari ad anni quindici, è maturato il 30 giugno 2023 tenuto conto anche dei periodi di sospensione intervenuti nel giudizio di primo e secondo grado. Tanto si rileva in quanto la censura contenuta in ricorso in relazione alla motivazione della sentenza che attiene alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non può dirsi manifestamente infondata, dal momento che è coerente con l'assunto che all'epoca di riferimento della condotta la ricorrente poteva non essere consapevole della provenienza illecita del cespite dall'impresa mafiosa del padre di RA RA (soggetto, quest'ultimo, all'epoca incensurato ed al quale la ricorrente era affettivamente legata), nonché con la ricostruzione giuridica proposta dalla ricorrente a proposito della diversa qualificazione del fatto in termini di trasferimento fraudolento di valori. La sentenza nei confronti di LO IA NI deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato contestatole si è estinto per prescrizione. 5 3. Ricorso di RA RA. 3.1. In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità. Il ricorrente, condannato per il reato di concorso nel peculato di cui al capo Y commesso dall'avvocato AT, deceduto nelle more, censura la sentenza soltanto in punto di prova dell'elemento soggettivo non confrontandosi, però, con quanto la Corte di appello ha precisato a fg. 34 della statuizione impugnata, in ordine ai rapporti che legavano l'imputato al AT, il quale, oltre ad essere il curatore fallimentare della società Kemonia, riconducibile alla famiglia RA, era l'amministratore della società più significativa del gruppo e, per questo, come dimostrato anche dalla vicenda legata alla posizione dell'imputato BE, aveva intensi contatti con il ricorrente proprio in relazione alla dazione di somme di danaro che concretizzavano, in termini ampi, la cura affidata al professionista degli interessi della famiglia ed anche dello stesso ricorrente, in ciò ineccepibilmente enucleandosi, dal punto di vista logico-ricostruttivo, la causale delle dazioni in favore di quest'ultimo (o di soggetti a questi legati) illecitamente effettuate dal AT nell'esercizio delle sue funzioni di curatore fallimentare di una società del gruppo RA, secondo l'ipotesi contestata Di tutta questa ricostruzione nel ricorso non vi è traccia. 3.2. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorso sorvola sugli argomenti spesi dalla Corte di appello per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, essendo stati in sentenza richiamati i diversi precedenti penali del ricorrente, il contesto mafioso nel quale andava ad inserirsi la vicenda ed il rilevante danno arrecato alla procedura fallimentare, a dimostrazione della gravità del reato. La sentenza è rispettosa dei principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, si ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia 6 frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO IA NI perché il reato ascritto all'imputata è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di RA RA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.09.2023. Il Consigliere estensore PP GA Il Presidente SE RA