Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE07589/03 LA CORTE SUP SE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 10047/00 Consigliere Cron.16730 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. © Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 21/11/02 Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LV CH, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende in unione all'avvocato ANTONIO LV, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4771 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n1. 1566/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 20/10/99 R.G.N. 739/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Potenza, disposta ed acquisita consulenza tecnica, rigettava il ricorso proposto dalla sig. RO VI con il quale la ricorrente chiedeva che venisse riconosciuto nei confronti dell'INPS il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità. Avverso la decisione di primo grado l'assicurata proponeva appello al Tribunale di Potenza che, disposta una seconda consulenza tecnica, lo rigettava. Rilevava il Tribunale che il consulente tecnico che aveva espletato il suo incarico nella fase di gravame, le cui conclusioni i giudici ritenevano condivisibili, aveva confermato che l'appellante non poteva considerarsi invalida nella misura richiesta dalla normativa vigente ai fini del Cataldi riconoscimento dei benefici richiesti, in quanto alcune delle patologie denunciate erano prive di evidenza clinica, e quelle accertate o avevano carattere di lieve entità o erano adeguatamente curabili o emendabili, ed in ogni caso tutte, pur considerate nel complessivo quadro morboso che ne derivava, incidevano sulla capacità di lavoro dell'appellante in misura non superiore al 55%. Per la cassazione della sentenza impugnata la sig.VI propone ricorso formulandolo in due motivi . L'INPS si è costituito mediante il deposito di procura. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, che la ricorrente tratta unitariamente, viene denuncita: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D. 14 aprile 1939 n.636 (e successive modifiche) e dell'art. 149 disp.att. c.p.c. in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto, motivata sulla mera accettazione del parere del consulente tecnico, non consentiva di controllare il ragionamento seguito dal giudice d'appello, escludendo la possibilità di valutare se le opposte critiche de parte avessero o meno ricevuto una congrua risposta in sede di gravame;
denuncia, inoltre l'omissione da parte del Tribunale di qualsiasi considerazione in merito sia ai fattori incidenti sulla capacità di lavoro sia al carattere usurante dell'attività lavorativa in relazione alle condizioni di salute della stessa ricorrente. Catalos Il motivo è infondato. Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'Ufficio facendole proprie, la relazione del consulente, a seguito del richiamo adesivo fatto dal Tribunale, diventano parte integrante della sentenza. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. 9 marzo 2001 n.3519; n.7806/1998). Nel caso in esame dalla relazione di consulenza tecnica e dai chiarimenti successivi, risulta in particolare che il consulente tecnico, nel determinare la percentuale di invalidità, ha tenuto conto della attitudine lavorativa della sig. VI, specificando che si trattava di una coltivatrice diretta, ed ha espressamente escluso che lo sfruttamento delle residue capacità lavorative della ricorrente potesse avere carattere usurante. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto cassazione. Così deciso il 21 novembre 2002 grasia Catalok IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelle 15 MAG joggi LIL CANCE KardIL CANCELLIERE TE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 per le spese del giudizio di HL PRESIDENTE 2