Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA01156/0 1 NONE DEI POPOLO TAM NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20109/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.
2.2477 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.28/11/00 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. 27 GEN 2001. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, IL CANCELLIERE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI CANCELLERIA PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, giusta delega in atti;
CB220536 - ricorrente
contro
FR, CH CO, CA RS + 2000 ND, NC AL, EL TA;
- intimati 4950 -1- x avverso la sentenza n. 1163/97 del Tribunale di ANCONA, depositata il 27/11/97 R.G.N. 2333/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di CO, SE OS, DE AN, CH DO, NC ED LU IT esponevano di aver percepito dall'INPS l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola (post trattamento speciale) in base all'art.7, comma 4, d.l. n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988 e chiedevano la condanna dell'Istituto alla riliquidazione della prestazione per l'anno 1988, con la inclusione della rivalutazione monetaria ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.288 del 1994. L'INPS si costituiva eccependo la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex artt. 6 legge n.166/91 e 4 d.l. n.238/92. Il Pretore, con sentenza del 4 luglio 1995, accoglieva il ricorso. L'INPS proponeva appello formulando singole contestazioni di fatto sulle posizioni di ciascuno degli assicurati e deducendo la non spettanza del diritto vantato. Con sentenza in data 27 novembre 1997 il Tribunale di CO ha rigettato l'appello osservando che le contestazioni delle circostanze da costoro addotte a fondamento del vantato diritto alla rivalutazione della indennità, introducendo fatti completamente nuovi, erano inammissibili in quanto formulate per la prima volta nell'atto di appello, anziché nella memoria di costituzione dinanzi al Pretore. L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Rileva, preliminarmente, la Corte il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte il 16 novembre 1998, data che dovrebbe considerarsi tardiva (a mente del combinato disposto degli artt.325 e 326 c.p.c.), essendovi stata notificazione della impugnata sentenza in data 16 gennaio 1998. Tuttavia, l'anzidetta notificazione è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in quanto la stessa 3 risulta eseguita nei confronti dell' INPS nel domicilio eletto presso l'avvocatura di CO, anziché presso i procuratori nominativamente costituitisi nel giudizio di appello. Come, invero, è stato ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte, vedi Sezioni Unite 5 agosto 1994 n.7269), la notifica della sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata al detto procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l'INPS si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita, presso tale ufficio, nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi tempestivo, in quanto notificato prima della 1 scadenza del termine annuale, decorrente dalla data di deposito della impugnata sentenza, previsto nell'art.327 c.p.c. Con l'unico motivo, deducendo violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. con riferimento all'art.2697 cod.civ. (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS assume che l'iscrizione come lavoratore agricolo e la percezione della indennità di disoccupazione costituiscono requisiti necessari per il conseguimento della rivalutazione monetaria della indennità stessa e che incombeva agli assicurati dar prova della loro sussistenza, in quanto fatti costitutivi del diritto azionato. Pertanto, le deduzioni svolte dall'Istituto in ordine alla carenza di tali requisiti non potevano essere qualificate, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, eccezioni in senso stretto, ma, consistendo esse in mere difese (come tali proponibili per la prima volta in appello), imponevano al giudice di accertare se fosse stata o meno fornita la relativa prova, se del caso provvedendo di ufficio, ex art. 421 c.p.c., agli atti istruttori resi necessari dalla incompletezza del materiale prodotto. Il ricorso non è fondato. Risulta dalla impugnata sentenza, nella parte dedicata alla narrazione dei fatti di causa, che gli assicurati, nel ricorso al Pretore, avevano dedotto di aver percepito dall'INPS la indennità ordinaria di disoccupazione agricola post-trattamento speciale, fondando su tale circostanza di fatto la domanda di rivalutazione della corrisposta prestazione previdenziale. Questa specifica allegazione non fu contestata dall'INPS nella memoria difensiva e per tutto il corso del giudizio di primo grado, essendosi in questa sede l'Istituto limitato ad affermare la inammissibilità della domanda di rivalutazione per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 6 della legge n.166 del 1991 e 4 del d.l. n.238/92,mentre nessun rilievo ebbe a formulare in ordine all' avvenuta corresponsione della indennità stessa, che era stata allegata “ex adverso" a fondamento della richiesta di integrazione del relativo importo, risultato inadeguato per effetto della sentenza costituzionale n.288 del 1994. Per una precisa scelta difensiva di parte convenuta la materia del contendere (vale a dire l'assieme dei punti effettivamente controversi) fu dunque espressamente circoscritta all'accertamento della tempestività o meno dell'azione proposta per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione;
e ciò comportava che non potessero poi essere contestati dall'INPS per la prima volta in fase di gravame, con l'effetto di farli divenire controversi (e, dunque, da dimostrare), i fatti, affermati dalla controparte, che in un primo tempo l'Istituto aveva omesso di contrastare, dovendo essi, al contrario, in conseguenza di quel comportamento processuale, considerarsi implicitamente ammessi e posti fuori dal “thema probandum”. Trova, infatti, nel caso, applicazione il principio di ordine generale ma tanto più riferibile al rito del lavoro dato il sistema di preclusioni che lo caratterizza in vista della sollecita definizione del processo - secondo cui i fatti allegati da una parte a. fondamento della domanda possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte 5 stessa dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando questa si sia limitata a contestazioni esplicite e specifiche che come nella specie - non li pongano in discussione, evidenziando in - tal modo il proprio non interesse al loro accertamento (vedi Cass. 20 ottobre 2000 n.13904, 18 luglio 2000 n. 9424, 8 aprile 2000 n.4482, 24 novembre 1998 n.11919, 6 dicembre 1996 n.10872, 23 maggio 1995 n.5643, 18 febbraio 1995 n.1759, 20 maggio 1993 n.5733). Sotto un profilo più generale può poi osservarsi, condividendosi quanto rilevato da una parte della dottrina e le considerazioni espresse nella motivazione della recente pronuncia di questa Corte in data 7 ottobre 1999 n.11252 (che, a sua volta, riprende i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite 3 febbraio 1998 n.1099), che, sebbene l'adempimento dell' onere di “prendere posizione" sui fatti affermati dall'attore, che il precetto dell'art. 416, terzo comma, c.p.c. impone al convenuto, il quale, costituendosi, abbia accettato il contraddittorio, non esiga necessariamente la formulazione, avverso i fatti allegati a ragione della domanda, di vere e proprie eccezioni di merito ( la opposizione cioè di fatti impeditivi modificativi o estintivi degli effetti della situazione giuridica dedotta dall'attore - eccezione in senso lato ovvero la deduzione di una situazione giuridica diversa dal rapporto su cui si fonda la domanda e con la quale si tende ad ottenerne il rigetto - eccezione in senso stretto-), è tuttavia richiesto che il convenuto medesimo alleghi gli eventuali fatti, intesi a contrastare quelli rappresentati dalla controparte (come, ad esempio, la carenza di un requisito o di un presupposto fattuale del diritto azionato), nella memoria difensiva o, al più tardi, nella udienza di discussione fissata ai sensi dell'art.420 c.p.c. (in definitiva, fino al momento in cui, nel rispetto del contraddittorio, l'altra parte può reagire alle contestazioni in fatto e non oltre tale momento); derivando dalla inosservanza di un onere siffatto la preclusione, per la parte inadempiente, del potere di allegare i suddetti fatti ostativi per la prima volta innanzi al giudice di appello e, così, di ampliare la materia del contendere (intesa come assieme dei punti effettivamente controversi), per come individuata e fissata nel giudizio di primo grado. Peraltro, a ritenere diversamente, dovrebbe consentirsi alla controparte un'attività probatoria supplementare, con l'effetto, non ammissibile in un procedimento di tipo chiuso, come quello per le controversie di lavoro, di far svolgere la prova in sede di appello anziché nella fase iniziale del giudizio (art. 414 n.5, art. 416, terzo comma, art.420, quinto comma, c.p.c.), senza che ricorra la indispensabilità richiesta dall'art.437 c.p.c. ai fini del superamento di intervenute decadenze istruttorie. Anche, dunque, per queste ragioni la decisione del Tribunale deve ritenersi giuridicamente corretta e il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione perché gli intimati, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore M in. RawamanЛито Colett.fo ll o I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 Still e O A T L T . R L , A N O A ' B S L E 3 I L P 7 E D - S D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 8 I A - I N T Depositata in Cancelleria S 1 S G 1 N GEN. 2001 O O E P S E A M I G D I A oggi, G E DI CANCELLERIAL A , E DI IL COLLABORATORE O D L O T R T E I T T A S R L I N I E G L D S E E E R O D