Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
ITALIANA E BLICA N O TI B U A R 0 8 047/ 02 L T IS E 17IN NOME DEL Į D G E 9 R T. R A 3 'A D L N. E L 7 E T 96 N D E -1 I 15 S S D ASSAZIONE CORTE SUPRE E N “ Oggetto E E S G I G E A SEZIONE PRIMA CIVILE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 5820/00 Consigliere Cron.22157 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud.06/02/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO di BIELLA pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
° ricorrente
contro
ED NT;
- intimato avverso la sentenza n. 61/99 del Pretore di BIELLA, depositata il 18/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Bruno 2002 udienza del 270 SPAGNA MUSSO;
-1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marco PIVETTI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo Con ricorso in data 23-9-1998 DU DO proponeva opposizione innanzi al Pretore di Biella, ai sensi dell'art. 23 della 1. n. 689/81, avverso il verbale di contravvenzione notificatogli dalla Prefettura di Biella per violazione dell'art. 142, 8° comma, C.d.S. (superamento dei limiti di velocità in centro urbano), accertata a mezzo autovelox. L'adito Pretore, costituitasi la Prefettura, con la sentenza in esame, accoglieva il ricorso;
sosteneva, in particolare, il giudicante la mancanza di un autonomo atto di accertamento dell'illecito diverso da quello relativo alla contestazione, nonché l'illegittimità di un accertamento effettuato esclusiva- mente a mezzo di apparecchio elettronico e l'omessa immediata contestazione dell'infrazione in questione. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il Prefetto di Biella;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 196 del D.lgs. n. 285/92 e dell'art. 142 di detto D.lgs., come modificato dal D.lgs. n. 360/93 e dall'art. 345 del Regolamento di esecu- zione del C.d.S.. Ciò in quanto: a) i rilevamenti della velocità a mezzo autovelox sono pienamente legittimi (ad essi fa riferimento l'art. 345 di detto Regolamento di esecuzione); b) non è tecnica- mente corretto configurare l'esigenza di due distinti verbali in ordine all'accertamento ed alla con- testazione;
c) è possibile la contestazione differita dell'illecito in questione. Il ricorso è fondato. Censurabile è, infatti, quanto sostenuto dal Pretore nell'impugnata decisione. Deve, in proposito, rilevarsi, per quanto con indirizzi consolidati già affermato da questa Corte di legittimità, che: a) l'accertamento del superamento dei limiti di velocità è pienamente valido anche quando risulta fon- dato esclusivamente sulle risultanze fotografiche fornite dall'apparecchio autovelox, formalmente omologato (come nel caso in esame), indipendentemente da contemporanee attività di controllo de- gli organi di vigilanza, che non risultano smentite da risultanze contrarie, evidenziate in sede pro- cessuale dal contravvenzionato;
b) non vi è in alcuna norma del C.d.S. e del relativo Regolamento la previsione, ai fini della validità della procedura sanzionatoria, della necessaria notificazione sia dell'atto di accertamento che dell'atto di contestazione;
c) l'omessa immediata contestazione dell'infrazione commessa dall'utente della strada non è causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie allorché si sia proceduto (come nel caso in esame) alla notifica degli estremi della violazione nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per la spese della presente fase, al Tribunale di Biella. In Roma, il 6-2-2002 L'estensore Il Presidente mai IL CE AR Di ZZ OR DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 GUL 2002 Oggi, IL CE AR Di UZ туб блого