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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2023, n. 8468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8468 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA 27 FEB 2023 sul ricorso proposto da Ye Donglan, n. in Cina il 02/01/1974 IL avverso la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Firenze Luan \RIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8468 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, resa all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 a lei ascritto, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e concedendo i doppi benefici di legge. 2. Pur essendo stato indicato in dispositivo il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, la sentenza comprensiva di quest'ultima è stata depositata in cancelleria soltanto il 6 ottobre 2022 a firma di un giudice persona fisica diverso da quello che l'aveva pronunciata, risultato a ciò impedito. In forza dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., con decreto del Presidente del Tribunale di Firenze dell'Il luglio 2022, reso in conformità all'art. 168 della vigente Circ. C.S.M. sulle Tabelle degli uffici giudicanti, era infatti stato individuato per tale incombente un diverso giudice componente dell'Ufficio. 3. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, l'imputata ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., deducendone la nullità, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione sulle ragioni della condanna. 4. Il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modiff. e il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso immediato per cassazione è da ritenersi ammissibile, essendo stato dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la violazione di una disposizione processuale - quella di motivare la sentenza - la cui inosservanza determina nullità ai sensi degli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si è dunque al di fuori del motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), che non consentirebbe il ricorso per saltum a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e che, quanto all'ipotesi della carenza di motivazione, va dunque a questi fini intesa come mancanza concernente un punto decisivo della controversia, e non già come omissione, tout court, dell'intero obbligo di motivazione quale nella specie verificatosi (per casi analoghi cfr., ex multis, Cass., 2 Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, Hulderov, Rv. 265208; Sez. 5, n. 43035 del 29/04/2015, Nonino, Rv. 264928). Ed invero, la sentenza impugnata reca tutti gli elementi richiesti dall'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., ad eccezione di quello, richiesto sub lett. e), della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Il giudice estensore ha infatti al proposito articolatamente argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di non provvedere a redigere la motivazione della sentenza, astenendosi in toto da tale incombente. 2. In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver dato conto dello svolgimento del processo, del mancato deposito della sentenza comprensiva di motivazione da parte del decidente, della riassegnazione del fascicolo ad altro giudice disposta dal Presidente del Tribunale, argomenta diffusamente (pagg. 3- 9) le ragioni per le quali, ai fini di evitare il procrastinarsi della stasi processuale, il giudice persona fisica chiamato a sostituire il collega impedito ai sensi dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen, deve provvedere al deposito della sentenza documento comprensiva del dispositivo, limitandosi alla sottoscrizione della stessa, senza poter tuttavia procedere anche alla redazione dei motivi di fatto e di diritto che sorreggono la decisione. Disattendendo motivatamente il contrario - da tempo consolidato - orientamento interpretativo di questa Corte sull'interpretazione dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale gigliato ne ha dato una lettura formale e restrittiva, sostenendo che il riferimento alla sottoscrizione in essa contenuto deve essere limitato al solo requisito previsto dall'art. 546, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. - la cui mancanza è sanzionata dalla nullità prevista dal terzo comma della disposizione - e non può estendersi, pena un'illegittima applicazione analogica di norma eccezionale, anche alla redazione della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", previsto invece dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la cui mancanza è sanzionata dalla nullità prevista dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza giunge a tale conclusione adducendo: un argomento di ordine giuridico-formale, sul rilievo che la disciplina processuale non prevede in modo espresso la possibilità di stesura di una motivazione da parte di un giudice diverso da quello monocratico deliberante;
un argomento definito di ordine "teleologico", volto ad evitare di "svilire la funzione (anche costituzionalmente riconosciuta) della motivazione del provvedimento"; un argomento definito "ordinamentale", sul rilievo che l'interpretazione rifiutata "sminuisce la figura del giudice, assimilandolo ad un qualsiasi pubblico dipendente, in quanto tale senza difficoltà 'sostituibile' da altro collega". 3 3. Si tratta, in larga parte, della riproposizione di argomenti spesi nelle decisioni di legittimità che, in passato, erano giunte alle stesse conclusioni, originando un contrasto di giurisprudenza rispetto a pronunce che avevano invece sostenuto la contraria tesi, poi avallata da una decisione delle Sezioni unite che quel contrasto aveva composto. Superando motivatamente le obiezioni sollevate dai sostenitori dell'opposta tesi, le Sezioni unite hanno infatti concluso che il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale in caso di impedimento del giudice monocratico - dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., così come da analoghe disposizioni (cfr. l'art. 426, comma 2, cod. proc. pen. per la sentenza di non luogo a procedere resa all'udienza preliminare, a sua volta richiamato dall'art. 442, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo alla sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato, e l'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con riguardo alle sentenze emesse dal giudice di pace) - non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244117). Nel sottoscrivere il documento- sentenza di cui all'art. 546 cod. proc. pen., dunque, il presidente del tribunale - o altro giudice da lui delegato, chiamato a sostituire il collega impedito - è tenuto a predisporre un provvedimento conforme al modello legale delineato in tale disposizione anche con riguardo alla redazione della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Questa conclusione è stata da allora sempre seguita da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. F, n. 39182 del 27/08/2013, Pierantoni, Rv. 256719; Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Titone, Rv. 277108). 4. Non essendo ciò nella specie avvenuto, deve quindi rilevarsi la nullità della sentenza impugnata, ex artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi di nullità di ordine generale riconducibile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente dedotta con il presente ricorso ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., non potendosi negare che la violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze - che pure risponde ad altre importanti finalità di ordine processuale ed extraprocessuale - incide, limitandolo, sull'esercizio del diritto di difesa, soprattutto laddove, come nella specie, si tratti di decisione di condanna. Ed invero, sin dalla sua originaria formulazione, tra le poche norme dedicate alla giurisdizione - oggi accresciute con I.c. 23 novembre 1999, n.
2 - la Carta fondamentale fissa il principio che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» (attuale art. 111, sesto comma, Cost.) e questo principio è tradizionalmente posto in correlazione a quello giusta il quale «la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano» (art. 101, comma 1, Cost.), così come all'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, 4 secondo comma, Cost.). Non solo, infatti, la motivazione della sentenza consente al cittadino di valutare le modalità con cui la funzione giurisdizionale viene, in suo nome, esercitata, ma l'esposizione delle ragioni della decisione - ed in particolare di quelle sfavorevoli all'imputato - se pure non è assolutamente indispensabile per consentire l'esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione, che ben può articolarsi in modo ampio rispetto allo sfavorevole dispositivo, certamente ne agevola l'esercizio, circoscrivendolo ai capi e ai punti della sentenza ritenuti meritevoli di censura, oltre a semplificare il conseguente giudizio d'impugnazione, altrimenti doverosamente parametrato sull'intero thema decidendum. 5. Il ricorso proposto dall'imputata è dunque fondato e la sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio perché si proceda all'incombente omesso (nessuno dei reati contestati risulta ad oggi prescritto, tenendo conto delle cause di sospensione della prescrizione per 115 giorni dovute al rinvio del processo disposto all'udienza del 17 gennaio 2020 ed alla successiva sospensione ex lege connessa alla pandemia da Covid-19 siano all'il. maggio 2020). Secondo l'orientamento interpretativo adottato in casi analoghi dall'oramai consolidato orientamento di questa Corte, imposto dal chiaro ed insuperabile dettato dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non trattandosi di causa di nullità che, se fatta valere nel giudizio di appello, comporta l'annullamento della sentenza di primo grado a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., il giudice del rinvio va individuato nella Corte di appello di Firenze. L'insindacabile opzione adottata con tale disciplina dal legislatore processuale mira ad evitare che la regressione del giudizio alla fase di primo grado sia rimessa alla parte che, discrezionalmente, opti per un mezzo d'impugnazione piuttosto che per l'altro (cfr., per tutte, Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv. 261237). Il giudice di appello del rinvio è peraltro investito della totale devoluzione della regiudicanda e l'odierna impugnante, eventualmente anche nelle forme di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., potrà proporre senza limitazione alcuna nuovi e specifici motivi di censura e comunque svolgere in giudizio, nel modo più ampio, le difese ritenute opportune.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 17 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8468 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, resa all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 a lei ascritto, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e concedendo i doppi benefici di legge. 2. Pur essendo stato indicato in dispositivo il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, la sentenza comprensiva di quest'ultima è stata depositata in cancelleria soltanto il 6 ottobre 2022 a firma di un giudice persona fisica diverso da quello che l'aveva pronunciata, risultato a ciò impedito. In forza dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., con decreto del Presidente del Tribunale di Firenze dell'Il luglio 2022, reso in conformità all'art. 168 della vigente Circ. C.S.M. sulle Tabelle degli uffici giudicanti, era infatti stato individuato per tale incombente un diverso giudice componente dell'Ufficio. 3. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, l'imputata ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., deducendone la nullità, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione sulle ragioni della condanna. 4. Il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modiff. e il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso immediato per cassazione è da ritenersi ammissibile, essendo stato dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la violazione di una disposizione processuale - quella di motivare la sentenza - la cui inosservanza determina nullità ai sensi degli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si è dunque al di fuori del motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), che non consentirebbe il ricorso per saltum a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e che, quanto all'ipotesi della carenza di motivazione, va dunque a questi fini intesa come mancanza concernente un punto decisivo della controversia, e non già come omissione, tout court, dell'intero obbligo di motivazione quale nella specie verificatosi (per casi analoghi cfr., ex multis, Cass., 2 Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, Hulderov, Rv. 265208; Sez. 5, n. 43035 del 29/04/2015, Nonino, Rv. 264928). Ed invero, la sentenza impugnata reca tutti gli elementi richiesti dall'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., ad eccezione di quello, richiesto sub lett. e), della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Il giudice estensore ha infatti al proposito articolatamente argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di non provvedere a redigere la motivazione della sentenza, astenendosi in toto da tale incombente. 2. In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver dato conto dello svolgimento del processo, del mancato deposito della sentenza comprensiva di motivazione da parte del decidente, della riassegnazione del fascicolo ad altro giudice disposta dal Presidente del Tribunale, argomenta diffusamente (pagg. 3- 9) le ragioni per le quali, ai fini di evitare il procrastinarsi della stasi processuale, il giudice persona fisica chiamato a sostituire il collega impedito ai sensi dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen, deve provvedere al deposito della sentenza documento comprensiva del dispositivo, limitandosi alla sottoscrizione della stessa, senza poter tuttavia procedere anche alla redazione dei motivi di fatto e di diritto che sorreggono la decisione. Disattendendo motivatamente il contrario - da tempo consolidato - orientamento interpretativo di questa Corte sull'interpretazione dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale gigliato ne ha dato una lettura formale e restrittiva, sostenendo che il riferimento alla sottoscrizione in essa contenuto deve essere limitato al solo requisito previsto dall'art. 546, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. - la cui mancanza è sanzionata dalla nullità prevista dal terzo comma della disposizione - e non può estendersi, pena un'illegittima applicazione analogica di norma eccezionale, anche alla redazione della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", previsto invece dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la cui mancanza è sanzionata dalla nullità prevista dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza giunge a tale conclusione adducendo: un argomento di ordine giuridico-formale, sul rilievo che la disciplina processuale non prevede in modo espresso la possibilità di stesura di una motivazione da parte di un giudice diverso da quello monocratico deliberante;
un argomento definito di ordine "teleologico", volto ad evitare di "svilire la funzione (anche costituzionalmente riconosciuta) della motivazione del provvedimento"; un argomento definito "ordinamentale", sul rilievo che l'interpretazione rifiutata "sminuisce la figura del giudice, assimilandolo ad un qualsiasi pubblico dipendente, in quanto tale senza difficoltà 'sostituibile' da altro collega". 3 3. Si tratta, in larga parte, della riproposizione di argomenti spesi nelle decisioni di legittimità che, in passato, erano giunte alle stesse conclusioni, originando un contrasto di giurisprudenza rispetto a pronunce che avevano invece sostenuto la contraria tesi, poi avallata da una decisione delle Sezioni unite che quel contrasto aveva composto. Superando motivatamente le obiezioni sollevate dai sostenitori dell'opposta tesi, le Sezioni unite hanno infatti concluso che il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale in caso di impedimento del giudice monocratico - dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., così come da analoghe disposizioni (cfr. l'art. 426, comma 2, cod. proc. pen. per la sentenza di non luogo a procedere resa all'udienza preliminare, a sua volta richiamato dall'art. 442, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo alla sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato, e l'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con riguardo alle sentenze emesse dal giudice di pace) - non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244117). Nel sottoscrivere il documento- sentenza di cui all'art. 546 cod. proc. pen., dunque, il presidente del tribunale - o altro giudice da lui delegato, chiamato a sostituire il collega impedito - è tenuto a predisporre un provvedimento conforme al modello legale delineato in tale disposizione anche con riguardo alla redazione della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata. Questa conclusione è stata da allora sempre seguita da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. F, n. 39182 del 27/08/2013, Pierantoni, Rv. 256719; Sez. 2, n. 41437 del 19/09/2019, Titone, Rv. 277108). 4. Non essendo ciò nella specie avvenuto, deve quindi rilevarsi la nullità della sentenza impugnata, ex artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi di nullità di ordine generale riconducibile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente dedotta con il presente ricorso ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., non potendosi negare che la violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze - che pure risponde ad altre importanti finalità di ordine processuale ed extraprocessuale - incide, limitandolo, sull'esercizio del diritto di difesa, soprattutto laddove, come nella specie, si tratti di decisione di condanna. Ed invero, sin dalla sua originaria formulazione, tra le poche norme dedicate alla giurisdizione - oggi accresciute con I.c. 23 novembre 1999, n.
2 - la Carta fondamentale fissa il principio che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» (attuale art. 111, sesto comma, Cost.) e questo principio è tradizionalmente posto in correlazione a quello giusta il quale «la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano» (art. 101, comma 1, Cost.), così come all'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, 4 secondo comma, Cost.). Non solo, infatti, la motivazione della sentenza consente al cittadino di valutare le modalità con cui la funzione giurisdizionale viene, in suo nome, esercitata, ma l'esposizione delle ragioni della decisione - ed in particolare di quelle sfavorevoli all'imputato - se pure non è assolutamente indispensabile per consentire l'esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione, che ben può articolarsi in modo ampio rispetto allo sfavorevole dispositivo, certamente ne agevola l'esercizio, circoscrivendolo ai capi e ai punti della sentenza ritenuti meritevoli di censura, oltre a semplificare il conseguente giudizio d'impugnazione, altrimenti doverosamente parametrato sull'intero thema decidendum. 5. Il ricorso proposto dall'imputata è dunque fondato e la sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio perché si proceda all'incombente omesso (nessuno dei reati contestati risulta ad oggi prescritto, tenendo conto delle cause di sospensione della prescrizione per 115 giorni dovute al rinvio del processo disposto all'udienza del 17 gennaio 2020 ed alla successiva sospensione ex lege connessa alla pandemia da Covid-19 siano all'il. maggio 2020). Secondo l'orientamento interpretativo adottato in casi analoghi dall'oramai consolidato orientamento di questa Corte, imposto dal chiaro ed insuperabile dettato dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non trattandosi di causa di nullità che, se fatta valere nel giudizio di appello, comporta l'annullamento della sentenza di primo grado a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., il giudice del rinvio va individuato nella Corte di appello di Firenze. L'insindacabile opzione adottata con tale disciplina dal legislatore processuale mira ad evitare che la regressione del giudizio alla fase di primo grado sia rimessa alla parte che, discrezionalmente, opti per un mezzo d'impugnazione piuttosto che per l'altro (cfr., per tutte, Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv. 261237). Il giudice di appello del rinvio è peraltro investito della totale devoluzione della regiudicanda e l'odierna impugnante, eventualmente anche nelle forme di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., potrà proporre senza limitazione alcuna nuovi e specifici motivi di censura e comunque svolgere in giudizio, nel modo più ampio, le difese ritenute opportune.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 17 gennaio 2023.