Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 5748
CASS
Sentenza 19 novembre 1998

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Al tribunale del riesame devono essere trasmessi tutti gli atti presentati al giudice a norma dell'art,291, comma 1, c.p.p. La omessa trasmissione di parte di essi vale a configurare inottemperanza all'obbligo sancito dall'art.309, comma 5, c.p.p., alla quale il decimo comma dello stesso articolo ricollega la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che ha dichiarato la perdita di efficacia della misura, in quanto tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero non ne risultavano alcuni menzionati nel provvedimento sottoposto al riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 5748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5748
    Data del deposito : 19 novembre 1998

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