Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
Commentario • 1
- 1. Incidente di esecuzione o rescissione per vizi di notificazione? (Cass. 33830/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2025
Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda far valere nullità assolute ed insanabili derivanti da omessa citazione propria o del difensore nel giudizio di cognizione non può rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo, ma deve proporre richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Sussiste uno spazio di autonoma rilevanza dell'incidente di esecuzione volto a contestare la non esecutorietà del titolo nei casi di omessa o illegittima notificazione: a) del decreto penale di condanna; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 44863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44863 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
448 63 / 14 le REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2830 Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Presidente- Sent. n. sez. Dott. Silvana de BERARDINIS - Consigliere - UP - 7/10/2014 R.G.N. 50974/2013 Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - Dott. Grazia MICCOLI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: PR IO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 18/3/2013 della Corte d'Assise d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Fabrizio Manganiello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Sozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Assise d'appello di Lecce confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia di PR IO per il reato di omicidio preterintenzionale commesso ai - danni di RI TO, colpito dall'imputato con due pugni che gli facevano perdere l'equilibrio e lo facevano cadere al suolo, impattando il quale la vittima di procurava gravi lesioni cranio encefaliche cui seguiva a distanza di un giorno la sua morte.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo reitera l'eccezione relativa alla nullità della citazione dell'imputato per il giudizio d'appello in conseguenza dell'omessa notifica al medesimo dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, già rigettata dalla Corte territoriale perché ritenuta sanata erroneamente ad avviso del ricorrente - ai sensi dell'art. 183 lett. b) - c.p.p.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando l'illogicità o l'apoditticità delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione e per svalutare la versione dei fatti fornita dall'imputato e gli elementi che logicamente la confermano. Con il terzo viene invece dedotta l'errata applicazione della legge penale in merito al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa e alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 584 c.p. in difetto della volontà da parte dell'imputato di porre in essere atti diretti a percuotere o provocare lesioni alla vittima, la quale si sarebbe procurata la ferita mortale cadendo a seguito di un inciampo, come confermato dalla posizione in cui venne rinvenuto il corpo della medesima. Con il quarto motivo il ricorrente analogo vizio viene rilevato con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, profilo sul quale la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente omesso di motivare pur non escludendo contraddittoriamente che la condotta del PR sia stata innescata dall'atteggiamento minaccioso del RI. Con il quinto motivo, infine, vengono eccepiti vizi della motivazione sulla ritenuta inconfigurabilità della menzionata scriminante di cui all'art. 52 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e al suo accoglimento consegue l'assorbimento degli altri. -2. Dagli atti cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale dell'eccezione sollevata con il suddetto motivo -risulta che la notifica all'imputato dell'avviso ex art. 548 comma 2 c.p.p. della sentenza di primo grado (la cui motivazione era stata depositata oltre il termine indicato dal giudice nel dispositivo) è avvenuta il 24 aprile 2012 a mani della madre del PR, che dalla relata risulta essersi dichiarata convivente con lo stesso presso la residenza da lui originariamente dichiarata in Ostuni via Petrolla 23, luogo dove è stato peraltro notificato successivamente anche l'appello del pubblico ministero, questa volta a mani del padre dell'imputato, a sua volta dichiaratosi convivente.
2.1 II PR, sin dall'interrogatorio del 18 giugno 2007, aveva sì, come accennato, indicato l'indirizzo menzionato come quello corrispondente alla sua residenza, ma aveva contestualmente eletto domicilio presso lo studio di uno dei suoi difensori (l'avv. Cellie). Elezione ribadita nell'atto di nomina depositato dal suddetto difensore il giorno seguente. Risulta ancora che al domicilio eletto sono stati regolarmente notificati sia l'avviso dell'udienza preliminare (nella quale è stato celebrato il giudizio di primo grado a seguito della scelta del rito abbreviato da parte del PR), che il decreto di citazione per il giudizio d'appello (peraltro notificato anche a mani proprie dell'imputato, senza che però sia dato evincere in che luogo).
2.2 La difesa ha per la prima volta eccepito l'omessa notifica dell'avviso di deposito all'udienza del 18 marzo 2013, producendo altresì in tale occasione certificato dell'anagrafe di Ostuni attestante la richiesta del cambio di residenza da parte del PR in data 3 marzo 2011. 3. Alla luce di quanto ricostruito deve convenirsi che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado non è stata regolare, atteso che la stessa è stata effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto dall'imputato, né comunque vi è prova che la stessa abbia comunque raggiunto il PR (atteso il dubbio esistente sull'effettiva convivenza dello stesso con i genitori in via Petrolla ad Ostuni al momento dell'esecuzione della notifica medesima).
3.1 La sostanziale omessa notifica dell'avviso all'imputato ha dunque effettivamente determinato una nullità, la quale deve annoverarsi per consolidata giurisprudenza tra quelle a regime intermedio (Sez. 1, n. 43711 del 7 novembre 2007, Cincaleoni, Rv. 238415). Peraltro risulta che la stessa sia stata ritualmente dedotta dal ricorrente alla prima udienza del giudizio di secondo grado. -3.2 La Corte territoriale con ordinanza del 18 marzo 2013 poi ribadita in sentenza non ha messo in discussione la sussistenza della denunciata nullità, ma ha comunque rigettato l'eccezione, ritenendo che la stessa si fosse sanata ex art. 183 lett. b) c.p.p. a seguito della proposizione dell'appello da parte dei difensori dell'imputato.
3.3 Soluzione questa che non può ritenersi corretta, come recentemente stabilito da questa Corte in diverse occasioni in riferimento alla fattispecie dell'omessa notifica dell'estratto contumaciale (Sez. 2, n. 49408 del 14 dicembre 2012, Porcino, Rv. 253917; Sez. 6, n. 36684 del 28 settembre 2010, Dubenskyy, Rv. 248521; Sez. 5, n. 11911 del 22 gennaio 2010, Zonca, Rv. 246553), affermando principi che inevitabilmente devono essere estesi anche all'ipotesi dell'omessa notifica dell'avviso dovuto in caso di tardivo deposito della motivazione della sentenza. Entrambi gli adempimenti, infatti sono finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del diritto di impugnazione (come del resto si deduce dalla stessa selezione da parte del secondo comma dell'art. 548 c.p.p. dei destinatari dell'avviso).
4. In tal senso le Sezioni Unite ebbero ad affermare, nella sentenza n. 6026 del 2008, che la impugnazione proposta dal difensore di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, precludesse a quest'ultimo, una volta che fosse intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, osservando, fra l'altro, che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti l'una dal difensore e l'altra dall'imputato, rappresentasse una opzione palesemente incompatibile con la esigenza di assegnare una ragionevole durata al processo, in linea con quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU. -4.1 Peraltro, il principio della unicità della impugnazione rispondente ad una lunga tradizione del panorama giurisprudenziale, attenta a calibrare sulla falsariga della unicità del concetto di parte processuale i diritti e le facoltà ad essa spettanti - è stato messo definitivamente in crisi dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, demolendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, c.p.p. nella sua previgente formulazione nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
4.2 Nel frangente, il giudice delle leggi sottolineò, innanzi tutto, che il bilanciamento tra il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo deve tenere conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del "giusto" processo, quale complessivamente delineato dalla Costituzione, mentre un processo non "giusto", perchè carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. Al tempo stesso, la Consulta ha evidenziato come l'incremento di tutela indotto dal dispiegarsi della normativa della Convenzione europea dei diritti del'uomo, e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, certamente non leda gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne espliciti ed arricchisca il contenuto, innalzando il livello di sviluppo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali.
4.3 Da qui l'assunto secondo il quale la disposizione all'epoca censurata violasse ad un tempo il diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, in quanto la misura ripristinatoria della rimessione in termini, prescelta dal legislatore, per avere effettività, non poteva essere "consumata" dall'atto di un soggetto, difensore, che non aveva ricevuto un mandato ad hoc e che agiva esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale, ha soggiunto la Corte, non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, magari non voluta ed eventualmente non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona.
4.5 La protezione di diritti fondamentali, ha ancora puntualizzato il giudice delle leggi, deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale contrasto fra loro, e la realizzazione di un equilibrato sistema di tutela è demandata, per gli ambiti di rispettiva competenza, al legislatore, al giudice comune e al giudice delle leggi con l'ovvia conseguenza che l'intervento allora operato in sede di scrutinio di costituzionalità, fosse circoscritto alla eliminazione della preclusione individuata dal diritto vivente, secondo i dicta enunciati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte.
4.6 Da tutto ciò il corollario per il quale nè la unicità del diritto alla impugnazione, nè il divieto del bis in idem possono indurre a trarre conseguenze limitative sul versante del diritto dell'imputato a proporre impugnazione, apprezzato alla stregua di espressione del diritto di difesa. Va da se, quindi, che il concorrente e autonomo diritto alla impugnazione da parte dell'imputato e del difensore presuppone, per evitare contrasti di giudicati o disfunzionali duplicazioni di procedimenti impugnatori, con evidenti contaminazioni sul versante, anche, del destino cui vanno incontro gli eventuali mezzi di prova che dovessero essere assunti nelle ("patologicamente" differenziate) sedi processuali, che l'ordinamento processuale rinvenga al proprio interno i necessari rimedi per giungere, fin dove è possibile, ad una reductio ad unitatem della impugnazione proposta dal difensore dell'imputato, con il diritto di questi a proporre una propria autonoma impugnazione.
4.7 Alla stregua di tali principi, ove il procedimento di appello sia stato promosso su impugnazione del difensore e non sia stato ritualmente notificato all'imputato, secondo i casi, l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ovvero l'avviso di deposito previsto dal secondo comma dell'art. 548 c.p.p., e tale vizio venga dedotto nel corso del giudizio, ne deriva che, alla luce dei dicta della sentenza della Corte costituzionale, il procedimento va incontro ad un epilogo di sostanziale "invalidazione" a seguito della eventuale e successiva autonoma impugnazione dell'imputato, restituito nel termine.
4.8 Epilogo, peraltro, che una interpretazione "adeguatrice" del sistema processuale consente di evitare, ove alle norme sia annessa una portata di autonomo valore precettivo, a seconda che le stesse siano riguardate nella prospettiva del diritto di impugnazione del difensore o di quello dell'imputato. Una autonomia, d'altra parte, contrassegnata anche dal regime che ne scandisce i rispettivi termini, posto che, a norma dell'art. 585, comma 4, c.p.p., quando la decorrenza dei termini per proporre impugnazione sia diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4.9 Pertanto, qualora, come nel caso di specie, nei confronti dell'imputato sia stata omessa la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, deve ritenersi che per l'imputato stesso non decorrano i termini per la proposizione della impugnazione.
4.10 Considerato, pertanto, che, a norma dell'art. 601, comma 1, c.p.p., il presidente della Corte di appello ordina senza ritardo, fuori dei casi di inammissibilità del gravame, la citazione dell'imputato appellante», e poichè secondo il sistema derivato dalla pronuncia della Corte costituzionale "appellante" può ritenersi soltanto: l'imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione;
quello che abbia proposto l'impugnazione personalmente;
e quello, infine, il cui difensore abbia proposto l'impugnazione e che non abbia a sua volta proposto appello personalmente entro i termini previsti dalla legge;
ne deriva che, ove non sia stato notificato il menzionato avviso di deposito, il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che quell'adempimento sia stato regolarmente effettuato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. Altrimenti il suddetto decreto deve ritenersi invalidamente emesso proprio perchè destinato a coinvolgere direttamente, compromettendolo, l'esercizio del diritto di impugnazione personale dell'imputato, a sua volta espressione del diritto di difesa. Ed è agevole annoverare il vizio che lo affligge nel quadro delle nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p.
4.11 In linea con tali principi, rilevata nel caso di specie la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello per le ragioni già esposte, deve conseguentemente procedersi all'annullamento della sentenza emessa all'esito di tale giudizio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Assise d'appello di Lecce, per l'espletamento degli adempimenti omessi e funzionali alla rituale instaurazione del giudizio di impugnazione e per la celebrazione di un nuovo giudizio d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Assise d'appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 7/10/2014 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il Consigliere estensore Alfredo Maria Lombardi Luca Pistorelli Посіл оил addi 27 свихwust IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise