Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 44863
CASS
Sentenza 7 ottobre 2014

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Massime1

L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti - alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 - non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.

Commentario1

  • 1Incidente di esecuzione o rescissione per vizi di notificazione? (Cass. 33830/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2025

    Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda far valere nullità assolute ed insanabili derivanti da omessa citazione propria o del difensore nel giudizio di cognizione non può rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. per ottenere la declaratoria di illegittimità del titolo, ma deve proporre richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Sussiste uno spazio di autonoma rilevanza dell'incidente di esecuzione volto a contestare la non esecutorietà del titolo nei casi di omessa o illegittima notificazione: a) del decreto penale di condanna; …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 44863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44863
Data del deposito : 7 ottobre 2014

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