Sentenza 28 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2004, n. 33183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33183 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/05/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1152
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12456/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA OV n.l'8.9.1940 a Torino rapp. e dif. dall'avv. Massimo Leandro Boggio del foro di Genova;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino sez. dist. di Moncalieri, del foro 31.10.2003.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. A. Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
L'ing. MA NO, direttore all'epoca dei fatti del Consorzio Intercomunale Torino sud, gestore di una discarica di rifiuti solidi urbani siti nel territorio comunale di Vinoso, venne tratterrà gli altri, al giudizio del Tribunale di Torino - sez. dist. di Moncalieri, sotto tre imputazioni contravvenzionali connesse all'esercizio del predetto incarico e, con la sentenza in epigrafe, assolto (unitamente ai coimputati) da due degli addebiti, fu dichiarato colpevole solo di quello di cui all'art. 51 co. 4 in rel. co. 1 lett. a) D.Lgs. 22/97, "perché effettuava attività di smaltimento definitivo di rifiuti solidi urbani, in contrasto con le prescrizioni contenute o richiamate nell'allegato dell'autorizzazione provinciale al D.G.P. n. 28 - 61854 del 24 /4/97 ...ai punti 25, 27 e 28...", omettendo di provvedere nei termini e con le modalità rispettivamente prescritti, alle operazioni di ripristino ambientale ed alla realizzazione di un impianto per l'estrazione forzata e combustione, con recupero energetico, del biogas dalla discarica;
omissione protrattasi fino al 30/1 l/1999, data dell'ultimo accertamento.
Avverso detta sentenza, limitatamente alla statuizione di condanna (alla pena di 2.000 euro di ammenda), il NO ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Nel primo denuncia violazione di norme processuali, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza contumaciale, essendo stati, all'udienza del 10/7/02, nella quale il difensore di fiducia non era comparso adducendo un legittimo impedimento, dichiarata la contumacia dell'imputato senza la preventiva nomina di un difensore di ufficio e disposto il rinvio, preventivamente richiesto dal difensore di fiducia, dando avviso solo a quest'ultimo, e non anche all'imputato, della successiva udienza dibattimentale.
Con il secondo motivo la ricorrente difesa deduce l'erronea applicazione degli artt. 42 e 45 cod. pen., che avrebbero imposto l'assoluzione del NO con la formula "perché il fatto non costituisce reato", per un duplice ordine di motivi: a) la preposizione di un responsabile operativo alla discarica in questione, con conseguente delega delle responsabilità connesse, giustificata dalle rilevanti dimensioni dell'azienda e dalle connesse molteplici attività; b) l'inadeguatezza dei termini imposti per gli adempimenti tecnici prescritti, richiedenti lavori di rilevantissima entità, con conseguente impossibilità di adempiervi, dovuta a fatto incolpevole o a forza maggiore.
Il ricorso non merita accoglimento.
In ordine al primo motivo, l'esame degli atti del giudizio a quo (reso necessario dalla natura processuale della censura) evidenzia, anzitutto, che in limine all'udienza del 10 luglio 2002, nella quale non si erano presentati il NO (senza addurre alcun impedimento) ed il suo difensore di fiducia avv. Boggio (il quale aveva, invece, depositato una richiesta di rinvio per contemporaneo e preminente impegno professionale), il giudice di merito, dopo aver nominato un difensore di ufficio (in persona dell'avv. Rossa) all'imputato assente, ne dichiarò la contumacia (così come degli altri) e, subito dopo, "ritenuto il legittimo impedimento dell'avv. Boggio", rinviò il giudizio alla successiva udienza del 30/9/2002, disponendo darsene avviso (adempimento poi regolarmente espletato, come si da atto nello stesso ricorso) al predetto difensore impedito. In punto di fatto risulta, dunque, infondata la doglianza esposta in ricorso, secondo la quale sarebbe mancata in tale udienza la nomina di un difensore di ufficio all'imputato NO, con conseguente nullità della dichiarazione di contumacia, pronunziata senza garanzia difensiva.
Il giudice di merito ha, nella specie, correttamente operato, rilevando, da una parte, che la mancata comparizione dell'imputato era ingiustificata, con conseguente contumacia del medesimo, ritualmente pronunziata alla presenza di un difensore di ufficio nominato ad hoc, e, dall'altra, valutando positivamente, ai fini della richiesta di rinvio, l'impedimento addotto dal difensore di fiducia, al quale soltanto ha disposto darsi avviso della nuova udienza fissata;
a tale avviso non aveva diritto l'imputato, in considerazione del suo stato di contumacia, che ne comportava la rappresentanza, a tutti gli effettiva parte del difensore (ex art. 420 quater co. 2 in rel. 484 co. 2 bis c.p.p); sicché la comunicazione del rinvio al difensore di ufficio, sostituto in udienza di quello di fiducia impedito, e, comunque, quella data successivamente a quest'ultimo, risultano nella specie sufficienti a garantire all'imputato contumace l'esercizio della facoltà di presenziare alla successiva udienza.
Al riguardo il collegio ritiene di dover ribadire l'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa 3^ sez. (sent. 3/1/2002 n. 6, Roatta), che in siffatti casi ha ritenuto legittima la dichiarazione di contumacia previa nomina di un difensore di ufficio all'imputato non comparso, in assenza di difensore che abbia comunicato il proprio legittimo impedimento, limitandosi a detta dichiarazione ed al successivo immediato rinvio, e dissente, invece, dal diverso indirizzo (v. Cass. 6^ pen., 26/10/01, Zaborra, citata nel ricorso), che reputa necessario in tali situazioni il rinvio del giudizio, senza alcuna pronunzia in ordine alla contumacia dell'imputato, con conseguente necessità di avviso anche a quest'ultimo.
A favore della tesi accolta milita, anzitutto, la considerazione che l'imputato ed il difensore di fiducia sono due soggetti processuali diversive cui posizioni devono essere valutate distintamente, non potendo, in particolare, ritenersi che il legittimo impedimento dell'uno si comunichi all'altro; sicché deve ritenersi ingiustificata l'assenza dell'imputato, dovuta al solo fatto che il suo difensore di fiducia abbia, a sua volta, addotto un proprio impedimento, tenuto conto che questo dovrà, comunque, formare oggetto della valutazione discrezionale da parte del giudice. Tale soluzione è confortata dal tenore delle disposizioni regolanti la dichiarazione di contumacia, contenute nell'art. 420 quater c.p.p. (richiamato, per il dibattimento, dall'art. 484 co. 2 bis c.p.p). Secondo l'art. 420 quater, co. 1, la contumacia deve essere dichiarata "se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420 comma 2, 420 bis e 420 ter, commi 1 e 2". Il richiamo ai soli primi due commi di quest'ultimo articolo, contemplanti rispettivamente la comprovata assoluta impossibilità dell'imputato a comparire e la ritenuta probabilità di un impedimento di tal genere, e non anche al comma 5 dell'articolo medesimo, riguardante il legittimo impedimento a comparire del difensore, chiaramente denota l'irrilevanza di siffatte situazioni, riguardanti il difensore, ai fini della dichiarazione di contumacia dell'imputato.
Le residue doglianze, esposte nel secondo motivo di ricorso, sono inammissibili, risolvendosi in palesi censure di merito avverso valutazioni adeguatamente motivate dl giudice a quo, il quale ha correttamente osservato: a) che la qualifica e le competenze tecniche del NO gli imponevano, se non altro, di seguire "con sufficiente attenzione l'andamento dei lavori.." e, se del caso, di sollecitarli;
b) e di chiederete del caso, all'ente competente (la Provincia) "una modificarla pur dilatoria, delle prescrizioni".
A fronte di tali argomentazioni, evidenzianti da una parte, la sussistenza, quantomeno, di "culpa in vigilando", e, dall'altra, la non sindacabilità da parte dell'A.G.O. di provvedimenti amministrativi, la cui modifica la parte interessata neppure aveva espressamente richiesto, e tenuto conto che nella motivazione della sentenza si da atto che i termini concessi per l'adempimento delle prescrizioni erano stati, come da ripetuti sopralluoghi dei verbalizzanti, largamente superatala decisione si appalesa sui punti incensurabile.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004