CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10701 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
, Lert.e7sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO Il P.G. chiede il rigetto del ricorso come da requisitoria già trasmessa alle parti;
udito il difensore L'avvocato CALABRESE VITO ALBERTO si riporta al ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10701 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO , 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzione di\u -ieg-ame, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di AN EA, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato, nei confronti dell'indagato, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis cod. pen. per essere gravemente indiziato di appartenere alla famiglia dell'associazione mafiosa cosa nostra, denominata dei clan dei barcellonesi operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da CA VI TI e RI TI, accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018 all'attualità, attraverso la gestione di bische clandestine, mantenendo contatti con due esponenti in posizione apicale della congrega, il primo dei quali, CA VI TI, con il ruolo di maggiorente del gruppo). 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. Paolo Pino, che denuncia due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione deOlart. 273, 309, cod. proc. pen. e 416-bís cod. pen. Si sostiene che sarebbe carente la gravità indiziaria perché il dichiarante Munafò escluderebbe il coinvolgimento dell'indagato nella gestione delle bische, nell'interrogatorio reso in data 9 dicembre 2015, richiamato anche nell'ordinanza impugnata. Si tratterebbe di affermazioni che trovano conferma in quelle di IP Genovese, in data 23 novembre 2021, acquisite in atti (nel Natale 2013 le bische erano, secondo il dichiarante, gestite da ZI e RI GI e Razieddu, oltre a Munafò). Sicché, sarebbe illogica la motivazione ove, a pag. 24, richiama il coinvolgimento di EA nella gestione di tale attività nel passato, secondo quanto affermato dallo stesso Genovese. Si sottolinea i poi, che si fa riferimento ad una sala giochi a San Biagio, località mai indicata da alcun collaboratore o emersa dalle conversazioni registrate e che anche IO SC aveva riferito di essersi recato nella bisca nel 2014, ma indicava nella gestione di questa le stesse persone che sono state indicate da Munafò, aggiungendo monache//a (così come era chiamato AN EA) che si occupava di gioco on line, circostanza però mai emersa da alcuna fonte di prova. Si contesta, infine, la motivazione nella parte in cui afferma che il ruolo 2 sarebbe stato confermato dal contenuto delle registrazioni richiamate nell'ordinanza impugnata del 19, 26 e 27 dicembre 2019, nelle quali invece non si farebbe alcun riferimento al EA. Unica conversazione nella quale si parla di una bisca è quella del 27 dicembre 2019, n. nt. 347/2019 sub A), che da sola, però, secondo la difesa, non può integrare la gravità indiziaria necessaria a sostenere la misura cautelare in atto. In definitiva, si sostiene che EA aveva la passione per il gioco di azzardo ma non aveva la consapevolezza della destinazione dei proventi della gestione delle bische al mantenimento degli affiliati ristretti in carcere. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 lett. c) cod. proc. pen. La custodia cautelare in carcere non appare adeguata, tenuto conto dell'assenza di gravi precedenti penali rilevata anche dal Tribunale. EA, inoltre, non aveva rapporti con i maggiorenti dell'associazione, né riceveva ordini direttamente da questi;
risulta quindi adeguata la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3.11 difensore di fiducia, nominato in data 16 settembre 2022, avv. S. Campanella, ha fatto pervenire tempestiva richiesta dì trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è inammissibile. Invero, la censura si confronta con le prove indiziarle raccolte e ne propone una lettura alternativa, inibita a questa Corte in sede di legittimità, peraltro indicando un diverso contenuto, non solo delle dichiarazioni dei collaboratori, ma anche delle conversazioni intercettate, soltanto indicate. Ciò, senza confutare, puntualmente il contenuto della motivazione non manifestamente illogica del Tribunale del riesame. Questa, a pag. 9 e ss., è completa e immune da censure rilevabili in questa sede e riporta plurime fonti a carico, non solo gli scarni elementi indicati nel ricorso. In particolare, si riportano le dichiarazioni accusatorie di IO SC, collaboratore di giustizia, la conversazione del 27 dicembre 2019 e quella ambientale del 28 dicembre 2019, dando conto, con ragionamento non 3 manifestamente illogico e non contraddittorio, dell'incontro al quale aveva partecipato lo stesso monache/la, avente ad oggetto l'organizzazione della sera di gioco alla bisca, cui EA prende parte su diretta convocazione del vertice del clan CA VI TI (cfr. pag. 18 e ss.). Si sottolinea, poi, la ragione per la quale viene reputata sussistente in capo al ricorrente, la consapevolezza che i proventi ricavati da quell'attività fossero destinati agli altri partecipi detenuti (cfr. pag. 18 conv. 27 dicembre 2019 n. 347/19). La motivazione, nel complesso, evidenzia che la gestione delle bische era attività di estremo interesse del sodalizio della famiglia dei barcellonesi e, dunque, riconnette, in definitiva, il materiale apporto agli interessi del clan da parte del EA, proprio attraverso l'attività di gestione delle bische della cosca, assicurata dal medesimo ricorrente continuativamente. Per il resto delle censure, dunque, il ricorso appare integralmente versato in fatto e diretto a rivedere, in questa sede, le fonti di prova indiziaria, operazione inibita a questa Corte, con indicazione, peraltro, degli esiti di captazioni soltanto menzionati e non esplicitati, puntualmente, con il motivo di ricorso che, dunque, si appalesa generico. Il Collegio osserva che si propone una diversa, alternativa lettura delle captazioni utilizzate in sede di merito cautelare, non consentita. L'esito del giudizio fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e sull'interpretazione dei colloqui intercettati, resa con argomentazioni ragionevoli e logiche, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nella rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma interpretazione del contenuto delle captazioni, peraltro solo menzionate nel ricorso, donde non ne risulta apprezzabile l'eventuale travisamento (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato associativo contestato opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto alla quale quella di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere è assoluta (tra le altre, Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062, nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. opera una doppia presunzione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e, assoluta, con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria). 4 Ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non seguendo, alla presente pronuncia, la rimessione in libertà dell'indagato, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
, Lert.e7sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO Il P.G. chiede il rigetto del ricorso come da requisitoria già trasmessa alle parti;
udito il difensore L'avvocato CALABRESE VITO ALBERTO si riporta al ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10701 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO , 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzione di\u -ieg-ame, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di AN EA, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato, nei confronti dell'indagato, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis cod. pen. per essere gravemente indiziato di appartenere alla famiglia dell'associazione mafiosa cosa nostra, denominata dei clan dei barcellonesi operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da CA VI TI e RI TI, accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018 all'attualità, attraverso la gestione di bische clandestine, mantenendo contatti con due esponenti in posizione apicale della congrega, il primo dei quali, CA VI TI, con il ruolo di maggiorente del gruppo). 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. Paolo Pino, che denuncia due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione deOlart. 273, 309, cod. proc. pen. e 416-bís cod. pen. Si sostiene che sarebbe carente la gravità indiziaria perché il dichiarante Munafò escluderebbe il coinvolgimento dell'indagato nella gestione delle bische, nell'interrogatorio reso in data 9 dicembre 2015, richiamato anche nell'ordinanza impugnata. Si tratterebbe di affermazioni che trovano conferma in quelle di IP Genovese, in data 23 novembre 2021, acquisite in atti (nel Natale 2013 le bische erano, secondo il dichiarante, gestite da ZI e RI GI e Razieddu, oltre a Munafò). Sicché, sarebbe illogica la motivazione ove, a pag. 24, richiama il coinvolgimento di EA nella gestione di tale attività nel passato, secondo quanto affermato dallo stesso Genovese. Si sottolinea i poi, che si fa riferimento ad una sala giochi a San Biagio, località mai indicata da alcun collaboratore o emersa dalle conversazioni registrate e che anche IO SC aveva riferito di essersi recato nella bisca nel 2014, ma indicava nella gestione di questa le stesse persone che sono state indicate da Munafò, aggiungendo monache//a (così come era chiamato AN EA) che si occupava di gioco on line, circostanza però mai emersa da alcuna fonte di prova. Si contesta, infine, la motivazione nella parte in cui afferma che il ruolo 2 sarebbe stato confermato dal contenuto delle registrazioni richiamate nell'ordinanza impugnata del 19, 26 e 27 dicembre 2019, nelle quali invece non si farebbe alcun riferimento al EA. Unica conversazione nella quale si parla di una bisca è quella del 27 dicembre 2019, n. nt. 347/2019 sub A), che da sola, però, secondo la difesa, non può integrare la gravità indiziaria necessaria a sostenere la misura cautelare in atto. In definitiva, si sostiene che EA aveva la passione per il gioco di azzardo ma non aveva la consapevolezza della destinazione dei proventi della gestione delle bische al mantenimento degli affiliati ristretti in carcere. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 lett. c) cod. proc. pen. La custodia cautelare in carcere non appare adeguata, tenuto conto dell'assenza di gravi precedenti penali rilevata anche dal Tribunale. EA, inoltre, non aveva rapporti con i maggiorenti dell'associazione, né riceveva ordini direttamente da questi;
risulta quindi adeguata la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3.11 difensore di fiducia, nominato in data 16 settembre 2022, avv. S. Campanella, ha fatto pervenire tempestiva richiesta dì trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è inammissibile. Invero, la censura si confronta con le prove indiziarle raccolte e ne propone una lettura alternativa, inibita a questa Corte in sede di legittimità, peraltro indicando un diverso contenuto, non solo delle dichiarazioni dei collaboratori, ma anche delle conversazioni intercettate, soltanto indicate. Ciò, senza confutare, puntualmente il contenuto della motivazione non manifestamente illogica del Tribunale del riesame. Questa, a pag. 9 e ss., è completa e immune da censure rilevabili in questa sede e riporta plurime fonti a carico, non solo gli scarni elementi indicati nel ricorso. In particolare, si riportano le dichiarazioni accusatorie di IO SC, collaboratore di giustizia, la conversazione del 27 dicembre 2019 e quella ambientale del 28 dicembre 2019, dando conto, con ragionamento non 3 manifestamente illogico e non contraddittorio, dell'incontro al quale aveva partecipato lo stesso monache/la, avente ad oggetto l'organizzazione della sera di gioco alla bisca, cui EA prende parte su diretta convocazione del vertice del clan CA VI TI (cfr. pag. 18 e ss.). Si sottolinea, poi, la ragione per la quale viene reputata sussistente in capo al ricorrente, la consapevolezza che i proventi ricavati da quell'attività fossero destinati agli altri partecipi detenuti (cfr. pag. 18 conv. 27 dicembre 2019 n. 347/19). La motivazione, nel complesso, evidenzia che la gestione delle bische era attività di estremo interesse del sodalizio della famiglia dei barcellonesi e, dunque, riconnette, in definitiva, il materiale apporto agli interessi del clan da parte del EA, proprio attraverso l'attività di gestione delle bische della cosca, assicurata dal medesimo ricorrente continuativamente. Per il resto delle censure, dunque, il ricorso appare integralmente versato in fatto e diretto a rivedere, in questa sede, le fonti di prova indiziaria, operazione inibita a questa Corte, con indicazione, peraltro, degli esiti di captazioni soltanto menzionati e non esplicitati, puntualmente, con il motivo di ricorso che, dunque, si appalesa generico. Il Collegio osserva che si propone una diversa, alternativa lettura delle captazioni utilizzate in sede di merito cautelare, non consentita. L'esito del giudizio fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e sull'interpretazione dei colloqui intercettati, resa con argomentazioni ragionevoli e logiche, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nella rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma interpretazione del contenuto delle captazioni, peraltro solo menzionate nel ricorso, donde non ne risulta apprezzabile l'eventuale travisamento (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato associativo contestato opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto alla quale quella di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere è assoluta (tra le altre, Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062, nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. opera una doppia presunzione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e, assoluta, con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria). 4 Ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non seguendo, alla presente pronuncia, la rimessione in libertà dell'indagato, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente