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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2026, n. 21661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21661 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON IA nata a [...] il [...] CI LE nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 25.11.2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto IA ON e LE CI dal reato di cui al capo B) e ha confermato la condanna dei medesimi in ordine al reato di cui al capo A), riguardante la illecita detenzione di gr. 65,70 lordi di sostanza stupefacente del tipo metamfetamina (shaboo). Penale Sent. Sez. 4 Num. 21661 Anno 2026 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: NA LE Data Udienza: 17/04/2026 2 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i suddetti imputati, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dal CI con conseguente e immotivata conferma della penale responsabilità dello stesso. Deduce che il CI non è stato visto procedere ad alcuna cessione di stupefacente e che il semplice detenere le chiavi di un appartamento nel quale era presente sostanza stupefacente non lo rende colpevole, così come non è significativo il possesso di un bilancino di precisione, trattandosi di assuntore. Deduce che anche nei confronti della ON non vi è prova che la stessa sia dedita all’attività di spaccio, non potendosi desumere dal mero possesso di sostanza stupefacente la sua destinazione allo spaccio. II) Vizio di motivazione, in relazione all’accertamento sulla presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da parte degli imputati. Si osserva che l’assoluzione per il capo B) si pone in contrasto con la tesi del giudicante secondo cui l’appartamento nel quale si trovavano gli imputati costituisse il quartier generale di una piccola impresa illegale;
che altro soggetto (Di AR) è stato assolto solo perché stava dormendo nell’appartamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine; che è stato apoditticamente e illogicamente affermato che il denaro rinvenuto nella disponibilità degli imputati fosse provento di spaccio, nonostante le ricevute esibite nell’immediato. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, poiché le censure dedotte, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e degli indizi posti a fondamento della decisione impugnata, sollecitando un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità. 5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità per il capo A) sulla base di un compendio indiziario plurimo e convergente. È stato valorizzato il rinvenimento, nell’appartamento della coimputata Imbroglia, di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo metamfetamina, unitamente a materiale per il confezionamento delle dosi e a più bilancini di precisione, nonché la disponibilità personale, in capo agli imputati, di ulteriori bilancini e di somme di denaro contante. Parimenti significativa è stata ritenuta la possibilità, per entrambi i ricorrenti, di accedere liberamente 3 all’immobile, dimostrata, quanto al CI, dal possesso delle chiavi dell’appartamento. In tale quadro, la Corte territoriale ha congruamente disatteso le spiegazioni difensive circa la natura meramente occasionale della presenza degli imputati nell’abitazione. In particolare, è stata ritenuta intrinsecamente implausibile la versione secondo cui la ON avrebbe svolto attività di pulizia presso l’abitazione della Imbroglia, emergendo dagli atti che ella era stata vista uscire dall’immobile insieme alla stessa Imbroglia, circostanza logicamente incompatibile con l’assunto difensivo. Analogamente non credibile è stata giudicata la giustificazione addotta dal CI, che avrebbe detenuto le chiavi dell’appartamento al solo fine di potervi fare una doccia, spiegazione ritenuta apodittica e smentita dal complessivo contesto fattuale, ulteriormente corroborato dal rinvenimento, al rientro degli imputati, di sostanza stupefacente e denaro nella loro immediata disponibilità. 6. Il primo motivo di ricorso, nel dedurre l’assenza di prova di attività di cessione e la compatibilità degli indizi con un’ipotesi di uso personale, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di responsabilità sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari e sulla ritenuta non credibilità delle alternative prospettate dalla difesa. La censura si limita, quindi, a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto, sollecitando una rilettura degli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità. 7. Analogamente, il secondo motivo, che denuncia un vizio di motivazione in relazione alla destinazione dell’appartamento, alla posizione del coimputato assolto e alla provenienza del denaro rinvenuto, non individua specifiche aporie logiche o manifeste illogicità della motivazione della Corte territoriale, ma si risolve nella critica dell’apprezzamento di merito compiuto, già sorretto da argomentazioni non illogiche e coerenti con le risultanze processuali. 8. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna dei ricorrenti al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE NA EMANUELE DI LV
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 25.11.2025, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto IA ON e LE CI dal reato di cui al capo B) e ha confermato la condanna dei medesimi in ordine al reato di cui al capo A), riguardante la illecita detenzione di gr. 65,70 lordi di sostanza stupefacente del tipo metamfetamina (shaboo). Penale Sent. Sez. 4 Num. 21661 Anno 2026 Presidente: DI LV EMANUELE Relatore: NA LE Data Udienza: 17/04/2026 2 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i suddetti imputati, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dal CI con conseguente e immotivata conferma della penale responsabilità dello stesso. Deduce che il CI non è stato visto procedere ad alcuna cessione di stupefacente e che il semplice detenere le chiavi di un appartamento nel quale era presente sostanza stupefacente non lo rende colpevole, così come non è significativo il possesso di un bilancino di precisione, trattandosi di assuntore. Deduce che anche nei confronti della ON non vi è prova che la stessa sia dedita all’attività di spaccio, non potendosi desumere dal mero possesso di sostanza stupefacente la sua destinazione allo spaccio. II) Vizio di motivazione, in relazione all’accertamento sulla presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio da parte degli imputati. Si osserva che l’assoluzione per il capo B) si pone in contrasto con la tesi del giudicante secondo cui l’appartamento nel quale si trovavano gli imputati costituisse il quartier generale di una piccola impresa illegale;
che altro soggetto (Di AR) è stato assolto solo perché stava dormendo nell’appartamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine; che è stato apoditticamente e illogicamente affermato che il denaro rinvenuto nella disponibilità degli imputati fosse provento di spaccio, nonostante le ricevute esibite nell’immediato. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, poiché le censure dedotte, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e degli indizi posti a fondamento della decisione impugnata, sollecitando un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità. 5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità per il capo A) sulla base di un compendio indiziario plurimo e convergente. È stato valorizzato il rinvenimento, nell’appartamento della coimputata Imbroglia, di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo metamfetamina, unitamente a materiale per il confezionamento delle dosi e a più bilancini di precisione, nonché la disponibilità personale, in capo agli imputati, di ulteriori bilancini e di somme di denaro contante. Parimenti significativa è stata ritenuta la possibilità, per entrambi i ricorrenti, di accedere liberamente 3 all’immobile, dimostrata, quanto al CI, dal possesso delle chiavi dell’appartamento. In tale quadro, la Corte territoriale ha congruamente disatteso le spiegazioni difensive circa la natura meramente occasionale della presenza degli imputati nell’abitazione. In particolare, è stata ritenuta intrinsecamente implausibile la versione secondo cui la ON avrebbe svolto attività di pulizia presso l’abitazione della Imbroglia, emergendo dagli atti che ella era stata vista uscire dall’immobile insieme alla stessa Imbroglia, circostanza logicamente incompatibile con l’assunto difensivo. Analogamente non credibile è stata giudicata la giustificazione addotta dal CI, che avrebbe detenuto le chiavi dell’appartamento al solo fine di potervi fare una doccia, spiegazione ritenuta apodittica e smentita dal complessivo contesto fattuale, ulteriormente corroborato dal rinvenimento, al rientro degli imputati, di sostanza stupefacente e denaro nella loro immediata disponibilità. 6. Il primo motivo di ricorso, nel dedurre l’assenza di prova di attività di cessione e la compatibilità degli indizi con un’ipotesi di uso personale, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di responsabilità sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari e sulla ritenuta non credibilità delle alternative prospettate dalla difesa. La censura si limita, quindi, a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto, sollecitando una rilettura degli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità. 7. Analogamente, il secondo motivo, che denuncia un vizio di motivazione in relazione alla destinazione dell’appartamento, alla posizione del coimputato assolto e alla provenienza del denaro rinvenuto, non individua specifiche aporie logiche o manifeste illogicità della motivazione della Corte territoriale, ma si risolve nella critica dell’apprezzamento di merito compiuto, già sorretto da argomentazioni non illogiche e coerenti con le risultanze processuali. 8. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna dei ricorrenti al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE NA EMANUELE DI LV