Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma, L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato.
Commentario • 1
- 1. Il dolo della bancarotta documentale può essere desunto dalla bancarotta patrimoniale (Cassazione penale n. 2500/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
Indice: Premessa La ratio della decisione Osservazioni critiche Conclusioni La massima La sentenza integrale 1. Premessa La sentenza in commento afferma un principio di particolare rilevanza: il dolo della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale. L'arresto segna un punto fermo nell'interpretazione della disciplina penal-fallimentare, chiarendo che la connessione funzionale tra le condotte di depauperamento del patrimonio e le irregolarità contabili non è solo eventuale, ma rappresenta un criterio probatorio idoneo a fondare la responsabilità anche sotto il profilo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 44884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44884 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/10/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2076
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 045938/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU DO N. IL 08/05/1949;
avverso SENTENZA del 04/10/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
RI RA è stato accusato di avere venduto a prezzo irrisorio la sua quota sociale della Irish srl, dichiarata fallita il 25 agosto 1993, durante la procedura fallimentare e per tale fatto veniva condannato alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia dai giudici di merito - sentenze del Tribunale di Avellino emessa in data 18 ottobre 2005 e della Corte di Appello di Napoli del 4 ottobre 2006 -.
La Corte di merito, inoltre, dichiarava manifestamente infondata una eccezione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 216 della legge fallimentare.
Con il ricorso per cassazione il RI ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) la incostituzionalità della L. Fall., art. 216 per la eccessività della pena per contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost.. Il ricorrente sottolineava in particolare il contrasto della norma incriminatrice indicata con i principi di offensività, di proporzionalità della pena e di ragionevolezza;
2) Vizio di motivazione in relazione alla effettiva conoscenza da parte dell'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta post - fallimentare e travisamento del fatto, non potendosi fare riferimento ai meri criteri di conoscenza legale;
3) Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 191 e 513 c.p.p., non essendo mai stata chiesta da alcuno la lettura di tali dichiarazioni a dibattimento;
4) Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione sul punto perché la effettiva conoscenza da parte dell'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento è stata desunta da un unico elemento indiziario - vendita di quote della società mediante scrittura privata senza data e non registrata - non caratterizzato, peraltro, dai requisiti della gravità, precisione e concordanza;
5) Impossibilità di ravvisare la ipotesi della dissipazione, essendo il trasferimento di quote così come attuato privo di efficacia. La eccezione di incostituzionalità della L. Fall., art. 216 è manifestamente infondata, così come correttamente stabilito dalla Corte di merito.
I principi richiamati dal ricorrente sono certamente da condividere, perché è fuori contestazione che, nel determinare in astratto le pene edittali nel minimo e nel massimo per ogni singolo reato, il legislatore debba tenere conto della concreta offensività delle violazioni di legge considerate e della finalità rieducativa della pena, principio quest'ultimo di rango costituzionale. Ed è altrettanto indubbio che il legislatore anche in questa difficile operazione di individuazione delle pene da applicare per ogni singolo reato debba ispirarsi ad un principio di ragionevolezza, principio che deve permeare tutta l'attività legislativa come più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
Non sono accettabili, invece, le conclusioni alle quali è pervenuto il ricorrente, che pure, come detto, è partito da premesse condivisibili.
Il raffronto operato dal ricorrente, al fine di dimostrarne la sostanziale identità, tra le fattispecie incriminatici previste dalla legge fallimentare ed altre ipotesi di reato, quali ad esempio la truffa e la violazione dell'art. 388 c.p., appare, invero, del tutto improprio dal momento che diversi sono i beni tutelati dalle norme richiamate ed assai differenti le condotte perseguite e le persone offese da tutelare.
Quindi i raffronti proposti non sono pertinenti e non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali.
Infatti l'uguaglianza tra i cittadini, di cui all'art. 3 Cost., che si pretende messa in discussione dalle norme fallimentari, che prevedrebbero pene troppo elevate, presuppone una identità di situazioni in un determinato contesto, identità di situazioni che francamente non emergono, anche per quel che si è detto, nelle fattispecie elencate dal ricorrente.
È, invece, vero che assai peculiari sono le finalità degli istituti fallimentari per le funzioni e per gli scopi, del tutto differenti rispetto ad altre figure di reato previste nel codice penale, dal momento che con essi il legislatore mira non solo a garantire la par condicio creditorum in caso di insolvenza dell'imprenditore, ma anche un ordinato sviluppo della vita economica del Paese in modo da fare crescere la fiducia degli operatori commerciali, con indubbi benefici per tutti i cittadini.
Del resto in termini non molto diversi si è già espressa la Corte di Cassazione (Cass. 22 febbraio 1994 n. 4173) quando ha giustificato il sistema sanzionatorio voluto dal legislatore in materia di reati fallimentari ritenendo manifestamente infondata una questione di illegittimità costituzionale della L. Fall., artt. 228 e 231 basata su un più grave trattamento sanzionatorio rispetto ai reati previsti dagli artt. 324 e 323 c.p.. Infine anche le gravissime note recenti vicende di fallimenti di notevole rilievo, quali quelli della IO e della PA, verificatesi in Italia e le preoccupazioni insorte non solo nel ceto creditorio, ma anche tra gli investitori e gli operatori economici italiani e stranieri, con grave pregiudizio per la economia italiana nel suo complesso, debbono fare ritenere le pene previste per i reati fallimentari del tutto ragionevoli perché proporzionate al notevole disvalore sociale delle condotte distrattive e compatibili con il fine rieducativo della pena.
È, infine, appena il caso di notare che la disciplina vigente in materia di reati fallimentari non è in contraddizione con l'art. 41 Cost., come erroneamente sostenuto dal ricorrente, perché, pur volendo prescindere dalla considerazione che la libertà di impresa è riconosciuta dal nostro costituente, anche se con le limitazioni previste dal citato art. 41, comma 2, ma non costituisce un diritto fondamentale dell'individuo, evidentemente il legislatore costituente mirava a garantire la libera e lecita iniziativa economica dei privati cittadini perché essa non solo consente alla personalità ed alla creatività dei cittadini di manifestarsi ed esplicarsi, ma garantisce anche un complessivo sviluppo economico del Paese che produce vantaggi per tutti i cittadini, ma non certo le condotte illecite da tali cittadini perpetrate.
La questione di legittimità costituzionale proposta è, quindi, manifestamente infondata, spettando soltanto al legislatore valutare se sia o meno opportuno modificare in un certo contesto storico un determinato sistema sanzionatorio.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal RI non sono fondati.
In effetti il ricorrente ha impostato tutta la sua difesa sul problema della conoscenza o meno della sentenza dichiarativa di fallimento da parte dell'imputato nel momento in cui cedette le sue quote sociali indicate nel capo di imputazione al IO. Il problema è erroneamente impostato essendo la circostanza della conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento poco significativa ai fini della soluzione dei problemi penali prospettati.
Al RI, invero, è stato genericamente contestato di avere ceduto le sue quote durante la procedura fallimentare a tale IO. Vi sono nella presente vicenda alcuni fatti certi perché accertati dai giudici di merito e non contestati dal ricorrente, ovvero che il RI abbia ceduto le sue quote a tale IO IO presumibilmente alla fine di luglio del 1993 e che il RI fosse sottoposto alla procedura fallimentare. Da tali circostanze, ritualmente contestate, il ricorrente si è ampiamente difeso perché esse hanno costituito oggetto del dibattito processuale sia in primo grado, nella contumacia dell'imputato, sia in secondo grado alla presenza del RI.
Orbene la L. Fall., art. 216, comma 1 punisce fatti di distrazione o di dissipazione posti in essere dall'imprenditore prima dell'inizio della procedura fallimentare, e talvolta anche molti anni prima della stessa, purché l'imprenditore venga dichiarato fallito, costituendo tale dichiarazione elemento costitutivo del reato di bancarotta, come chiarito dalla giurisprudenza largamente maggioritaria sul punto. È evidente, pertanto, che perché possa ravvisarsi il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è affatto necessario, anzi è escluso per come è descritta la fattispecie incriminatrice astratta, che l'imprenditore sappia di essere stato dichiarato fallito, dal momento che i fatti distrattivi puniti vengono commessi prima della dichiarazione di fallimento, anche se in presenza di una situazione di insolvenza di fatto.
Con la L. Fall., art. 216, comma 2 il legislatore ha inteso punire con le stesse pene previste dal comma 1 - ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale - anche l'imprenditore che compia atti distrattivi e/o dissipativi del patrimonio sociale durante la procedura fallimentare, intendendosi con essa, come il ricorrente correttamente ha rilevato, quella volta alla realizzazione della esecuzione concorsuale e che si apre dopo la dichiarazione di fallimento.
L'esigenza del legislatore è evidente: è necessario punire le condotte distrattive dell'imprenditore verificatesi durante lo stato di insolvenza, ma anche reprimere quelle condotte di distrazione di beni che l'imprenditore riesca a porre in essere dopo la dichiarazione di fallimento;
in definitiva non è consentito lasciare spazi di manovra all'imprenditore per attività che possano compromettere il patrimonio aziendale posto a garanzia dei creditori e/o violare il principio della par condicio creditorum, essendo ininfluente il fatto che la condotta sia posta in essere prima o dopo la dichiarazione di fallimento.
Anzi per certi versi la distrazione successiva alla dichiarazione di fallimento appare ancora più grave dal momento che viene posta in essere quando oramai la disponibilità del patrimonio aziendale è stata sottratta all'imprenditore fallito. La norma in esame - L. Fall., art. 216, comma 2 -, era, quindi, necessaria perché soltanto con essa il legislatore ha reso con certezza punibili, oltre alle condotte di distrazione poste in essere dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento anche quelle commesse dopo la stessa, evitando così, in mancanza di apposita previsione legislativa, la esclusione dall'area della punibilità come reati fallimentari di tali ultime condotte per effetto di una interpretazione restrittiva del comma 1, stesso articolo.
Ricostruito in tal modo l'istituto è del tutto evidente che appare irrilevante la questione, sulla quale ha, invece, molto insistito il ricorrente, della conoscenza o meno da parte dell'imprenditore della dichiarazione di fallimento, costituendo quest'ultima un necessario presupposto, non necessariamente conosciuto dall'imputato, perché siano perseguibili tutte le condotte distrattive, in qualunque momento esse siano state poste in essere.
In mancanza della dichiarazione di fallimento, infatti, quelle stesse condotte non sarebbero perseguibili come reati fallimentari e potrebbero tutto al più integrare, ricorrendone i presupposti di legge, altre e diverse ipotesi di reato (ad esempio appropriazione indebita).
Insomma si vuol dire che la previsione della L. Fall., art. 216, comma 2 non muta la struttura dei reati fallimentari nel senso che la dichiarazione di fallimento è necessaria perché certe condotte siano perseguibili, ma non è affatto necessario che tale dichiarazione sia conosciuta dall'imputato, dal momento che nella normalità dei casi la condotta punibile viene posta in essere prima della dichiarazione di fallimento.
Sarebbe del tutto irragionevole ritenere che per ravvisare una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale non vi sarebbe ovviamente bisogno della conoscenza della dichiarazione di fallimento, mentre per una ipotesi di bancarotta consumata dopo la dichiarazione di fallimento siffatta conoscenza sarebbe necessaria;
non si comprenderebbe, invero, la ratio di una tale impostazione. In ogni caso è bene dire che la legge non richiede tale conoscenza che, comunque, il RI possedeva perché gli era stata notificata la sentenza dichiarativa di fallimento, circostanza non seriamente contestata dal ricorrente, che sul punto si è limitato ad una generica deduzione.
In conclusione va detto che colui il quale venga dichiarato fallito sarà punito per fatti distrattivi commessi prima della dichiarazione di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1, mentre sarà punito ai sensi del comma 2, citato articolo, per fatti distrattivi commessi dopo la dichiarazione di fallimento. Il ragionamento sviluppato dimostra la infondatezza del secondo e del quarto motivo di impugnazione perché l'attività di distrazione commessa dal RI sarebbe comunque punibile, ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1 se commessa prima della dichiarazione di fallimento o in virtù del comma 2, citato articolo se realizzata dopo la dichiarazione di fallimento.
È, infine, appena il caso di rilevare che, come già detto, è del tutto pacifico il fatto che il RI abbia trasferito le sue quote sociali ad un terzo con corrispettivo irrisorio - quest'ultimo è un accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità perché sorretto da logica motivazione - depauperando così il patrimonio sociale;
tale fatto è stato correttamente qualificato come atto di distrazione patrimoniale.
Il terzo motivo di impugnazione è evidentemente del tutto irrilevante, tenuto conto di quanto fin qui detto, essendosi esclusa la necessità di una conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento da parte dell'imputato, che, in ogni caso, è possibile desumere da elementi diversi - notifica della sentenza dichiarativa di fallimento - dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza preliminare.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la inefficacia del negozio giuridico con il quale è stato disposto il trasferimento di quote societarie, sarà sufficiente rilevare che un trasferimento di quote sociali al IO certamente vi è stato, come già si è detto e come del resto è stato ammesso dallo stesso ricorrente, tanto è vero che venne corrisposta al RI anche una parte del prezzo. Il fatto che il negozio giuridico che ha attuato il trasferimento possa essere viziato sotto un profilo civilistico e che qualcuno possa far valere la inefficacia dello stesso è circostanza non rilevante perché l'elemento oggettivo del reato di bancarotta patrimoniale è costituito dal distacco, con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga, del bene dal patrimonio dell'imprenditore, o meglio della società fallita, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei confronti dei creditori.
Anche il recupero o la possibilità di recupero del bene è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento materiale, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio (nel senso indicato vedi Cass. Pen., Sez. 5^, 23 marzo - 14 aprile 1999, n. 4739), cosa che nel caso di specie risulta essere avvenuta come accertato in fatto dai giudici del merito. Anche l'ultimo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato. Per tutte le ragioni indicate, ritenuta la questione di legittimità costituzionale proposta dal RI manifestamente infondata, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007