Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 44884
CASS
Sentenza 18 ottobre 2007

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Massime1

Ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma, L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2007, n. 44884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44884
Data del deposito : 18 ottobre 2007

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