Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
Nel contratto di tirocinio il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa - che non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, legge n. 25 del 1955, introdotto dalla legge n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, legge n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella legge n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955) ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del trattato istitutivo della Comunità Europea dal Regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20 luglio 1993)- esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
Commentario • 1
- 1. Apprendistato senza progetto: da riqualificareRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 6 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6787 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE MENGARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CMC SRL di ROCCHEGGIANI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO MARGIOTTA, BRUNO CALABRESE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 198/99 del Tribunale di ANCONA, depositata il 26/03/99 - R.G.N. 199/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato PAPARAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.7.1994 al Pretore di Ancona, EL BU chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.r.l. CMC per scadenza del periodo di apprendistato, con condanna della società datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni maturate nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra, nonché la regolarizzazione della posizione previdenziale in relazione alla effettiva natura del rapporto di lavoro.
Deduceva il ricorrente di essere stato adibito a lavorazioni manuali, senza un costante insegnamento o controllo da parte del datore di lavoro o di suoi addetti, sicché il suo rapporto di lavoro non poteva essere qualificato come apprendistato.
Si costituiva la società convenuta sostenendo che al BU era stato regolarmente impartito l'insegnamento necessario per l'acquisizione della qualifica di operaio specializzato, senza adibirlo a lavorazioni non consentite, e che il licenziamento era stato adottato per conclusione del periodo di tirocinio. Con sentenza del 4.7.1995 il Pretore adito dichiarava illegittimo il licenziamento, accogliendo integralmente la domanda del ricorrente.
Proposto appello da pane della società, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Ancona riformava la decisione di primo grado, respingendo la domanda del BU, e condannando il medesimo alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza pretorile.
Sulla base dell'istruttoria testimoniale, il Tribunale riteneva che all'appellato, assegnato a mansioni non elementari e tali da richiedere un addestramento, era stato impartito l'insegnamento necessario per diventare lavoratore qualificato, corrispondente - secondo il profilo professionale descritto dal ccnl di categoria - al lavoratore di terza ctg. "che svolga attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, e che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione, su banco o su macchine operatrici, o per il montaggio di attrezzature, macchinari o loro parti".
Dopo aver distinto concettualmente l'apprendistato dal rapporto di addestramento professionale, estraneo, quest'ultimo, al rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale aggiungeva che la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi accessori, quali quello di informazione verso i genitori dell'apprendista, non può far mutare la qualificazione giuridica del rapporto, una volta accertato l'adempimento dell'obbligo fondamentale di impartire un adeguato insegnamento professionale.
Avverso detta sentenza il BU ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resiste la società CMC con controricorso.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, c. 1, 10, 11, e 16 della legge 19.1.1955, n. 25; degli artt. 14, e 21 del d.P.R., 30.12.1956, n. 1668, e dell'art. 18 della legge 17.10.1967, n. 977, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, ovvero omesso esame di fatti decisivi - il ricorrente rileva: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la società aveva totalmente disatteso l'obbligo dell'insegnamento prodromico alla sua qualificazione professionale, violando in tal modo la legge che impone un insegnamento specifico ed effettivo;
b) che il Tribunale, ha considerato accessorio, contrariamente al dettato legislativo, l'obbligo del datore di lavoro di informativa che l'art. 21 del d.P.R. 30.12.1956, n. 1668 prescrive con cadenza non superiore a sei mesi;
c) che il Tribunale non ha ritenuto seriali le lavorazioni cui era adibito il BU;
d) che il Tribunale aveva trascurato il fatto che l'essere stato il BU sottoposto ad un orario di lavoro superiore ad 8 ore giornaliere e 44 settimanali si poneva in contrasto con la legge sull'apprendistato, e anche con l'art. 18 della legge n. 977/1967 che stabilisce per gli adolescenti un orario massimo di 40 ore settimanali.
Col secondo motivo - deducendo la violazione degli artt. 324 e 647 c.p.c. - rileva il ricorrente che la condanna inflittagli dal Tribunale alla restituzione delle somme eventualmente ottenute in esecuzione della sentenza di primo grado urta irrimediabilmente contro il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo - non opposto dalla società - che faceva obbligo alla società di versare l'importo derivante dalla sentenza di condanna di primo grado. In ogni caso il Tribunale aveva del tutto omesso di motivare in ordine all'intervenuto giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 386/95 non opposto, ed alle ragioni che, nonostante tale giudicato, non hanno impedito di pronunziare la condanna alla restituzione delle stesse somme derivanti dalla sentenza di primo grado. Col terzo motivo, deducendo l'omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente ribadisce le carenze della sentenza (già censurate nel primo motivo) non avendo esaminato il punto circa la violazione degli obblighi di informativa, l'orario di lavoro - in misura del tutto identica a quello degli altri dipendenti - rispettato anche dal BU.
Il primo e terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per le ragioni che seguono. La legge definisce l'apprendistato come "uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima" (art. 2, c. della legge 19.1.1955, n. 25). Trattasi, come noto, di un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale (come tale qualificata dall'art. 2134 c.c.). Nel contratto di tirocinio, rispetto all'attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente ponendosi essa quale strumento per la realizzazione - di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, c. 2 Cost.), il che spiega una serie di interventi legislativi - la gran parte dei quali già operanti all'epoca dei fatti di causa - miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità (cfr. l'art. 2, c. 2 della legge n. 25/55 introdotto dalla legge 2.4.1968, n. 424 sul controllo, da parte dell'Ispettorato del lavoro, circa il genere dell'attività di addestramento;
nonché l'art. 16, c. 1 della legge 24.6.1997, n. 196 che stabilisce il limite minimo di durata dell'apprendistato, in coerenza con le medesime finalità formative;
v. ancora gli artt. 10, 11 e 16 della legge n. 25/55, modificato dall'art. 2, c. lett. a e b del d.l. 1.7.1999, n. 214, convertito con modificazioni nella 1.2.8.1999, n. 263, in cui l'obbligo formativo si articola in addestramento pratico e insegnamento complementare in misura non inferiore a 120 ore medie annue) e, dall'altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi all'attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi (di varia natura, dalle agevolazioni contributive, prolungate sino ad un anno dopo la fine del tirocinio ex art. 21, c. 6 della legge n. 56 del 1987, all'applicazione di un regime di recedibilità ad nutum nei confronti dell'apprendista, all'esclusione del novero degli apprendisti nell'organico dell'azienda ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale necessaria per l'applicazione delle tutele a tanto condizionate, ecc.).
Se a questi riferimenti di fonte normativa si aggiunge l'ulteriore considerazione del ruolo centrale che la formazione professionale assume per la politica sociale sottesa al diritto comunitario, sempre più incidente nella evoluzione della disciplina nazionale in materia di lavoro (si vedano, in proposito l'art. 127 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed il regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20.7.1993) non può ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal nostro legislatore (da quello comunitario) lo svolgimento di un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
È opportuno precisare che la centralità del momento formativo emerge ancora di più dal confronto del contratto di apprendistato con altri rapporti consimili quali il rapporto di formazione e lavoro, e l'addestramento professionale.
Ed infatti, da una parte, il contratto di formazione, diversamente dall'apprendistato, non tende alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass., 1.8.1998, n. 7554), e questo spiega, tra l'altro, come il momento formativo nel contratto di formazione e lavoro viene individuato anche nella mera prestazione di attività lavorative e nell'esperienza lavorativa che questa realizza di per sè.
Dall'altra l'addestramento professionale, non rientra nell'ambito del lavoro subordinato in quanto, pur essendo presente una prestazione di attività fisica o intellettuale da parte dell'allievo, l'unico oggetto del contratto è l'insegnamento impartito (o fatto impartire) dall'imprenditore ai fini della formazione professionale dell'allievo, mentre la prestazione di attività da parte di quest'ultimo, in quanto richiesta solo perché lo stesso acquisisca le nozioni pratiche necessarie alla suddetta formazione, resta estranea al sinallagma contrattuale e, perciò, non in rapporto di corrispettività con l'addestramento (Cass., 23.1.1998, n. 630). L'essenzialità dell'insegnamento nel contratto di apprendistato è stata più volte, ancora di recente, sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui affinché l'obiettivo formativo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo (per questo motivo è stato affermato che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore (come i giorni di assenza per malattia) sia che dipendano da comprovate esigenze produttive dell'impresa). (Cass., 12.5.2000, n. 6134). Queste premesse di principio non risultano essere state tenute presenti dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale di Ancona, infatti, dopo aver accertato che il BU era addetto al taglio, alla pigiatura ed alla bordatura di lamiere, ha precisato che l'uso della macchina necessaria a tali operazioni gli veniva illustrato per "circa dieci minuti", e che per alcune lavorazione particolari, quali la piegatura delle lamiere e la saldatura dei giunti antivibranti gli venivano impartite istruzioni "su appositi foglietti" circa le dimensioni e le caratteristiche dei pezzi da lavorare, ognuno diverso dall'altro. Il Tribunale ne ha tratto il convincimento che al ricorrente "destinato allo svolgimento di mansioni non elementari e tali da richiedere un addestramento, sia stato impartito l'insegnamento necessario per diventare un lavoratore qualificato, e cioè - stando alla declaratoria di profilo professionale di lavoratore di terza categoria contenuta nel ccnl di categoria - un lavoratore che "svolga attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro e che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione, o montaggio di macchinari o loro parti, su banco o su macchine operatrici".
Sulla base di queste premesse, il Tribunale di Ancona, esclusa la decisività - ai fini della qualificazione del rapporto di apprendistato - dell'adempimento, da parte dal datore di lavoro, degli obblighi di informazione verso i genitori dell'apprendista, ha sostenuto che l'addestramento professionale "non necessariamente deve consistere in un'attività formalmente didattica, costituita da lezioni e corsi di insegnamento, ma ben può consistere nella sola continua assistenza e sorveglianza dell'apprendista da parte di persone incaricate dal datore di lavoro al fine di assicurare il suo graduale inserimento nell'organizzazione aziendale". Sennonché così argomentando, la sentenza impugnata, non solo non avverte l'importanza dei principi sottesi al contratto di apprendistato nel nostro ordinamento, e più sopra rievocati, ma si pone in contrasto con le premesse in fatto dal medesimo tribunale accertate, nonché con le previsioni normative vigenti in materia. Ed infatti, da una parte vi si fa riferimento alla necessità di una "continua assistenza e vigilanza dell'apprendista da parte di persone" più esperte, mentre poco prima si era riferito di una attività di dimostrazione delle modalità esecutive delle operazioni affidate al BU, della durata neanche di dieci minuti, ovvero della consegna di foglietti contenenti l'indicazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei pezzi da lavorare.
Dall'altra, dopo aver svalutato l'obbligo informativo che pure è imposto dalla legge (art. 11, lett. i della legge 19.1.1955, n. 25) a carico del datore di lavoro nei confronti dei genitori dell'apprendista, la sentenza trascura del tutto quanto espressamente previsto dalla legge in relazione: a) all'obbligo del datore di assicurare non solo un addestramento pratico, ma anche un insegnamento complementare avente lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale (art. 16 della legge cit); b) alla obbligatoria frequenza, da parte dell'apprendista, di corsi gratuiti di insegnamento complementari (art. 17 legge cit. e art. 30 del d.P.R., 30.12.1956, n. 1668). Infine la sentenza omette di prendere in considerazione un dato - pure essenziale - concernente l'orario di lavoro di fatto osservato dal UZ (sul quale pure il ricorrente, sin dal ricorso in primo grado aveva richiamato l'attenzione del giudice) e nel quale l'art. 10, c. 2 della legge n. 25/1955 ricomprende anche le ore destinate all'insegnamento complementare.
In tal modo la sentenza lascia assolutamente incompleta l'opera ricostruttiva - spettante al giudice di merito - degli elementi di fatto dai quali devesi accertare e configurare, prescindendo dal nomen iuris adottato dalle parti nel contratto da essi stipulato, l'esistenza in concreto di un rapporto di apprendistato ovvero un rapporto di lavoro subordinato ordinario, per poi affrontare la legittimità dell'impugnato licenziamento, con le ulteriori conseguenze, anche in ordine alle somme già versate dalla società al ricorrente in esecuzione del decreto ingiuntivo cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso, il quale, alla stregua di quanto sopra esposto in relazione al primo e terzo motivo, resta al momento assorbito.
Consegue da quanto precede la cassazione della sentenza impugnata, per quanto di ragione, con rinvio alla Corte di appello di Bologna la quale si atterrà ai principi sopra esposti, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, per quanto di ragione;
dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002