Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
La speciale esimente di cui all'art. 384 cod. pen. ricorre quando uno dei reati ivi richiamati é stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il danno temuto concerna l'incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti in riferimento al quale é, eventualmente, applicabile la disciplina di cui allo art. 54 cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Nemo tenetur alterum detegere. L’identificazione del beneficiario del comportamento conforme a fattispecie nei delitti contro l’attività giudiziaria a valle delle…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2023
Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2006, n. 12799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12799 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 23/03/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 429
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2396/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LLTO AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 09/11/2005 della Corte di Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO O. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1.-. ELTO AR ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, sezione 1^ penale, in data 09/11/2005, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 04/06/2003 nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Velletri, da lui impugnata, ha ridotto la pena a lui inflitta a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p. a lui ascritto, confermando nel resto.
In particolare, il ELTO è accusato di avere, in data 26/09/1998, falsamente dichiarato ai Carabinieri (che lo stavano ricercando, in quanto latitante) di chiamarsi De FI IE e di essere nato a [...] il [...].
Con il primo motivo di ricorso il ELTO deduce "la nullità della impugnata sentenza per violazione dell'art. 1 c.p. e art. 25 Cost., comma 2", per la mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. "in virtù di interpretazione analogica in bonampartem della relativa fattispecie". Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 495 c.p., in quanto la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere qualificata come infrazione all'art. 496 c.p., in primo luogo trattandosi di dichiarazioni non destinate a costituire oggetto di rappresentazione all'interno di un atto pubblico e in secondo luogo non esistendo alcuna disposizione che sancisca l'obbligo a carico della polizia giudiziaria di documentare qualunque attività compiuta, sia pure finalizzata alla cattura di un latitante.
2.-. Preliminarmente deve essere rilevato che il termine per la presentazione di "motivi nuovi" previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, non si applica ai procedimenti (come quello in esame) nei quali il ricorso ha ad oggetto esclusivamente violazioni di legge. Infatti la disposizione da ultimo citata rinvia all'art. 585 c.p.p., comma 4, in base al quale i motivi nuovi devono essere collegati a quelli per i quali il ricorso è ab origine proposto. Conseguentemente il rinvio a nuovo ruolo deve essere disposto soltanto se il ricorso sia stato proposto ex art. 606 c.p.p., lettere d) ed e).
3.-. L'esimente di cui all'art. 384 c.p. sussiste quando uno dei reati ivi richiamati è stato commesso in stato di necessità correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, mentre non sussiste ove il nocumento temuto concerne la incolumità fisica dell'autore di uno dei fatti criminosi suddetti;
la tassatività dei casi in cui opera la causa di giustificazione emerge dalla natura stessa della esimente, stante la limitazione posta dal legislatore per i reati indicati nella norma citata rispetto alla più ampia efficacia della scriminante di cui all'art. 54 c.p. (sez. 6^, sent. 4066 del 14/11/1979, rv. 144800). Ne deriva che il primo motivo di ricorso è palesemente infondato. Quanto alla seconda censura, la Corte di Appello di Roma altro non ha fatto che conformarsi al constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale sussiste la fattispecie di cui all'art. 496 c.p. soltanto nel caso in cui le dichiarazioni del soggetto non abbiano alcuna attinenza, ne' diretta ne' indiretta, con la formazione di un atto pubblico, mentre ricorre il reato di cui all'art. 495 c.p., allorquando le dichiarazioni stesse siano suscettibili di essere riprodotte in un rapporto giudiziario, come era avvenuto nel caso di specie, essendosi i Carabinieri recati sul posto proprio per ricercare il latitante ELTO e dovendo senz'ateo la attività da loro posta in essere formare oggetto di una relazione di servizio.
Conseguentemente anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Trattandosi di ricorso inammissibile ab origine, non rileva la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata. 4.-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00 (mille) non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006