Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7143 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 07 143/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICI G.N. 12210/00 Consigliere Dott. Fernando LUPI 15928 Cron. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 10677/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/06/99 R.G.N, 69785/94; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4770 udienza del 21/11/02 dal Cous dott. Gessia Cataldi;
-1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Vincenzo NARDI rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, disposta ed acquisita consulenza tecnica, con sentenza del 2 febbraio 1994 accoglieva la domanda proposta dalla sig. ON AN nei confronti dell'INPS riconoscendo alla ricorrente il diritto ad ottenere l'assegno di invalidità, seppure stabilendo una decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Roma che lo accoglieva rilevando che dall'accertamento peritale era risultato che le patologie evidenziate dall'appellata presentavano scarsa incidenza funzionale, erano di modesta entità e non avevano carattere usurante. Aggiungeva che le conclusioni del consulente tecnico non risultavano ch l a t efficacemente contrastate dalle osservazioni critiche di controparte che Ca involgevano profili già esaminati dallo stesso consulente sulla scorta di specifici accertamenti. Per la cassazione della sentenza impugnata la sig. AN propone ricorso formulandolo in un unico motivo. L'intimato è rimasto contumace. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 12 giugno 1984 n.222 e motivazione insufficiente e contraddittoria, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia disatteso le deduzioni di parte e la documentazione sanitaria prodotta successivamente al deposito della perizia, non accedendo alla richiesta di un ulteriore approfondimento, anche tenuto conto della consulenza tecnica espletata in primo grado, e limitandosi ad affermare che le osservazioni critiche della 1 ricorrente involgevano profili già esaminati dal C.T.U., mentre invece erano state dedotte e documentate infermità che non erano state valutate dal consulente tecnico e che prospettavano un aggravamento anche successivo alla perizia di secondo grado. Il ricorso è fondato. La ricorrente ha riportato nel ricorso per cassazione le osservazioni critiche alla consulenza tecnica espletata nel secondo grado del giudizio che fanno riferimento ad una cospicua serie di accertamenti medici strumentali, effettuati anche in data successiva al deposito della consulenza stessa, che pertanto non belald potevano essere stati valutati dal consulente tecnico d'ufficio. Appare, quindi, del tutto insufficiente la motivazione della sentenza impugnata che, senza sottoporre tale nuova pos✓✓ ✓ posteriore documentazione al consulente tecnico d'ufficio, anche per verificare se successivamente alla visita peritale si fosse determinato un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente valutabile ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., si limita ad affermare che le osservazioni critiche dell'assicurata involgevano profili già esaminati dal C.T.U. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata. La causa viene rinviata per nuovo esame ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello de L'Aquila che, nel deciderla, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello de L'Aquila. Così deciso il 21 novembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Qrassa Cataldo س ه ک IL CANCELLIEREelle вине Depositato in Cancelleria ogon 9 MAG. 2003 CANCELLIERE Chame IC PRESIDENTE Eezno Cizrel I A 0 D 3 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S R A M I D I G A E G Alle A , E O D O L T R E T T I T S A R N I I L E G L D S E E E R O D