Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 2
In tema di illeciti amministrativi non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Avuto riguardo a tale principio, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (e, in particolare, l'art. 74 del d.P.R. n. 221 del 1950) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente all'attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, infatti, tali da non ledere l'autonomia di detti membri, risultando funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare espressione di discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento cui sovrintendono i massimi organi dello Stato e nel quale è garantito il contraddittorio con gli interessati, compresa l'acquisizione del parere dell'Organo professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo difende unitamente all'avvocato IGINIO MORTERA LEVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORD. PROV. MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI MILANO, MINISTERO SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE MILANO;
- intimati -
avverso la decisione n. 178/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA emessa il 15/10/1999, depositata il 07/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato SERGIO SMEDILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 24.1.1998 l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Milano irrogò al dott. AB Fasulo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi per non aver vigilato al fine di impedire la pubblicazione su una rivista non medica, destinata al grande pubblico, di un articolo che propagandava una terapia medica senza base scientifica ed il centro medico presso il quale egli stesso lavorava, in violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 175 del 1992, e per non essersi mai presentato a seguito delle convocazioni dell'ordine provinciale dei medici.
Con decisione n. 178 del 1999 la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha rigettato il ricorso del Fasulo, che impugna tale decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Milano, ministero della Sanità e procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente preliminarmente eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - artt. 17 e ss. del decreto lgs. C.P.S. 13.9.1946, n. 233 e da 53 a 57 del d.P.R. 5.4.1950, n. 221 - in riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 107, e con la VI
disposizione transitoria e finale della Costituzione. La circostanza che, a mente dell'art. 74 del d.P.R. n. 221 del 1950, sia possibile in qualsiasi momento la revoca di uno o più
componenti professionisti della commissione (con decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto col ministro della giustizia e sentite le rispettive federazioni) "qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa e per la dignità della classe", non garantirebbe l'autonomia dell'organo giurisdizionale in questione, ne minerebbe l'indipendenza e si porrebbe in contrasto col principio di inamovibilità dei magistrati, anch'esso funzionale all'affrancamento del giudice da ogni soggezione a poteri esterni. Da qui l'illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono alla predetta commissione un potere giurisdizionale che dovrebbe invece competere ai tribunali amministrativi regionali.
1.2. Si è già affermato (Cass., sez. un., n. 7753/98; e v. anche Cass., n. 4761/99) e va assertivamente ribadito in difetto di argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla corte, che è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (e, in particolare, dell'art. 74 del d.P.R. 221 del 1950) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente alla attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, difatti, tali da non ledere l'autonomia dei membri dell'organo, risultando, per converso, del tutto funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare, in alcun modo, espressione di mera discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento (di cui risultano investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali) nel quale è garantito, tra l'altro, il contraddittorio con gli interessati (a differenza che nella procedura di decadenza dall'incarico per i componenti le commissioni tributarie ex art. 6 D.Lgs. 636 del 1972 - poi abrogato -, il cui automatismo ed il cui difetto di contraddittorio aveva indotto il giudice delle leggi alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza 107 del 1974).
2.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950 per assoluta mancanza di motivazione, invece prescritta dalla predetta disposizione a pena di nullità.
2.2. La censura, sulla scorta della premessa che "sia la decisione impugnata avanti la Commissione Centrale sia la sentenza della Commissione Centrale stessa si appalesano del tutto sfornite di idonea motivazione", in realtà sviluppa una diffusa critica all'operato dell'ordine della provincia di Milano che ha irrogato la sanzione;
critica del tutto irrilevante in questa sede, posto che il ricorso per cassazione è rivolto avverso la decisione della commissione centrale.
La doglianza, nella parte in cui riguarda la decisione impugnata, è inammissibile per la sua assoluta genericità laddove si afferma che la decisione è fondata "su proposizioni del tutto tautologiche, contraddittorie e criptiche"; ed è destituita di qualsiasi pregio laddove si sostiene che la "Commissione Centrale nulla dice in relazione alla problematica relativa all'articolo apparso sul settimanale oggi dell'8.6.96, non contenuto nell'addebito disciplinare ed invece posto a fondamento sia della sanzione disciplinare sia della decisione della Commissione Centrale che recepisce acriticamente quanto contenuto nel provvedimento disciplinare della Commissione Medica".
Basti rilevare in contrario che, invece, la decisione gravata testualmente afferma: "per quanto riguarda poi la pubblicazione dell'articolo sul settimanale Oggi, tale fatto è menzionato nella decisione come conferma implicita della volontà del dott. Fasulo di contribuire alla propaganda pubblicitaria oggetto della contestazione disciplinare" (concernente un articolo pubblicato sul settimanale "Class").
Da ciò il ricorrente del tutto prescinde, limitandosi a ricalcare i motivi di ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.
3. Inammissibile è, per le stesse ragioni, il secondo motivo, col quale è dedotta violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 per l'assoluta genericità dell'addebito disciplinare.
La censura si sostanzia, infatti, nella dichiarata esposizione delle considerazioni già svolte nel ricorso innanzi alla commissione centrale, la cui decisione non è in realtà censurata.
4. Col terzo motivo è denunciata la intervenuta prescrizione quinquennale "dell'azione disciplinare".
Anche tale doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente affermato che l'eccezione di prescrizione era stata prospettata innanzi alla commissione centrale e che era stata illegittimamente disattesa o non considerata.
Sicché, posto che nella decisione impugnata non è contenuto alcun riferimento alla questione, la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, se l'eccezione era stata sollevata;
mentre, se non lo era stata, è inammissibile perché per la prima volta prospettata in questa sede.
5.1. Da ultimo, il ricorrente invoca l'applicazione della legge 14.10.1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.10.99, recante
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria", affermando che la legge in questione, a modifica della legge 2.5.92, n. 175 sulla base della quale era stato iniziato il procedimento disciplinare, consente al singolo sanitario di effettuare inserzioni pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici di informazione. Afferma, in particolare, che la legge sopravvenuta più favorevole debba essere applicata al procedimento disciplinare in analogia con quanto avviene in campo penale.
5.2. La censura è infondata per l'assorbente ragione che nell'ambito dell'illecito amministrativo vige il principio opposto a quello invocato, come da questa corte reiteratamente chiarito. Con specifico riguardo alla responsabilità disciplinare dei sanitari, in particolare, si è di recente affermato - e va qui ribadito - che, non trovando applicazione il principio di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., resta applicabile la legge n. 175 del 1992 vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione e non la disciplina posteriore più favorevole (Cass., n. 4009/2000).
6. Il ricorso va conclusivamente respinto.
In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001