Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5141
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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In tema di illeciti amministrativi non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Avuto riguardo a tale principio, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (e, in particolare, l'art. 74 del d.P.R. n. 221 del 1950) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente all'attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, infatti, tali da non ledere l'autonomia di detti membri, risultando funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare espressione di discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento cui sovrintendono i massimi organi dello Stato e nel quale è garantito il contraddittorio con gli interessati, compresa l'acquisizione del parere dell'Organo professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5141
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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