Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 2
In tema di motivi di ricorso per cassazione, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione della deduzione del vizio di motivazione, che risulti da atti del processo specificamente indicati, va intesa in riferimento esclusivo agli atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva, giacché il divieto per la Corte di cassazione di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto alla sua cognizione, che non può dirsi osservato mediante la trascrizione in ricorso dei verbali di prova. (La Corte precisa che, per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile che è rimessa esclusivamente al giudice del merito).
Gli adempimenti conseguenti all'ordine di ripristinazione degli atti dichiarati falsi, seppure impartito già dal giudice della cognizione, rientrano nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione, che procede con anticipazione delle spese a carico dell'Erario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2006, n. 24443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24443 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 06/06/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1136
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 34992/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M., imputati, responsabile civile Comune di PO e parte civile;
in proc. pen. a carico di:
AR IO, n. a Orzivecchi il 22 novembre 1944;
MA VE, n. a PO il 24 luglio 1953;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia depositata il 16 dicembre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto rigetto del ricorso del PG, rigetto per MA sia come P.C. sia come imputato, rigetto per comune di PO, a.s.r. per condanna alle spese di 1^ grado per AR;
Udito, per la parte civile, l'avv. Ascione Guglielmo, avv. Perugini Luca;
udito il difensore avv. FRATINI Luigi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato il proscioglimento di MA VE e AR IO, quest'ultimo già sindaco del comune di PO, dalle numerose imputazioni loro contestate in relazione a una vicenda di contrapposte illegalità perpetrate nel corso di oltre vent'anni sia dagli amministratori comunali, mediante false rappresentazioni della realtà intese a costringere MA VE a cedere gratuitamente al comune di PO un'area di sua proprietà, sia dallo stesso VE MA, mediante la realizzazione di opere edilizie abusive.
In particolare i giudici del merito hanno ribadito il proscioglimento di IO AR dalle imputazioni di falso contestategli come commesse fino all'anno 1982 e dall'imputazione di tentata violenza privata contestatagli come commessa nell'anno 1992, essendo i reati estinti per prescrizione;
e hanno confermato l'assoluzione di AR IO dai reati di abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico contestatigli in relazione a un ordine di demolizione adottato nell'anno 1993, perché i fatti non sussistono;
ma hanno dichiarato la falsità degli atti oggetto dei reati dichiarati estinti per prescrizione e ne hanno ordinato la ripristinazione, delegando il Comune di PO per l'esecuzione a spese di AR IO.
Hanno confermato altresì il proscioglimento per prescrizione di VE MA dall'imputazione di diffamazione ai danni di IO AR.
Ricorrono ora per cassazione il pubblico ministero e MA VE, proponendo quattro identici motivi d'impugnazione, tre dei quali relativi alle imputazioni contestate a AR IO e uno relativo all'imputazione di diffamazione contestata allo stesso VE MA.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti contestati come commessi nel 1982 e i fatti contestati come commessi nel 1993, che avrebbe differito il decorso del termine di prescrizione dei reati più risalenti. E aggiungono che erroneamente i giudici d'appello hanno confermato come assoluzione nel merito, anziché come proscioglimento per prescrizione, la pronuncia di primo grado in ordine all'imputazione di tentata violenza privata. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per la qualificazione come falso in autorizzazione amministrativa, anziché in atto pubblico, delle condotte di falsità relative alle concessioni edilizie.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono erronea valutazione della deposizione del teste TO, ex sindaco di PO, dalla quale i giudici del merito hanno desunto la prova dell'insussistenza dei delitti contestati come commessi nel 1993.
Con il quarto motivo infine i ricorrenti deducono la motivazione del proscioglimento per prescrizione di MA VE dal delitto di diffamazione, lamentando che i giudici del merito non abbiano precisato in quale parte risultassero false le accuse da lui pubblicamente mosse a IO AR. Ricorrono altresì il comune di PO, quale responsabile civile, e AR IO. Il comune di PO propone quattro motivi di impugnazione;
tre motivi di impugnazione propone IO AR.
Con il primo motivo AR deduce vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo d'appello con il quale egli aveva richiesto il proscioglimento nel merito anche dalle imputazioni per le quali è stata dichiarata la prescrizione.
Con il secondo motivo AR IO censura per vizio di motivazione la dichiarazione di falsità degli atti oggetto delle imputazione per reati dichiarati prescritti;
e per violazione di legge l'ordine di ripristinazione di tali atti a sue spese, perché adottato in assenza di terzi controinteressati e in carenza di potere.
Con il terzo motivo IO AR lamenta di essere stato erroneamente condannato dai giudici d'appello anche alle spese del giudizio di primo grado nonostante la conferma del suo proscioglimento.
Con il primo motivo il comune di PO lamenta l'omessa pronuncia sulla sua richiesta di condanna della parte civile MA al rimborso delle spese sfrontate dall'amministrazione evocata in giudizio quale responsabile civile da MA.
Con il secondo motivo il comune di PO lamenta di essere stato erroneamente condannato dai giudici d'appello, quale responsabile civile, anche alle spese del giudizio di primo grado, nonostante la conferma del proscioglimento di AR.
Con il terzo motivo il comune di PO censura per vizio di motivazione la dichiarazione di falsità degli atti oggetto delle imputazione per reati dichiarati prescritti.
Con il quarto motivo il comune di PO censura per violazione di legge l'ordine di ripristinazione degli atti oggetto delle imputazione per reati dichiarati prescritti, perché adottato in assenza di terzi controinteressati e con illegittima delega all'amministrazione comunale per l'esecuzione.
2. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del quarto motivo d'impugnazione del P.G. e di MA e del primo motivo di AR, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché il conseguente annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art.129 c.p.p., comma 1" (Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Parisi, m.
226564, Cass., sez. 3^, 4 maggio 2004, De Marco, m. 228973, Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m. 227098). Sono manifestamente infondati tutti gli altri motivi di impugnazione del P.G. e di MA.
I giudici del merito hanno invero accertato che l'ordine di demolizione adottato da IO AR nel 1993 era del tutto legittimo e anzi dovuto, perché erano abusive le opere edilizie realizzate da VE MA in eccesso rispetto a quanto effettivamente autorizzato. E questo accertamento non è affatto in contraddizione con l'accertata falsità degli atti oggetto dei reati del 1982, accertata con motiva. Non ha alcun rilievo pertanto la dedotta erronea interpretazione della deposizione del teste TO, perché i giudici del merito si sono fondati sul calcolo dei volumi effettivamente realizzati da VE MA;
e su tale accertamento non risultano dedotte censure specifiche. Ne consegue che è incensurabile il convincimento espresso dai giudici del merito circa l'inesistenza della dedotta continuazione tra le falsità commesse fino al 1982 e i presunti abusi del 1993, perché non v'è alcun rapporto tra quelle falsità e il più recente ordine di demolizione e perché non sussistono i delitti contestati come consumati nel 1993. Nè ha alcun rilievo la dedotta questione della qualificazione dei falsi commessi fino al 1982, perché i giudici del merito hanno ritenuto configurabile il falso in atto pubblico, non il falso in autorizzazione amministrativa, ma ne hanno dichiarato l'estinzione per decorso del termine decennale di prescrizione mai interrotto.
Infine è vero che a fl. 32 della sentenza impugnata i giudici d'appello hanno erroneamente affermato che i giudici di primo grado avevano assolto nel merito IO AR anche dall'imputazione di tentata violenza privata. Ma a fl. 11 della medesima sentenza si da correttamente atto del proscioglimento di IO AR da questa imputazione per prescrizione.
E il dispositivo della sentenza d'appello si limita a confermare anche sul punto la sentenza di primo grado.
Sicché l'errore denunciato è del tutto irrilevante.
3. I motivi d'impugnazione con i quali AR e il comune di PO censurano per vizio di motivazione la dichiarazione di falsità degli atti oggetto delle imputazione per reati dichiarati prescritti sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su una ragionevole valutazione di prove legittimamente acquisite.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.8 con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.
4. Il terzo motivo di AR e il secondo motivo del comune di PO, con i quali i ricorrenti lamentano di essere stati condannati alle spese anche del giudizio di primo grado, sono infondati. Vero è che nella motivazione della sentenza impugnata si afferma appunto che il rigetto degli appelli proposti da AR e dal comune di PO determina la loro condanna al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado. Ma, come riconoscono gli stessi ricorrenti, tale erronea affermazione non trova riscontro nel dispositivo, nel quale i due appellanti sono stati condannati al pagamento solo "delle ulteriori spese del grado", in corretta applicazione dell'art. 592 c.p.p., che prevede appunto la condanna alle spese del procedimento della parte privata che ha proposto l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile.
5. Il primo motivo del ricorso del comune di PO, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla sua richiesta di condanna della parte civile MA a rimborsargli le spese del procedimento, è fondato.
Secondo quanto prevede l'art. 541 c.p.p., comma 2, infatti, il giudice che rigetta la domanda della parte civile o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, è tenuto, se ne è fatta richiesta, a condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Nel caso in esame, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il comune di PO aveva specificamente appellato la sentenza impugnata per l'omessa decisione sulla richiesta di condanna di MA al rimborso delle sue spese.
Ma la pronuncia su tale richiesta è stata omessa anche dalla corte d'appello.
In accoglimento del motivo di ricorso proposto dal comune di PO la sentenza impugnata va annullata sul punto. Ma ai sensi dell'art.620 c.p.p., lett. l), l'annullamento va pronunciato senza rinvio,
perché, sulla base di quanto già accertato dai giudici del merito, questa Corte ritiene giustificata una compensazione integrale delle spese tra le parti.
6. Il secondo motivo di AR e il quarto motivo del comune di PO sono inammissibili nella parte in cui censurano per violazione di legge l'ordine di ripristinazione degli atti oggetto delle imputazione per reati dichiarati prescritti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "in tema di sentenza dichiarativa di falsità, se tale dichiarazione costituisce una conseguenza necessaria dell'accertamento della non rispondenza al vero di atti o di documenti, i provvedimenti cd. riparatori (cancellazione totale o parziale, ripristinazione, rinnovazione, riforma), volti a realizzare la "restitutio in pristinum" dell'atto o del documento su cui è caduta la falsificazione, hanno invece carattere soltanto eventuale e non possono essere adottati, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 2, se pregiudizievoli degli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. Ne consegue, sul piano della legittimazione all'impugnazione, che l'imputato non ha interesse concreto ed attuale a far valere, in luogo dei terzi estranei al processo, i vizi che eventualmente inficiano i predetti provvedimenti riparatori" (Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, Fraccari, m. 214639).
Sicché i ricorrenti mancano di legittimazione a impugnare i provvedimenti ripristinatori per violazione del contraddittorio nei confronti di eventuali terzi soggetti.
Questi motivi sono invece fondati nella parte in cui censurano per violazione di legge la delega al comune di PO per l'esecuzione a spese di AR dell'ordine di ripristinazione degli atti dichiarati falsi.
Secondo quanto prevede l'art. 675 c.p.p., invero, è il giudice dell'esecuzione che deve provvedere agli adempimenti conseguenti all'ordine di ripristinazione, anche quando impartito già dal giudice della cognizione. Sicché è illegittima la delega al comune di PO;
e l'ordine di ripristinazione dovrà essere eseguito dal giudice dell'esecuzione, con anticipazione delle spese a carico dell'RI (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dei ricorsi del comune di PO e di IO AR, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla delega al comune di PO perché proceda a spese di AR alla ripristinazione degli atti dichiarati falsi. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese anticipate dal responsabile civile comune di PO e dichiara interamente compensate tra le parti tali spese.
Rigetta nel resto i ricorsi del comune di PO e di AR IO e dichiara inammissibili i ricorsi del pubblico ministero e di VE MA, e condanna questo ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006