Sentenza 12 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Giusto procedimento ed enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita.Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 1 dicembre 2006
La Corte costituzionale nella sentenza n. 397 del 2006 rileva che pur essendo le Comunità montane enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita, il potere sostitutivo della Regione nei confronti di essi non può essere esercitato senza alcuna garanzia. Infatti, inserendosi in un procedimento amministrativo in funzione di controllo sostitutivo, tale potere «soggiace alle regole procedimentali eventualmente predeterminate di volta in volta dal legislatore, nonché al principio generale del giusto procedimento, che impone di per sé la garanzia del contraddittorio a tutela degli enti nei cui confronti il potere è esercitato. Pertanto, ai presidenti delle Comunità montane dovranno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 252, presso lo studio dell'avvocato CAPUTO BRUNO che lo difende unitamente all'avvocato GIANNI FRATICELLI, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
LA DORICA S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico LUIGI MARRA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato MARCO TERZI BERTINELLI, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 51/99 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 02/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito, per il resistente l'Avvocato MARIO LORIA (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Comune di Ancona, in persona del sindaco p.t., ricorre
contro
La Dorica s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La società resiste con controricorso.
1.2. In fatto, la società ha impugnato un avviso di accertamento TOSAP, per l'occupazione di suolo pubblico dal 28.5,1994 al 6.10.1994, per un cantiere di lavori per la ristrutturazione di un edificio del Comune. A sostegno dell'originario ricorso, la società eccepiva:
a) che era scaduto il termine triennale entro il quale il Comune poteva effettuare l'accertamento, ai sensi dell'art. 51, d. lgs. 507/1993;
b) che, comunque, il collaudo delle opere, date in appalto dallo stesso Comune, era avvenuto il 19.12.1995, e, quindi, fino a tale data il cantiere godeva della esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), d. lgs. 507/1993, prevista per "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi". La Commissione Tributaria, adita in primo grado ha accolto entrambi i motivi di ricorso. La Commissione Regionale, poi, pur riconoscendo che l'avviso di accertamento era stato notificato tempestivamente (per una proroga legislativa dei termini), ha confermato la decisione di primo grado in quanto il Comune non ha dimostrato, come asserito, di avere inviato alla società una nota, in data 23.10.1992, con la quale, preso atto che la società stessa non era più in grado di completare i lavori, l'avrebbe invitata a rimuovere il cantiere, che da quel momento non aveva più alcun legame con l'ente appaltante.
1.3. A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:
a) inammissibilità, in quanto nuova, della eccezione relativa alla mancata ricezione della nota del Comune del 23.10.1992;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 DPR 16.7.1962, n. 1063, in ordine alla sussistenza dell'obbligo della custodia del cantiere fino al collaudo delle opere e vizi di motivazione sul punto;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 49, d. lgs. 507/1993, nella parte in cui prevede l'esenzione dalla TOSAP delle opere realizzate nell'interesse dell'ente impositore.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Con la prima censura la parte ricorrente lamenta che nel ricorso introduttivo la società resistente non ha fatto cenno della mancata ricezione della nota del 23.10.1992. Ma, se la tesi della società è che non ha mai ricevuto tale nota, non si comprende perché la stessa società avrebbe dovuto fare cenno a tale documento nel primo atto del giudizio, quando nessuno ancora poteva averne rivelato l'esistenza. Lo stesso Comune, poi, conferma che tale documento "non aveva formato oggetto del contraddittorio nel procedimento di primo grado" (p. 7 dell'odierno ricorso). Nè il ricorrente fornisce altre specificazioni, in relazione al momento processuale in cui tale tema è emerso ("il ricorso per Cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, ..., a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio": v. Cass. 14728/2001; conf., ex plurimis, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS. UU. 265/1997). In ogni caso, poi, l'onere di provare la ricezione della nota in questione gravava sul Comune, trattandosi di circostanza di fatto estintiva del diritto alla esenzione.
2.3. Con il secondo ed il terzo motivo, il Comune ricorrente lamenta la erronea applicazione degli artt. 16, D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, e 49 d. lgs. 507/1993, in quanto l'occupazione del suolo pubblico si sarebbe comunque protratta dopo che il Comune non aveva più alcun interesse a tenere aperto il cantiere, con la conseguente inapplicabilità della esenzione di cui all'art, 49 d. lgs. 507/1993. La censura, in parte, presuppone che la società avesse ricevuto la nota del 23.10.1992, circostanza che invece il Comune non ha provato, e, in parte, implica accertamenti di merito in relazione al momento in cui la società, avendo completato o interrotto la propria opera, non aveva più alcun obbligo di custodia o di altro genere nei confronti dell'ente appaltante.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004