Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della "res" litigiosa che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale in corso (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito). Il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 cod. proc. civ., non ha, pertanto alcun rapporto con le fattispecie disciplinate dall'art. 105 stesso codice, e la sua esprimibilità, in grado di appello, al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 cod. proc. civ., trova giustificazione nella situazione particolare dell'interveniente.
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe AR BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ AN, C.I.E. CENTRO IMPRENDITORIALE EUROPEO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POLONIA 7, presso l'avvocato CLAUDIO PETRUCCI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO FI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FUSCO 104, presso l'avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
HI RI, SI MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1867/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Petrucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Caiafa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. IO
Svolgimento del processo
Con citazione del 13 gennaio 1987 la società Centro Imprenditoriale Europeo (d'ora in poi C.I.E.) s.r.l. dichiarò che il 15 maggio 1985 si era resa cessionaria di un credito ipotecario di lire trenta milioni oltre interessi, concesso dalla società FI s.r.l. ai coniugi AR OC e AR GH e dalla FI ceduto all'attrice. Aggiunse che il credito era recato da 60 ricevute bancarie scadenti mensilmente, ciascuna di lire 970.620, e che alla stessa FI era stata affidata la riscossione delle ricevute. Dedusse ancora che quest'ultima aveva indebitamente trattenuto l'importo di lire 2.911.860, corrispondente alle prime tre rate del 1986, mentre i mutuatari (OC-GH) non avevano versato le rate ulteriori.
Su tali premesse convenne i signori AR OC e AR GH nonché la società FI davanti al tribunale di Roma, chiedendo che, accertata l'avvenuta cessione, la detta società fosse condannata a pagare la somma di lire 2.911.860, con gli interessi convenzionali del 24,8%, e i coniugi OC GH fossero condannati a pagare l'importo delle rate non corrisposte con oli interessi.
I convenuti OC e GH impugnarono la domanda, deducendo che la cessione non era stata notificata, ne' da loro accettata, mentre la società FI rimase contumace.
Il tribunale, con sentenza del 26 gennaio 1991, ritenuta provata la cessione del credito in favore dell'attrice, osservò che la notifica della citazione aveva prodotto gli effetti propri della notifica della stessa cessione e che la FI aveva indebitamente trattenuto l'importo delle tre rate del 1986. Pertanto: a) condannò la FI a pagare la somma di lire 2.911.860, con gli interessi del 24,8% annuo;
b) condannò i mutuatari al pagamento del rateo mensile di lire 970.620, a decorrere dal febbraio 1987, con gli interessi del 24,8%, oltre alle spese;
c) ordinò al conservatore dei RR.II. di Roma di annotare la sentenza a margine dell'iscrizione ipotecaria. I signori OC GH proposero appello, chiedendo - in riforma della sentenza - il rigetto della domanda.
Si costituì anche il fallimento della cedente società FI, chiedendo che fosse emessa declaratoria d'inopponibilità della sentenza e, comunque, d'improcedibilità dell'azione, conseguente alla sentenza dichiarativa del fallimento medesimo in data 14 marzo 1988.
Spiegò intervento in causa la signora IA IO, resasi a sua volta cessionaria del credito azionato dalla C.I.E., facendo proprie le conclusioni della dante causa ed insistendo per il rigetto del gravame.
La corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1867/96 depositata il 21 maggio 1996, dichiarò inammissibile l'intervento spiegato dalla IO, dichiarò inopponibile il relativo capo della sentenza di condanna nei confronti del fallimento della società FI, rigettò l'appello proposto dal OC e dalla GH nei confronti della sentenza di primo grado emessa tra costoro e la s.r.l. C.I.E., condannò in solido gli stessi OC e GH al pagamento delle spese giudiziali del grado in favore della società C.I.E. e condannò quest'ultima al pagamento delle spese giudiziali in favore del fallimento FI.
La corte territoriale considerò (per quanto qui rileva): che l'impugnazione dei signori OC e GH non aveva fondamento, onde nei rapporti tra loro e la società C.I.E. la sentenza di primo grado doveva trovare conferma, con la condanna degli appellanti alle ulteriori spese;
che il capo della sentenza, recante condanna della società FI al pagamento della somma di lire 2.911.860, con gli interessi, era inopponibile al fallimento, in quanto l'azione andava proposta nel rispetto della procedura concorsuale, mediante domanda di ammissione al passivo, avuto riguardo alla circostanza che la dichiarazione di fallimento risaliva al 14 marzo 1988, data ben anteriore a quella della sentenza di condanna;
che, pertanto, nei rapporti tra la C.I.E. ed il fallimento FI andava dichiarata l'improcedibilità dell'azione con condanna della prima alle spese;
che l'intervento spiegato in appello dalla signora IO IA, cessionaria del credito in esame da parte della C.I.E., andava dichiarato inammissibile;
che, infatti, l'intervento in appello è ammissibile soltanto da parte di chi è legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., mentre il cessionario di un credito è successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) e, quale avente causa di una delle parti, è legittimato a proporre opposizione, e di conseguenza intervento in appello, soltanto nei casi di cui al secondo comma del citato art.404 c.p.c. (dolo o collusione ai propri danni).
Contro la suddetta sentenza la signora IA IO e la C.I.E. s.r.l. in liquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, notificato al signori OC ed GH nonché al fallimento della FI s.r.l. ed affidato ad un motivo.
Il fallimento FI resiste con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., mentre gli intimati OC e GH non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1263, 1264 c.c., nonché degli artt. 111, 105, 344 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 dello stesso codice.
Premesso che la cessione C.I.E. - IO sarebbe stata incontroversa, onde bene avrebbe fatto la corte di merito a qualificare la stessa IO come cessionaria del credito in esame, sostengono che sarebbe erronea la declaratoria d'inammissibilità dell'intervento di quest'ultima, perché, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., il cessionario sarebbe legittimato a spiegare l'intervento contemplato dal III^ comma dell'articolo citato.
Nel quadro della medesima norma sarebbe indifferente che il trasferimento sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado ovvero in quello di appello.
Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa corte si tratterebbe di intervento di parte avente peculiari caratteristiche, non riconducibile alla figura dell'intervento volontario di terzo di cui all'art. 105 c.p.c.. Esso potrebbe essere proposto senza alcun limite anche in appello, ne' potrebbe farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art. 344 c.p.c. in relazione all'art. 404 dello stesso codice.
Il successore a titolo particolare nel processo non sarebbe terzo in senso proprio e sostanziale, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo. In sostanza sarebbe la vera parte che interviene in giudizio per assumere non una posizione distinta ma la stessa posizione del dante causa. La sentenza impugnata non avrebbe avvertito la peculiarità della posizione del successore a titolo particolare.
Poiché non sarebbero necessarie nuove indagini di fatto, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c. questa corte, nell'accogliere il ricorso, potrebbe decidere la causa nel merito, statuendo la ritualità dell'intervento della signora IO e, di conseguenza, la legittimità della sua pretesa di essere considerata titolare, nel confronti dei signori OC e GH, del credito originariamente della FI, ceduto alla C.I.E. e poi alla stessa IO, con i relativi accessori. In subordine, le ulteriori statuizioni dovrebbero essere rimesse al giudice del rinvio.
Il ricorso è fondato.
La stessa sentenza impugnata muove dal presupposto che l'intervento in appello fu spiegato da IA IO quale "cessionaria del credito in esame da parte della C.I.E.", aggiungendo che "Il cessionario di un credito è successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.)". Orbene quest'ultima norma stabilisce nel terzo comma che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Il precetto ora citato va posto in relazione col successivo quarto comma, alla stregua del quale la sentenza pronunziata contro l'alienante o il successore a titolo universale spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. In questo quadro ben si spiega che il successore a titolo particolare sia abilitato all'intervento. E, come segnalato da autorevole dottrina, si tratta d'intervento avente carattere indubbiamente peculiare rispetto all'intervento disciplinato dall'art. 105 c.p.c. In sostanza esso è intervento di parte più che di terzo, in quanto l'interventore si presenta non in posizione antagonistica rispetto al suo dante causa, e nemmeno come adiuvante, bensì come titolare del diritto in contestazione e quindi come aspirante a succedere alla parte anche nel processo. L'art. 111 cit., d'altro canto, non pone limiti alla possibilità dell'intervento del successore a titolo particolare, per cui eventuali limitazioni vanno desunte dal sistema processuale. In tale prospettiva deve essere esclusa la possibilità dell'intervento per la prima volta nel giudizio di cassazione, avuto riguardo alla funzione e alle caratteristiche del relativo mezzo d'impugnazione, destinato ad avviare un giudizio a critica vincolata sulla pronunzia emessa dal giudice del merito, giudizio nel quale quindi non possono essere introdotte posizioni soggettive processuali che non abbiano formato oggetto (esplicito o implicito) della pronunzia di merito.
Ma l'argomento non vale per il processo di appello, in cui l'intervento è espressamente previsto dall'art. 344 c.p.c., ancorché nell'ambito circoscritto ai terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. Tuttavia la limitazione riguarda per l'appunto i terzi, laddove, per quanto sopra notato, come tale non è qualificabile il successore a titolo particolare, in quanto in realtà egli è divenuto parte del rapporto controverso. Conseguentemente il detto successore è portatore di una specifica situazione giuridica che lo abilita ad intervenire anche in appello al di fuori dell'ambito circoscritto definito dall'art. 344 c.p.c. Nei sensi di cui sopra, del resto, questa corte si è ripetutamente pronunciata (cfr. Cass., 17 gennaio 1998, n. 179; 6 novembre 1991, n. 11833; 27 febbraio 1991, n. 2108; 2 maggio 1990, n. 3620; 27 marzo 1990, n. 2459; 8 giugno 1983, n. 1931). Ed il collegio, per le ragioni enunziate, condivide questo orientamento al quale ritiene di dover dare continuità.
La corte territoriale non ha tenuto conto della specifica situazione giuridica del successore a titolo particolare nel diritto controverso e perciò ha considerato applicabile alla IO il disposto restrittivo dell'art. 344 c.p.c., così incorrendo, per le considerazioni svolte, in violazione di detta norma e dell'art. 111 c.p.c. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata. Non può però trovare applicazione l'art. 384, primo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 66 della L. 26 novembre 1990, n. 353. La corte d'appello, infatti, si è limitata ad una declaratoria (processuale) d'inammissibilità, senza alcun ulteriore accertamento di fatto (a parte la riconosciuta qualifica di cessionaria) sulla posizione sostanziale della ricorrente IO, accertamento che è comunque necessario per poterle riconoscere la titolarità dei crediti come vantati e che non può essere compiuto nella presente sede di legittimità. La cassazione, dunque, è con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra i ricorrenti e gli intimati OC - GH.
Il ricorso è stato proposto anche contro il fallimento della FI s.r.l., ma in effetti non contiene doglianze in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti il detto fallimento. Esso, pertanto, deve essere considerato alla stregua di una semplice denuntiatio litis. Si ravvisano quindi giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti e il fallimento FI.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra le ricorrenti e gli intimati OC - GH. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti e il fallimento FI.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999.