Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2200
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della "res" litigiosa che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale in corso (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito). Il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 cod. proc. civ., non ha, pertanto alcun rapporto con le fattispecie disciplinate dall'art. 105 stesso codice, e la sua esprimibilità, in grado di appello, al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 cod. proc. civ., trova giustificazione nella situazione particolare dell'interveniente.

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2200
Data del deposito : 12 marzo 1999

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