Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
Lo scarico di reflui derivanti da attività di lavanderia industriale, eseguito in difetto di autorizzazione, integra il reato previsto dall'art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto lo scarico di tali reflui non è inquadrabile nello scarico di acque reflue domestiche o comunque assimilabili a quelle domestiche, ma in quello di acque reflue industriali, contemplato dall'art. 74, comma primo, lett. h) del citato decreto, per il quale è necessaria la prescritta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2011, n. 45341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45341 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2137
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 13432/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IV, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, emessa il 18/05/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per: inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. G. Filiani, sostituto processuale dell'avv. Valenti Fabio, difensore di fiducia del ricorrente PI IV. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con sentenza emessa il 18/05/010, dichiarava PI IV colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda;
pena sospesa.
L'interessato proponeva appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, - deducendo censure varie. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato. Trattavasi di acque residue di impianto di lavanderia, assimilabili alle acque domestiche per lo scarico delle quali non era necessaria alcuna autorizzazione. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Lecce/Maglie ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
I particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che PI IV, quale titolare della ditta PU S" di PI IV & C. (ubicata come in atti), che esercitava l'attività di lavanderia industriale - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - effettuava lo scarico di acque reflue industriali derivante dall'impianto di depurazione direttamente in un terreno adiacente allo stabilimento ove operava l'impresa di lavanderia gestita da PI IV;
il tutto senza che lo stesso fosse munito della prescritta autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, come contestato in atti. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutate esaustivamente dal Tribunale di Lecce/Maglie. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Sono errate in diritto, poiché nel caso in esame trattavasi non di scarico di acque reflue domestiche /o comunque assimilabili a quelle domestiche, ma di scarichi di acque reflue industriali, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 74, lett. h) poiché derivante da attività di
Lavanderia industriale;
scarichi in ordine ai quali era necessaria la prescritta autorizzazione.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da PI IV con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011