Sentenza 3 aprile 1998
Massime • 1
La persona offesa dal reato, ancorché sia titolare del diritto di impugnazione, non è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, ma deve esercitare il relativo "ius postulandi" solamente per il tramite di difensore iscritto nell'albo speciale, munito di specifico mandato, secondo il disposto dell'art. 613, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/1998, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 3.4.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " GO Candela " N. 1262
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 43468/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO TR RM
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del tribunale di Brescia in data 6 maggio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Persiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, dovendosi considerare persona offesa il soggetto in danno del quale viene finalizzata la condotta ex art. 323 c.p.;
Osserva in
Fatto e diritto
Con decreto in data 6 maggio 1997, depositato il giorno successivo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di MI AV ed IO AM, magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nei cui confronti MA Lo ST aveva presentato denuncia di reato, qualificato come delitto ex art. 323 c.p., assumendo che gli stessi, nonostante esso denunciante avesse chiaramente assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini, avevano eseguito rilevanti atti istruttori senza il rispetto delle garanzie difensive, che l'ordinamento gli riconosceva.
Avverso il decreto, con atto sottoscritto personalmente da MA Lo ST e dal suo difensore avvocato Leonardo Peli, il denunciante, che aveva richiesto di essere informato dell'eventuale istanza di archiviazione del P.M., ha proposto ricorso per cassazione, con il quale censura l'impugnato provvedimento, laddove esso aveva ritenuto non essergli dovuto l'avviso di cui all'art. 408, 2^ comma, c.p.p. nella qualità di mero danneggiato e non di persona offesa dal reato ex art. 323 c.p., per i seguenti motivi:
1. inosservanza e falsa applicazione dell'art. 323 c.p. e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito escluso che la persona al cui danno è volto l'abuso di ufficio sia parte offesa del reato ed abbia diritto alla comunicazione di cui all'art. 408, 2^ comma, c.p.p., con conseguente nullità del decreto di archiviazione;
2. inosservanza e falsa interpretazione dell'art. 61' c.p. e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito escluso ovvero omesso di considerare che nei fatti denunciati potesse configurarsi il reato di violenza privata, con conseguente nullità del decreto di archiviazione per mancato avviso della richiesta del P.M. Del ricorso il P.G. presso questa Corte suprema ha chiesto l'accoglimento, mediante pronuncia di annullamento con rinvio del provvedimento del G.I.P., nella considerazione che l'abuso d'ufficio, è reato plurioffensivo nel quale sono parti offese lo Stato, quale titolare dell'interesse afferente alla corretta amministrazione, e la persona in pregiudizio della quale il soggetto dell'azione finalizzi l'abuso medesimo.
Alla richiesta, tuttavia, non può seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità (che pure, secondo il più recente indirizzo di cui in motivazione di Cass. pen. Sez. VI, 10 aprile 1997, n. 3967, ric. Craxi, m. CED 208.09 3, qualifica come plurioffensivo il delitto ex art. 323 c.p. nella ipotesi in questione), dovendosi, in via preliminare, rilevare la inammissibilità della impugnazione, siccome avanzata da soggetti entrambi non legittimati a proporla.
Innanzitutto, quanto alla impugnazione sottoscritta dell'avvocato Peli nella qualità di difensore di MA Lo ST, occorre ribadire, secondo un indirizzo del tutto conforme della giurisprudenza di legittimità, che il difensore della parte offesa dal reato non è legittimato, solo perché tale e senza uno specifico mandato speciale, a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del G.I.P., giacché lo stesso non può esercitare in proprio la facoltà d'impugnazione riconosciuta al solo difensore dell'imputato, ne' esso è rivestito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, 1^ comma, e 100, 4^ comma, c.p.p. riconoscono al difensore delle altre parti costituite (ex plurimis: Cass., 29 aprile 1997, Silvestrini;
Cass., 27 giugno 1995, Fakhri). Con la conseguenza che, nella specie, non essendo l'avvocato Peli munito del mandato speciale, alcuna efficacia può derivare dall'atto di impugnazione proveniente dallo stesso.
Allo stesso modo la persona dal reato - come pure questa Suprema Corte afferma in costante orientamento (Cass. prn., Sez. VI, 22 settembre 1997, Campello;
Cass. pen., Sez. V, 22 marzo 1997, Di Fede;
Cass. pen., Sez. VI, 27 giugno 1995, Lolochir;
Cass. pen., Sez. VI, 27 ottobre 1997, Budriesi) - ancorché sia titolare del diritto di impugnazione, non è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, ma deve esercitare il relativo "ius postulandi" solamente per il tramite di difensore iscritto nell'albo speciale, munito di specifico mandato, secondo il disposto di cui all'art. 613, 1^ comma, c.p.p.. A giustificazione del fatto che la persona offesa dal reato non è legittimata in proprio alla impugnazione si è precisato che la medesima non riveste la qualifica di "parte" in senso formale, come si evince dal chiaro tenore dell'art. 2, n. 3 della legge delega n. 81 del 1987, che tiene ben distinta dalle altre parti la persona offesa;
dal sistema del codice di rito, la cui disciplina relativa alla persona offesa è stata inserita nel titolo VI del libro I e ciò anche al fine di risolvere "in senso decisamente negativo, ogni problema circa la qualificazione della parte offesa (ovviamente purché non costituita parte civile) come parte privata", siccome si esprime la relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del c.p.p.; dal dettato degli artt. 100, 101, 178 lett. c), 328 e 465 c.p.p., che contrappongono la persona offesa dal reato alle parti private.
Si è aggiunto, altresì, che, anche ad ammettere che nel procedimento incidentale di che trattasi la persona offesa dal reato rivesta la qualità di parte come titolare di una posizione soggettiva rilevante nel processo con attribuzione, tra le facoltà riconosciutele, del diritto di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dispone l'archiviazione, non per questo essa può essere ritenuta legittimata a sottoscrivere personalmente l'atto di ricorso per cassazione, considerato che detta possibilità è prevista per una sola parte privata, identificabile, in base alle norme generali di cui agli artt. 571, 1^ comma, e 613, 1^ comma, c.p.p., nell'imputato e ciò in forza del "favor libertatis", che informa l'ordinamento processuale vigente.
Si è precisato, infine, che il riconoscere alla persona offesa la possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione comporterebbe l'attribuzione alla medesima del diritto di potere partecipare personalmente al relativo giudizio e ciò in contrasto con quanto stabilisce la norma dell'art. 613, 1^ comma, c.p.p. ("Davanti alla Corte... le parti sono rappresentate dai difensori"). La persona offesa, infatti, ha solo la facoltà, ex art.101 c.p.p., di farsi assistere da un difensore, peraltro privo dei poteri di rappresentanza processuale, con l'effetto che, nel caso di sottoscrizione personale della impugnazione per cassazione, essa rimarrebbe priva, nel relativo giudizio, della difesa tecnica, posto che non è prevista, per la persona offesa, la nomina di un difensore d'ufficio, che invece è ammessa per l'imputato privo di quello di fiducia e per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende nella misura equa e proporzionata del minimo di lire cinquecentomila.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1998