Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
La decorrenza "ex novo" dei termini di fase della custodia cautelare,ai sensi dell'art.303,comma 2,c.p.p.,ha luogo anche nel caso in cui,insorto conflitto negativo di competenza fra il giudice che aveva disposto la misura e altro giudice,la Corte di cassazione,risolvendo detto conflitto,abbia affermato la competenza del primo.Verificandosi tale ipotesi,il nuovo termine decorre,ai sensi dell'art.32,comma 3,c.p.p.,dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della suprema corte ai giudici in conflitto,effettuata ai sensi del precedente comma 2 dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23/03/1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " 1713
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 36835/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) BA AN n. il 23.07.1955
avverso ordinanza del 26.06.1997 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI dal Si sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vancheri Angelo sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
Udito il difensore Avv. Renato Jappelli, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre BA AN avverso l'ordinanza emessa il 26.6.1997 dal Tribunale del Riesame di Napoli, con la quale è stato respinto l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza 25.3.1997 del GIP del Tribunale di S. Maria C.V., reiettiva di richiesta di dichiarazione di inefficacia per decorrenza dei. termini della custodia cautelare in carcere a suo tempo applicata al medesimo Abbate.
V'è da premettere che inizialmente era stato promosso avanti il Tribunale di S. Maria Capua Vetere procedimento penale per due omicidi a carico di alcune persone diverse dallo Abbate, le quali però, sotto il vigore del codice di rito abrogato, erano state prosciolte dal Giudice Istruttore del suddetto Tribunale. In un secondo tempo, a seguito di revoca della sentenza di proscioglimento, è stato riaperto procedimento penale avanti la Procura di Napoli per i medesimi reati e per associazione camorristica, oltre che a carico delle suddette persone, anche nei confronti dello Abbate. Nel corso delle indagini preliminari, essendosi il procedimento per i medesimi fatti iniziato avanti il Tribunale di S. Maria C.V., si riteneva che, malgrado la contestazione, fra gli altri delitti, del reato associativo (di competenza della D.D.A, di Napoli), la riapertura delle indagini e gli atti conseguenziali rientrassero nella competenza del primo giudice, ossia del Tribunale di S. Maria C.V., cui gli atti venivano trasmessi. Il tribunale del riesame ha osservato:
- che il GIP di S. Maria C.V. aveva correttamente rigettato l'istanza dello Abbate, ritenendo che nella specie dovesse trovare applicazione la norma di cui al secondo comma dell'art. 303 c.p.p.- che prevede che i termini di custodia cautelare decorrono ex novo in caso di rinvio ad altro giudice - in quanto nella specie il GIP del Tribunale di Napoli, presso cui pendeva procedimento penale a carico dello Abbate e di altri coimputati per omicidio, aveva rimesso gli atti al P.M. presso il Tribunale di S. Maria C.V. dopo aver dichiarato la propria incompetenza per territorio;
- che nel caso in esame non poteva trovare applicazione il principio, invocato dalla difesa ed affermato da una sentenza della VI sezione di questa Corte - secondo cui il nuovo decorso dei termini, previsto dal comma 2 del citato art. 303, non poteva, aver luogo in caso di rinvio ad altro giudice determinato da ragioni di connessione - dato che nella fattispecie il rinvio all'altro giudice, disposto in applicazione del criterio di attrazione per connessione di cui all'art. 12 lett. a) c.p.p., non comportava alcun margine di discrezionalità, costituendo la connessione plurisoggettiva un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza. Lamenta il ricorrente violazione degli artt. 303 e 297 co. 3 in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.- Dato che lo spostamento di competenza riguardava soltanto i coimputati dello Abbate e non anche quest'ultimo - la cui posizione, in assenza della connessione, sarebbe rimasta di competenza del GIP di Napoli - l'ordinanza custodiale emessa da quest'ultimo doveva mantenere inalterata la propria validità, anche dopo la trasmissione degli atti a S. Maria C.V., sicché nella specie non poteva trovare applicazione la norma, ritenuta applicabile dal Tribunale del riesame, di cui al secondo comma dell'art. 303 c.p.p., anche perché, diversamente opinando, si farebbero subire all'imputato conseguenze dannose derivanti da errori procedurali a lui non imputabili. Il ricorso è infondato e va respinto.
La tesi propugnata dal ricorrente è che, poiché lo spostamento di competenza, in assenza della connessione, non avrebbe comunque riguardato la posizione dello Abbate, l'ordinanza custodiale emessa nei di lui confronti avrebbe dovuto mantenere in ogni caso inalterata la sua validità e non avrebbe potuto trovare applicazione, nei confronti del medesimo, la disposizione del secondo comma dell'art.303 c.p.p., che fa decorrere i termini massimi (di fase) della custodia cautelare non dalla data di esecuzione dell'ordinanza custodiale originariamente emessa, ma dalla data del provvedimento che dispone il rinvio del procedimento ad altro giudice. A conferma di tale assunto ha fatto presente che questa Corte con sentenza n. 733 del 14.2.1998, nel risolvere il conflitto di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di S. Maria C.V. in contrasto con il GIP del Tribunale di Napoli, ha dichiarato la competenza di quest'ultimo giudice in ordine al procedimento nei confronti di esso Abbate. Orbene, a prescindere dalla infondatezza di tale assunto alla luce della norma di cui al secondo comma dell'art. 303 c.p.p. e delle ulteriori osservazioni del tribunale del riesame, va rilevato in contrario che l'avvenuta risoluzione, da parte di questa Corte, del conflitto esistente fra il GIP di Napoli e quello di S. Maria C.V. a favore del primo non comporta affatto che la decorrenza dei termini di custodia cautelare rimane fissata alla data di esecuzione del provvedimento custodiale emesso da tale giudice.
Ed invero, stante la esplicita disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 32 c.p.p., il termine suddetto dovrà decorrere ex novo dalla comunicazione ai giudici confliggenti della sentenza risolutiva del conflitto stesso (v., sul punto, Cass., Sez. III, 10.9.1993 n. 1736, Soracco). Ciò, d'altra parte, è in armonia con il sistema normativo vigente, secondo cui lo spostamento del procedimento da un giudice all'altro o il suo regresso ad una fase precedente comportano un nuovo decorso dei termini di custodia cautelare, stabiliti per ciascuna fase, stante l'autonomia dei singoli termini parziali e la necessità di compensare la eventuale parziale consumazione dei termini relativi ad una certa fase, che deve riprendere ab initio il suo normale svolgimento, anche se le prove già acquisite conservano comunque la loro validità.
Quanto alla obiezione del ricorrente, il quale lamenta che, in tal modo, si fanno subire all'indagato conseguenze dannose derivanti da errori procedurali a lui non imputabili, occorre precisare - a prescindere dal rilievo che la normativa vigente non consente comunque una interpretazione diversa - che in nessun caso il regresso o il rinvio del procedimento, anche se reiterati, consentono un aumento indefinito della custodia, perché l'eventuale ritardo intervenuto nelle fasi iniziali potrà essere recuperato nelle fasi successive del procedimento, non essendo previsti sbarramenti ulteriori, ma un unico termine da calcolare alla fine, ai sensi del quarto comma dell'art. 303 c.p.p.- A ciò si aggiunga che lo stesso indagato non è del tutto privo di strumenti, come sostenuto dal ricorrente, avendo egli in ogni caso la possibilità di denunziare l'eventuale conflitto, a norma del comma 2 dell'art. 30 c.p.p. e, quindi, di porre fine ad eventuali situazioni di stallo, con i ritardi che ne conseguono.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente Abbate al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art. 23 della citata legge n. 332 del 1995, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il predetto Abbate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998