Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
L'attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 385 cod. pen. è integrata anche nel caso in cui colui che si è allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la condotta di spontanea presentazione alle Forze dell'ordine non può essere valorizzata per la concessione sia delle circostanze attenuanti generiche, sia dell'attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2014, n. 42751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42751 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - N. 1440
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 47679/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC NI N. IL 18/07/1985;
avverso la sentenza n. 13565/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 maggio 2013 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 21 gennaio 2009 dal Tribunale di Napoli, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava CC ON colpevole del reato di evasione e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della condotta tenuta dall'imputato, spontaneamente consegnatosi agli Agenti del Commissariato di Scampia dopo l'allontanamento dal luogo ove si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il difensore del CC, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 385 c.p., comma 4, tenuto conto dell'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante speciale ivi prevista. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. Secondo la linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la speciale diminuente soggettiva del ravvedimento attuoso è applicabile non solo all'ipotesi dell'evasione propria, ma anche all'allontanamento dell'imputato dal locus custodiae e nell'evenienza in cui la persona allontanatasi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari si consegni ad un'Autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez. un., 12 novembre 1993, n. 11343, Regazzoni;
Sez. 6, 18 febbraio 2004, n. 19645, Grasso;
Sez. 6, 22 maggio 2008, n. 25602, Graffieti;
da ultimo, v. Sez. 6, n. 28112 del 05/07/2012, dep. 13/07/2012, Rv. 253123).
La ratio della parificazione della presentazione spontanea ad un'autorità con l'ipotesi relativa alla costituzione in carcere risiede nel fatto che, anche nel primo caso, è individuabile una condotta di ravvedimento post delictum, che tra l'altro alleggerisce la pubblica autorità dall'obbligo di ricerca dell'evaso. In sostanza, in rapporto alla funzione riconosciuta a tale speciale attenuante, risulta indifferente che l'evaso si costituisca in uno stabilimento carcerario, ovvero presso una Autorità che abbia l'obbligo di farlo ivi tradurre (Sez. 6, n. 28112 del 05/07/2012, dep. 13/07/2012, cit.).
Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'imputato si è presentato "spontaneamente" alle Forze dell'ordine, con la conseguenza che i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare i presupposti e le condizioni di applicabilità dell'invocata attenuante.
Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia considerare che, data la diversità dei relativi presupposti, il già operato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v., supra, il par. 1), le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole, non può essere confuso e sovrapposto con le specifiche ragioni che possono giustificare la concessione della diversa attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., perché ciò condurrebbe ad un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi di giudizio.
5. Ne discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio, in cui farà applicazione del quadro di principii su indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014