Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
L'attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 385 cod. pen. è integrata anche nel caso in cui colui che si è allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2012, n. 28112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28112 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/07/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1206
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 42426/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN BI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 10 dicembre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza dell'11 maggio 2010 con cui il Tribunale in sede aveva ritenuto GN BI responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p., commi 1 e 3, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione.
L'imputato ha presentato ricorso per cassazione e con un unico motivo ha censurato la sentenza impugnata per avere immotivatamente escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4, sulla base di un'interpretazione erronea, secondo cui solo la presentazione presso un istituto carcerario e non anche la costituzione alle forze dell'ordine consente di ritenere applicabile la citata circostanza attenuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha respinto il motivo con cui l'imputato chiedeva l'applicazione dell'art. 385 c.p., comma 4, ritenendo, erroneamente, che per la concessione dell'attenuante in questione la persona agli arresti domiciliari debba necessariamente costituirsi in un istituto carcerario.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte, oltre a ritenere che la speciale diminuente soggettiva del ravvedimento attuoso è applicabile non solo all'ipotesi dell'evasione propria, ma anche all'allontanamento dell'imputato dal locus custodiae, ha in più occasioni affermato che l'attenuante prevista dall'art. 385 c.p., comma 4, è integrata anche nel caso in cui colui che si è
allontanato senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez. un., 12 novembre 1993, n. 11343, Regazzoni;
Sez. 6, 18 febbraio 2004, n. 19645, Grasso;
Sez. 6, 22 maggio 2008, n. 25602, Graffieti).
La ratto della parificazione della presentazione spontanea ad un'autorità con la costituzione in carcere risiede nel fatto che anche nel primo caso è individuabile una condotta di ravvedimento post delictum, che tra l'altro alleggerisce la pubblica autorità dall'obbligo di ricerca dell'evaso. In sostanza, in rapporto alla funzione riconosciuta all'attenuante risulta indifferente che l'evaso si costituisca in uno stabilimento carcerario o ad una autorità che abbia l'obbligo di farlo ivi tradurre.
Nella specie, dalla stessa sentenza impugnata, risulta che l'imputato due giorni dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, in cui si trovava in stato di detenzione, si è presentato "spontaneamente" presso la caserma dei Carabinieri di Caivano, per cui i giudici di appello avrebbero dovuto valutare l'applicabilità dell'attenuante, dal momento che il AN si era consegnato ad un'autorità che aveva l'obbligo di tradurlo in carcere, attenuante che invece è stata esclusa in base ad una errata interpretazione della norma. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio, in cui farà applicazione del principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012