Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
Nel processo penale, ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 541, secondo comma, ultima parte, cod. proc. pen., non può farsi luogo a condanna della parte civile che abbia agito con colpa grave al risarcimento del danno in favore dell'imputato, dovendosi, in particolare, escludere l'applicabilità dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., attesa la radicale differenza esistente tra il giudizio penale, in cui, pur nella vigente disciplina processuale che ha inteso assimilarlo ad un processo di parti, sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante, ed il giudizio civile, in cui non solo l'instaurazione, ma anche i successivi atti d'impulso, sono espressione della volontà dell'attore o del convenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse vantare un diritto al risarcimento l'imputato in un caso in cui, essendo stato egli condannato in primo grado con sentenza del giudice di pace ed avendo interposto appello, l'adito tribunale aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata per la riscontrata improcedibilità del ricorso immediato a suo tempo proposto dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 274/2000 e aveva conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero).
Commentario • 1
- 1. Verso la nuova tipicità dell'illecito civileDavide Palmieri · https://www.studiocataldi.it/ · 25 maggio 2026
In un recentissimo caso di cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale e mediatica, si potrebbe proporre o riproporre una questione esaminata poco tempo addietro (giunta in cassazione nel 2023), allora forse per la prima volta. Oggi, nel caso di rilevanza mediatica, la famiglia della vittima per tramite del loro legale si oppone alla revisione del processo che ha portato alla condanna del primo indiziato, ora condannato in via definitiva. Forse sarebbe tempo di ridiscutere la partecipazione della parte privata al processo penale, e la stessa costituzione di parte civile. L'interesse della parte civile - e l'opposizione ad un eventuale processo di revisione - è nel dover restituire il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2008, n. 23354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23354 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 14/05/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2241
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 032960/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ER, N. IL 06/12/1961;
avverso SENTENZA del 27/04/2007 TRIB.SEZ.DIST. di SANT'ELPIDIO A MARE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Izzo G., il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore di P.C. avv. Scheggia V., che si associato alle richieste del P.G., e ha depositato nota spese;
udito il difensore dell'imputato avv. Gaetani R., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; in subordine ha proposto questione di costituzionalità.
OSSERVA
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica ha, in accoglimento dell'appello proposto dall'imputato IA LD, dichiarato la nullità della sentenza emessa dal GdP di S. Elpidio a Mare con la quale il predetto era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia (oltre risarcimento danni) in quanto giudicato colpevole del delitto di diffamazione in danno di OS ON. Il giudice di appello ha conseguentemente disposto trasmettersi gli atti al competente P.M. per quanto di sua competenza. Ha ritenuto il Tribunale che, avendo il GdP ritenuto la improcedibilità del ricorso immediato proposto ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 dal OS, il medesimo giudicante non avrebbe poi potuto, in assenza dei presupposti legittimanti, fissare nuova udienza di comparizione e procedere a giudizio, violando il disposto del ricordato D.Lgs., artt. 30 e 31, ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. per il corso ulteriore. Contro la predetta sentenza di secondo grado propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendone la nullità per mancanza di motivazione sulla richiesta di condanna della PC (OS ON) da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura corrispondente al doppio della somma liquidata alla controparte per spese legali ih primo grado;
deduce anche violazione di legge non essendo stata disposta la condanna della PC ex art. 541 c.p.p., comma 2. Argomenta il ricorrente che, avendo il OS promosso, con la costituzione di PC, azione civile nel procedimento penale, deve trovare applicazione, per analogia, il ricordato art. 96 c.p.c., essendo palese la configurabilità di un comportamento temerario, avendo il OS insistito per la riattivazione di un giudizio ormai improcedibile.
Invero, avverso la dichiarazione di improcedibilità emessa dal GdP, la PC avrebbe dovuto proporre rituale impugnazione e non insistere per ottenere nuovo decreto di fissazione di udienza. All'imputato è stato imposto pertanto un giudizio inutile, celebratosi in doppio grado e conclusosi con la dichiarazione di nullità del giudizio innanzi al GdP. Il IA ha dunque subito un consistente danno economico pari ad Euro 2000,00 per ciascun grado, tale essendo l'importo liquidato dal GdP.
Poiché il citato D.Lgs., art. 38, contempla la sola condanna della PC alle spese quando essa abbia impugnato una sentenza di proscioglimento, e non considera l'analogo danno che l'imputato può subire quando egli viene ad esser sottoposto a un giudizio nullo per esclusiva, temeraria iniziativa della PC, deve trovare applicazione il ricordato art. 96 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 427 c.p.p. la condanna del querelante alle spese può essere ottenuta solo nel caso in cui vi sia stata una sentenza di NLP perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ma non nel caso in esame (azione promossa dallo PC e dichiarata nulla per improceibilità del ricorso immediato). Stante l'evidente pregiudizio dell'imputato, se non si ritenesse applicabile (analogicamente) l'art. 96 c.p.c., si dovrebbe concludere per la incostituzionalità della norma (per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 11 Cost.). Peraltro, avendo l'imputato chiesto nelle conclusioni in appello la condanna della PC ex art. 96 c.p.c.(nella misura di Euro 4000,00), il Tribunale avrebbe dovuto motivare sul punto, cosa che non ha fatto in violazione dell'art. 541 c.p.p., comma 2. L'omissione da parte del giudice di secondo grado determina poi inosservanza di norma processuale (art. 606 c.p.p., lett. c) poiché l'art. 546 c.p.p. impone obbligo di motivazione (ex art. 125 c.p.p., comma 3) a tutte le sentenze.
Tanto premesso, questo Collegio rileva, innanzitutto, che l'art. 96 c.p.c., prevede l'ipotesi in cui la parte soccombente abbia agito con malafede o colpa grave.
In tal caso, la stessa può essere condannata al risarcimento del danno (oltre alle spese, ovviamente). La norma è coerente con la natura del giudizio civile, nel quale, non solo la instaurazione, ma anche i successivi atti di impulso (necessari per coltivare la causa), sono espressione della volontà dell'attore o del convenuto. Nel processo penale, viceversa, anche quando esso venga instaurato per iniziativa del privato (in maniera mediata: es. proposizione di querela, o immediata: es. ricorso ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art.21), sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante. Invero la natura di "processo di parti" che il nuovo codice di rito e le leggi processuali susseguenti hanno dato al giudizio penale, non vale certo a relegare il giudice nella posizione di chi assuma iniziative solo su istanza di parte, essendo comunque finalità ultima del processo penale l'accertamento della verità, finalizzato alla attuazione della pretesa punitiva dello Stato;
tale pretesa, una volta attivata, fa il suo corso e se anche alcune iniziative della PO (es. remissione di querela) o dell'imputato (es. condotte riparatorie ex D.Lgs., art. 35) possono paralizzarne lo sviluppo, non dimeno la verifica della esistenza e della persistenza delle condizioni di procedibilità è affidata solo al giudice. Conseguentemente l'error judicis, per quanto possa essere stato favorito dalla condotta processuale delle parti, è sempre addebitarle al magistrato, al quale sostanzialmente compete di gestire il processo, guidandolo verso uno degli esiti previsti dall'ordinamento.
Ne consegue che l'art. 96 c.p.c., è certamente inapplicabile nel processo penale e che, per le ragioni sopra specificate (radicale, differenza tra giudizio civile e giudizio penale), la ipotizzata questione di legittimità costituzionale va ritenuta manifestamente infondata. Nel processo penale vige, per altro, come è noto, l'art.427 c.p.p., che, con riferimento all'esito del processo (non dunque alle fasi intermedie e ai presupposti atti di impulso), prevede la condanna del querelante soccombente alle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dall'imputato (se il predetto querelante si è costituito PC), quando sia intervenuta sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso (e sempre che sia ravvisabile colpa del querelante: cfr. Corte Cost. sent. 180/93). Tonto chiarito mentre va precisato che nulla peraltro vieta al IA di agire
contro
OS in sede civile, il ricorso va qualificato manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 300,00.
Data la natura e la "causale" del ricorso, si ritiene rispondente a equità compensare tra le parti le spese sostenute dalla P.C..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 300,00 a favore della Cassa delle ammende;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative al presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008