Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2008, n. 23354
CASS
Sentenza 14 maggio 2008

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Nel processo penale, ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 541, secondo comma, ultima parte, cod. proc. pen., non può farsi luogo a condanna della parte civile che abbia agito con colpa grave al risarcimento del danno in favore dell'imputato, dovendosi, in particolare, escludere l'applicabilità dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., attesa la radicale differenza esistente tra il giudizio penale, in cui, pur nella vigente disciplina processuale che ha inteso assimilarlo ad un processo di parti, sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante, ed il giudizio civile, in cui non solo l'instaurazione, ma anche i successivi atti d'impulso, sono espressione della volontà dell'attore o del convenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse vantare un diritto al risarcimento l'imputato in un caso in cui, essendo stato egli condannato in primo grado con sentenza del giudice di pace ed avendo interposto appello, l'adito tribunale aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata per la riscontrata improcedibilità del ricorso immediato a suo tempo proposto dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 274/2000 e aveva conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero).

Commentario1

  • 1Verso la nuova tipicità dell'illecito civile
    Davide Palmieri · https://www.studiocataldi.it/ · 25 maggio 2026

    In un recentissimo caso di cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale e mediatica, si potrebbe proporre o riproporre una questione esaminata poco tempo addietro (giunta in cassazione nel 2023), allora forse per la prima volta. Oggi, nel caso di rilevanza mediatica, la famiglia della vittima per tramite del loro legale si oppone alla revisione del processo che ha portato alla condanna del primo indiziato, ora condannato in via definitiva. Forse sarebbe tempo di ridiscutere la partecipazione della parte privata al processo penale, e la stessa costituzione di parte civile. L'interesse della parte civile - e l'opposizione ad un eventuale processo di revisione - è nel dover restituire il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2008, n. 23354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23354
Data del deposito : 14 maggio 2008

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