Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 25602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25602 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 22/05/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 859
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 015949/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 12/03/2007 dalla Corte di Appello di Bologna;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
A.- Attraverso il difensore IA RA ricorre contro l'indicata sentenza di appello, che ha confermato la condanna (con attenuanti generiche) alla pena di quattro mesi di reclusione infettale dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 12.3.2007 per il reato di evasione dal regime espiativo di pena della detenzione domiciliare di cui all'art. 385 c.p. e art. 47 ter, comma 8 O.P. (non trovata ad un controllo di p.g. - rimanendone assente per più di un'ora - nella sua abitazione sede della esecuzione detentiva, in orario incompatibile con quello in cui era autorizzata ad allontanarsene).
Con il ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione sotto un triplice profilo.
1. Gli elementi in base ai quali i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell'imputata non possono reputarsi sufficienti, essendo imperniati sulle sole dichiarazioni di uno dei carabinieri operanti il controllo domiciliare della donna. Non vi è prova che il campanello dell'abitazione della donna, che i militari assumono di aver suonato più volte per poi bussare invano manualmente alla porta principale, fosse in realtà funzionante, ne' che la RA - potendo non aver sentito il suono del campanello - non fosse in casa. Non v'è prova, dunque, ma meri e confusi indizi, di un effettivo allontanamento dell'imputata dal luogo di detenzione domiciliare.
2. In via subordinata inopinatamente la Corte territoriale non ha riconosciuto alla ricorrente l'attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4 (costituzione in carcere), sebbene "la fattispecie della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 8 OP, facendo essa stessa rinvio all'art. 385 c.p., u.c., debba dare applicazione all'attenuante speciale".
3. Ancora in via subordinata la pena inflitta alla RA è eccessivamente "onerosa", e la Corte "avrebbe dovuto applicare un trattamento più proporzionato alle irrimediabili condizioni di salute della RA e alla pressoché irrilevante gravità del reato commesso".
B.- Il ricorso è manifestamente infondato in rapporto a tutti e tre gli enunciati profili di doglianza, addotti in un contesto di genericità ed inconferenza valutative e già idoneamente apprezzati e disattesi dalla Corte di Appello felsinea in difetto di qualsivoglia supposta violazione di legge o difetto di motivazione. Quanto al primo motivo di ricorso la Corte di Appello ha escluso in punto di fatto che l'imputata - alla luce delle modalità funzionali con cui fu eseguito il controllo presso la sua abitazione - potesse davvero trovarsi all'interno della stessa. Ha di poi escluso, in conformità allo stabile orientamento di questa Corte regolatrice, che l'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura domestica, cautelare o espiativa, integri - in luogo del contestato reato di evasione - una mera violazione delle prescrizioni modali della misura sanzionarle ai sensi dell'art. 276 c.p.p. (v.: Cass. Sez. 6, 12.5.2006 n. 21975, PM c/ Sculli, rv. 234510; Cass. Sez. 6, 5.4.2007 n. 35074, Quattromini, rv. 237278: "Integra la condotta del reato di evasione, e non l'ipotesi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte, l'allontanamento del condannato dal luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato").
Il secondo motivo di ricorso è frutto di una travisata lettura della sentenza, atteso che questa non nega l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4 anche alla evasione dal regime di detenzione esecutiva domiciliare, ma semplicemente ribadisce che l'attenuante in questione non è riconoscibile per il solo fatto (come nel caso della RA) che l'evaso domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanato, essendo indispensabile che egli si presenti presso un istituto penitenziario ovvero si presente ad una autorità che abbia obbligo di condurvelo. Adduzione giuridica anche in questo caso conforme all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte decisioni: Cass. Sez. 6, 18.2.2004 n. 19645, Grasso, rv. 228317). La terza ed ultima censura è destituita di pregio, allorché si constati, come la sentenza di appello non manca di evidenziare, che la pena irrogata alla ricorrente è stata già determinata nella misura minima edittale consentita ed è, per ciò, insuscettibile di ulteriore riduzione.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008