Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 cod.proc.pen. avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 322 bis e 324 cod.proc.pen., il difensore della persona (diversa dall'imputato o indagato) che avrebbe diritto alla restituzione dev'essere munito di procura speciale.
Commentari • 2
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 13412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13412 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 195
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 36792/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI FA LU nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 22-7-03 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Albano Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Udito il difensore, avv. Carlo Taormina che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 12-5-03 il Gip presso il Tribunale di Catanzaro rigettava parzialmente l'istanza di LI FA LU - indagato per associazione a delinquere ex art. 416 bis c.p. - diretta ad ottenere declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo emesso il 24-3-03.
L'appello dell'indagato avverso il suddetto provvedimento veniva rigettato dal Tribunale con pronuncia 22-7-03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'indagato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare si è denunciato: mancato accertamento del vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e le estorsioni addebitate nonché del pericolo che la libera disponibilità dei beni stessi potesse aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati;
omessa considerazione che i reati societari erano improcedibili per mancanza di querela.
LA CORTE osserva:
Il ricorrente è indagato esclusivamente per partecipazione a sodalizio di stampo mafioso e per quanto concerne l'imposizione collegata a siffatto reato il ricorrente non svole alcuna censura;
per ciò che attiene alla misura disposta con riguardo agli altri reati - addebitati al genitore LI FA PA - il predetto avrebbe eventualmente dovuto agire in qualità di persona avente diritto alla restituzione. All'uopo va, peraltro, osservato che il difensore della persona che ha diritto alla restituzione, c.p.p., al fine di proporre ricorso per Cassazione avverso un provvedimento emesso nell'ambito del procedimento incidentale di cui all'art. 324 c.p.p. necessita di procura speciale al pari di quello delle altre parti private, diverse dall'imputato (o indagato): il che si ricava dai principi generali in materia di rappresentanza e difesa processuale e dall'assenza di qualsiasi disposizione che equipari sul punto il soggetto de quo all'imputato.
Poiché di tale procura non v'è traccia, il gravame va dichiarato inammissibile con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in euro 500.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004