CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/07/2023, n. 32997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32997 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentits le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 32997 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/05/2023 Il Procuratore generale, Valentia Manuali, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. EM IA ricorre avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 18 febbraio 2020, definitiva il 3 giugno 2020, con sentenza del 10 settembre 2020, definitiva in data 1 giugno 2021, con sentenza del 24 settembre 2020, definitiva il 17 giugno 2021, con sentenza del 28 maggio 2020, definitiva il 28 luglio 2020, e con sentenza del 17 marzo 2922, definitiva il 3 maggio 2022, e dal Tribunale di Genova con sentenza del 17 aprile 2018, definitiva il 21 giugno 2018, con sentenza del 12 febbraio 2018, definitiva il 20 luglio 2018 e con sentenza del 19 aprile 2018, definitiva il 10 maggio 2018. Con ordinanza del 29 settembre 2021, il precedente giudice dell'esecuzione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalla Corte di appello di Genova con le citate sentenze del 18 febbraio 2020, del 10 settembre 2020 e del 24 settembre 2020. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. per. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, una volta accolta l'istanza, avrebbe erroneamente determinato gli aumenti di pena posti in continuazione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe confermato le pene stabilite dai giudici della cognizione con riferimento ai reati giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 28 maggio 2020 e dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 aprile 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti 2 contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satellite che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato i citati principi giurisprudenziali, non avendo scorporato i reati già riuniti dal vincolo della continuazione con provvedimento del 29 settembre 2021. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato. All'annullamento consegue che deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, affinché in diversa composizione fisica, svolga un nuovo esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 3
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Così deciso il 10/05/2023
lette/sentits le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 32997 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/05/2023 Il Procuratore generale, Valentia Manuali, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. EM IA ricorre avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 18 febbraio 2020, definitiva il 3 giugno 2020, con sentenza del 10 settembre 2020, definitiva in data 1 giugno 2021, con sentenza del 24 settembre 2020, definitiva il 17 giugno 2021, con sentenza del 28 maggio 2020, definitiva il 28 luglio 2020, e con sentenza del 17 marzo 2922, definitiva il 3 maggio 2022, e dal Tribunale di Genova con sentenza del 17 aprile 2018, definitiva il 21 giugno 2018, con sentenza del 12 febbraio 2018, definitiva il 20 luglio 2018 e con sentenza del 19 aprile 2018, definitiva il 10 maggio 2018. Con ordinanza del 29 settembre 2021, il precedente giudice dell'esecuzione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalla Corte di appello di Genova con le citate sentenze del 18 febbraio 2020, del 10 settembre 2020 e del 24 settembre 2020. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. per. e 671, comma 1, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, una volta accolta l'istanza, avrebbe erroneamente determinato gli aumenti di pena posti in continuazione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe confermato le pene stabilite dai giudici della cognizione con riferimento ai reati giudicati dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 28 maggio 2020 e dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 aprile 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti 2 contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satellite che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato i citati principi giurisprudenziali, non avendo scorporato i reati già riuniti dal vincolo della continuazione con provvedimento del 29 settembre 2021. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato. All'annullamento consegue che deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, affinché in diversa composizione fisica, svolga un nuovo esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 3
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Così deciso il 10/05/2023