Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
La natura particolare del rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. non esclude l'applicabilità della dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. attesoché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della dichiarazione di falsità. Ne consegue che il giudice, nel procedimento disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., è tenuto a dichiarare la falsità degli atti e dei documenti accertata nel corso del dibattimento, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti. Detta dichiarazione trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi e nell'ipotesi in cui essa sia omessa il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione,ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.,dal momento che il terzo comma dell'art. 537 cod. proc. pen. riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonomo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/1999, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 26.4.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " IO TO " N.1889
3. " RO RO " REGISTRO GENERALE
4. " EL PI " N.21109/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Siena il 26.2.1998 nei confronti di TE AL nata a [...] il [...]. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Providenti;
udito il Pubblico Ministero nella persona del che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa dichiarazione falsità dell'atto.
Con sentenza del 26-2-1998 il GEP presso la Pretura di Sciacca applicava a TE AL la pena concordata fra le parti di giorni 15 di reclusione, sostituita con quella di lire 1.125.000 di multa per il reato di cui all'articolo 483 c.p. per aver l'imputata attestato falsamente, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa innanzi ad un funzionario del Comune di Sciacca delegato dal Sindaco, di non aver conseguito licenza di scuola media inferiore.
Proponeva ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo sostenendo l'illegittimità della sentenza nella parte in cui, in violazione dell'articolo 537 c.p.p. il Pretore aveva omesso di dichiarare la falsità dell'atto.
Il ricorso è infondato.
Infatti l'articolo 537 c.p.p. prevede che in tutti i casi in cui la pronuncia del giudice comporti l'accertamento della falsità di un atto o documento, questa sia dichiarata nel dispositivo. La norma si riferisce al casi di condanna al primo comma ed a quelli di proscioglimento al quarto comma, manifestando così la volontà di considerare essenziale la dichiarazione di falsità dell'atto, quando sia stata dal giudice ritenuta il presupposto essenziale della decisione.
Ciò posto, si rileva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la natura particolare del rito previsto dall'articolo 444 c.p.p. non esclude l'applicabilità della dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dal citato articolo 537, poiché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della dichiarazione di falsità. Ne consegue che il giudice, nel procedimento disciplinato dall'articolo 444 c.p.p., è tenuto a dichiarare la falsa degli atti e documenti accertata nel corso del dibattimento, indipendentemente dalle pattuizioni delle pani. Del resto tale dichiarazione non costituisce pena accessoria, la cui applicazione sarebbe esclusa dal disposto dell'articolo 445, comma 1^ c.p.c., in quanto trova la sua ratio nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi. Inoltre, è da evidenziare che all'omissione della dichiarazione di falsità dell'atto, in cui è incorso il Pretore, non può ovviarsi mediante il procedimento di rettificazione ex articolo 619 c.p.p., dal momento che il comma terzo dell'articolo 537c.p.p. riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonomo, sicché si verrebbe ad impedire l'impugnazione stessa. Pertanto l'impugnata sentenza va annullata limitatamente alla omessa pronunzia sulla falsità dell'atto di cui trattasi, con rinvio al Pretore di Sciacca per la decisione sul punto,
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa pronunzia sulla falsità dell'atto con rinvio al Pretore di Sciacca per la decisione sul punto.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 26 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999