Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/1999, n. 1889
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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La natura particolare del rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. non esclude l'applicabilità della dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. attesoché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della dichiarazione di falsità. Ne consegue che il giudice, nel procedimento disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., è tenuto a dichiarare la falsità degli atti e dei documenti accertata nel corso del dibattimento, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti. Detta dichiarazione trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi e nell'ipotesi in cui essa sia omessa il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione,ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.,dal momento che il terzo comma dell'art. 537 cod. proc. pen. riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/1999, n. 1889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1889
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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