Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA0 17 3 9 / 0 1 Aula A IN NOME DEL PO OIT LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22140/99 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 3657 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Cons. Relatore C.C. 16/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Sul ricorso proposto da Richiesta copia studio domiciliato dal Sig. IL SOLE 24 ORE AN NB, elettivamente per diritti L3000 7 FEB. 2001 Roma, via della Giuliana n. 44, presso l'avv. Saverio IL CANCELLIERE Nigro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Siniscalco per procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
SALERNO SISTEMI s.p.a., CORTE SUPREETA DI CASSAZIONE - intimata UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avverso la ordinanza di sospensione del giudizio del al Sig. MIGR Tribunale di Salerno pronunziata in data 27.10.99 (in per diritti NO-2 MAR. 2001 causa r.g.a.c.c. 5490/99). IL CANCELL Ош 4734 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/11/2000 dal Relatore cons. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Salerno, giudice del lavoro, presentato in data 1.6.99 (causa 5490/99), FA TI chiedeva la condanna della s.p.a. Salerno Sistemi, sua datrice di lavoro, al pagamento della somma di £ 197.470.542 a titolo di indennità di reperibilità, prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende acquedottistiche private. Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva che l'FA aveva già promosso nei suoi confronti, dinanzi allo stesso giudice, altro giudizio (causa 3942/99) avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'inquadramento quale dirigente a decorrere dal 1991.
Ritenuto che
l'eventuale riconoscimento della qualifica di dirigente avrebbe comportato l'applicazione di un trattamento economico diverso da quello richiesto nel primo giudizio e, comunque, avrebbe escluso il Оц 2 3 riconoscimento dell'indennità di reperibilità, non prevista per il personale di livello dirigenziale, la società convenuta riteneva che il primo giudizio dipendesse dalla risoluzione delle questioni dedotte nel secondo e chiedeva, pertanto, che lo stesso (n. 5490/99) fosse sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice del lavoro, ritenuta l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica tra il giudizio avente ad oggetto l'indennità e quello avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento già incardinato, sospendeva il primo fino alla definizione del secondo. Questa ordinanza è impugnata dall'FA con il mezzo di cui all'art. 42 c.p.c. La s.p.a. Salerno Sistemi non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente sostiene che tra i due giudizi non vi è connessione giuridica nè interdipendenza logica e che, pertanto, non ricorrevano le condizioni per la emanazione del provvedimento impugnato. La sospensione necessaria del processo, infatti, può essere disposta ove sia imposta da specifica norma di legge, oppure debba al 3 essere risolto altro procedimento avente carattere pregiudiziale, che rappresenti l'antecedente logico giuridico della controvresia da decidere. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone non soltanto un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma anche un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica tra le due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce indispensabile antecedente dell'altra, nel senso chelogico-giuridico l'accertamento dell'antecedente venga postulato con efficacia di giudicato, di modo che potrebbe configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (cfr. le sentenze 30.3.99 n. 3059 e 28.1.99 n. 740). L'apprezzamento circa l'esistenza o meno del detto rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è sottoposta al sindacato di legittimità sotto il profilo della congruità della motivazione e della sua correttezza logico-giuridica (Cass. 740/99 cit. e 29.1.99 n. 779). Il giudice di merito, nel caso di specie, non ha fatto applicazione del principio di diritto ви sopra enunziato. Infatti, tra due controversie, in cui si chieda nella prima un trattamento economico incompatibile con l'inquadramento richiesto nella seconda, esiste una situazione di contrapposizione concettuale, di carattere meramente logico, ma non si crea il rapporto di pregiudizialità giuridica sopra evidenziato, atteso che la valutazione della domanda proposta nel primo giudizio non è per nulla formazione del giudicato nel condizionata dalla secondo, di modo che non si dà luogo alla situazione giuridica che impone la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Non essendosi il giudice di merito attenuto a questi principi, il ricorso deve essere accolto e l'impugnato provvedimento deve essere cassato. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate tra le parti.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000. Il Presidente UfuasRosmio be usКорио Il Consigliere estensore Фернанintham mans 5 % ееее IL COLLAPO T DI CANCELLERIA Deposi t in Cancelleria 7 FEB. 2001 oggi, ABORATORE A EM 1 7 R DI CANCELLERIA B F