Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il Tribunale annulla l'ordinanza del G.i.p. che disponga, in assenza della convalida dell'arresto, l'applicazione di una misura cautelare personale (nella specie obbligo di presentazione alla polizia giudiziari) per reati puniti con pene inferiori a quelle previste dall'art. 280 cod. proc. pen., posto che il potere cautelare eccezionale riconosciuto al giudice della convalida dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen. e cioè l'applicazione di una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti previsti dal summenzionato art. 280, è subordinato alla condizione che l'arresto sia convalidato, mentre nel caso in cui la convalida manchi o venga a cadere non vi sono più spazi per eccezioni al principio generale sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 280 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2006, n. 22354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22354 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 08/06/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 878
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 8761/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
avverso l'ordinanza pronunciata, ex art. 309 c.p.p., il 31.1.2006 dal Tribunale di Torre Annunziata;
nei confronti di;
RD SA, nata a [...] il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
udito il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, investito della richiesta di riesame avanzata da SA RD, annullava l'ordinanza 10.1.2006 del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata al SA la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per i reati di lesioni (aggravate ai sensi dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 10) e tentata violenza privata.
A ragione della propria decisione il Tribunale del riesame osservava che entrambi i reati erano puniti con pene inferiori a quelle indicate dall'art. 280 c.p.p. quali condizione per l'applicabilità delle misure coercitive, mentre la circostanza che il Giudice delle indagini preliminari non avesse convalidato l'arresto, ritenendo insussistente lo stato di flagranza o di quasi flagranza escludeva l'operatività della speciale previsione dell'art. 391 c.p.p., comma 5. 2. Ricorre il Pubblico ministero che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato premettendo che al SA era stato attribuito il reato di cui all'art. 582 c.p. e 61 c.p., comma 1, n. 10, per avere picchiato, il giorno 8.1.2006, il Dott. Barone Luca, cardiologo dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni;
con l'aggravante dell'essere stato detto fatto commesso nell'esercizio delle funzioni della persona offesa pubblico ufficiale e con la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 1, n. 1, come novellato dalla L. n. 251 del 2005. 2.1. Ad avviso del ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe violato il dettato dell'art. 391 c.p.p., comma 5, che derogherebbe alla regola dettata dall'art. 280 c.p.p. in tutti i casi in cui la misura cautelare deve essere applicata all'esito del procedimento di convalida dell'arresto a prescindere dall'esito, positivo o negativo, della convalida stessa, attesa la più volte affermata "autonomia" tra giudizio di convalida e ordinanza di applicazione della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il secondo periodo dell'art. 391 c.p.p., comma 5 consente, per quanto qui interessa, l'applicazione di una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. "quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti di cui all'art. 381 c.p.p., comma 2". Il potere cautelare "eccezionale" così riconosciuto al giudice della convalida è perciò collegato non all'iter procedimentale seguito, la cui attivazione dipende da scelta discrezionale ed autonoma della Polizia giudiziaria, ma all'arresto: dunque il suo esercizio può dipendere solamente dalla legittimità di questo.
1.2. Una diversa interpretazione trova peraltro ostacolo, oltre che nel chiaro tenore testuale della norma, soprattutto nel rilievo che se si ammettesse che l'art. 391 c.p.p., comma 5, consente l'applicazione di misure cautelari personali per reati puniti con pene edittali inferiori a quelli previsti in via generale dall'art. 280 c.p.p. anche nelle ipotesi in cui l'arresto non è convalidato perché la Polizia giudiziaria ha illegittimamente esercitato il potere di disporre in via provvisoria restrizioni della libertà personale (fuori cioè dei casi e dei modi tassativamente predeterminati dal legislatore in diretta applicazione dell'art. 13 Cost.), il superamento dei limiti fissati dal predetto art. 280 c.p.p. - che in attuazione della direttiva 59 della legge-delega (art. 2), rappresentano altrettante deroghe, costituzionalmente ammesse, alla regola generale dell'inviolabilità della libertà personale - resterebbe incontrollabilmente affidato all'arbitrio della Polizia giudiziaria.
Deve dunque convenirsi con l'affermazione di autorevole dottrina che "ove l'arresto sia stato eseguito nella flagranza di reati i cui limiti di punibilità sono inferiori a quelli previsti dall'art. 280 c.p.p. una volta che l'arresto non sia stato convalidato, ovvero la convalida eventualmente disposta venga a cadere, non vi sono più spazi per eccezioni al principio generale sulle condizioni di applicabilità delle misure coercitive di cui all'art. 280 c.p.p.".
1.2. Nè ha ragione d'essere invocato il principio della "autonomia" tra convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare, perché siffatta autonomia secondo C. cost. sent. n. 4 del 1992 (richiamata, inesattamente come n. 4 del 1994, da C. cost. ord. n. 148 del 1998) non può che operare fuori "dell'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 391 c.p.p., comma 5, secondo periodo, per la quale la convalida dell'arresto per taluno dei delitti previsti dall'art. 381 c.p.p., comma 2, funge da presupposto necessario per l'applicazione delle misure coercitive al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.".
1.3. D'altronde il medesimo principio è stato chiaramente enunciato, sebbene ad altri fini, dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 17 del 14/07/1999, Salzano, nella quale, rilevandosi come "il P.M. procedente non possa richiedere in via diretta al G.I.P. competente per il procedimento, che a sua volta non può disporla, l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p., non potendo la richiesta essere sganciata dalla misura precautelare convalidata", si sottolineava "l'indissolubile collegamento" con la convalida dell'arresto dell'eccezionale potere di superare i limiti dell'art. 280 c.p.p. riconosciuto al giudice della misura precautelare (punto 5 del Considerato in diritto). Ed è la stessa decisione a precisare che la misura precautelare e quella cautelare, pur se collegate, non sono, è vero, tra loro "in connessione essenziale": eccezion fatta, tuttavia, per "i riflessi della mancata convalida sulla deroga all'art. 280 c.p.p." (punto 6).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006