Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9219 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L , M L A ' A O L 3 S B L E 7 - I E P S D 8 D - I I 1 A N S T 1 ( G N S E I TALIANA O E PUBBLICA E O S P G A I D M G A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E SUPR OGGETTO:9219/01- , O L A T O D T R I A E T ORTE L T R S I I L N D G E E E S D SEZION Q R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.3047/00 Cron. 1138 Grossi Presidente di Sez. Dott. Manfredo Primo Presidente Rep. ff. di Ud. 22.2.2001Francesco Amirante Presidente di Sez.- "T Consigliere Rel. "F Giovanni Prestipino TF Paolo Vittoria " Giovanni Paolini F F Alessandro Criscuolo " "F BE Preden 11 " RI NI CA 11 " BE OL 17 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da LO IO PI, De EO NO, NO GI, BO NA e IM quali eredi di BO PP, AI RI, OR CO, HI NI, Di RO RL, IC TO, ES AN IA, RA ES, DI MA, De IC Giovanni nonché CH NC AU e MI ES quali 74 eredi di MI ON, elett.ti dom.ti in Roma, Via degli Sialoja n. 6, presso lo studio dell'Avv. Teodoro Klitsche De La Grange, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrenti www
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Lesti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente della decisione del Consiglio di per l'annullamento Stato n. 222 del 2.3.1999 (Reg.Ric.n. 6775/96). nell'udienza del 22.2.2001 la relazione della Udita svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni causa Prestipino;
Sentiti gli Avv. Teodoro Klitsche De La Grange e Giorgio Lesti;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 21 marzo 1990 IO PI LO e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe convenivano 2 davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il Comune di Roma e chiedevano che 10 stesso fosse condannato a corrispondere loro la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme loro riconosciute dalla decisione del Consiglio di Stato n. 859 del 1980 e relative ad indennità sostitutive di ferie e festività non usufruite. Instauratosi il contraddittorio, il giudice adito con sentenza del 20 aprile 1996 accoglieva il ricorso. Questa sentenza, impugnata dal Comune di Roma, veniva riformata dal Consiglio di Stato con decisione del 2 marzo 1999, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto nel giudizio di primo grado, in base al rilievo che, ammissibile e fondata essendo l'eccezione dedotta per la prima volta dal Comune di Roma nel giudizio di appello, il credito fatto valere dagli appellati era ormai prescritto. Avverso questa sentenza il LO e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione in base a due distinti motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Roma. I ricorrenti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Con ambedue i motivi dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, 3 i ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all'art. 360, primo sostengono: a) che la pronuncia comma n. 1, c.p.c. e affetta da una insanabile impugnata sarebbe contraddizione perché il Consiglio di Stato, dopo avere correttamente affermato che si era formato il giudicato 859 del 1980, datosulla sua precedente decisione n. che in tale decisione non era stato statuito sui crediti connessi ed accessori relativi alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali "in quanto all'epoca pacificamente ritenuti di competenza l'eccezione di dell'A.G.O.", ha poi accolto prescrizione dedotta dal Comune di Roma, senza accorgersi che, a fronte della pregiudiziale pronuncia emanata sulla giurisdizione, di tale questione, preliminare di merito, doveva essere omesso l'esame; b) che l'assunto, ancorché errato, contenuto nella decisione impugnata, secondo cui i crediti per rivalutazione monetaria e per interessi legali sono autonomi rispetto al credito principale con la conclusione, peraltro parimenti errata, che ne è stata tratta, secondo cui la prescrizione dei medesimi è soggetta ad un regime diverso da quello proprio del credito principale avrebbe dovuto indurre il giudicante non tanto а pronunciare sul merito della 4 controversia, quanto a declinare la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha più volte affermato, poiché il ricorso per cassazione avversO le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solamente qualora vengano dedotti motivi inerenti alla giurisdizione, il è circoscritto sindacato della Suprema Corte all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, e cioé all'eventuale esistenza di vizi che attengono all'essenza della funzione, rimanendo escluso ogni controllo sul modo di esercizio della funzione medesima (cfr., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 19 febbraio 1999 n. 86, Cass. Sez. Un. 26 marzo 1997 n. come espressione di un indirizzo risalente nel 2667 e, tempo, Cass. Sez. Un. 21 aprile 1976 n. 1386). Pertanto, il ricorso per cassazione che abbia per oggetto la deduzione di eventuali errori commessi dal Consiglio di Stato,(asseritamente) nell'attività posta in essere per giungere alla decisione finale o in sede di ragionamento contenuto in tale decisione, deve essere dichiarato inammissibile. Nella specie, come risulta dalla decisione emessa e dalla motivazione che la sorregge, il Consiglio di Stato, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione che 5 era stata dedotta dal Comune di Roma, ha emesso una pronuncia sul merito della controversia e non ha affatto ritenuto (non essendo stata emanata una pronuncia in via pregiudiziale, né esplicita né giurisdizione implicita, in tal senso) che la appartenesse al giudice ordinario: né, come è ovvio, per sostenere il contrario, possono valere singole frasi estrapolate dalla suddetta motivazione al di fuori dal suo intero contesto. D'altra parte, alla stregua dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza e come pure finiscono con il riconoscere i ricorrenti, le controversie aventi per oggetto gli accessori sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti debbono essere decise dal giudice che ha cognizione sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, sotto questo profilo e atteso il tempo cui si riferiscono i fatti oggetto del giudizio (v. l'art. 45, diciassettesimo comma, d.l. 31 marzo 1998 n. 80), non potrebbe, in astratto, nemmeno essere sindacata l'implicita pronuncia, affermativa della giurisdizione, contenuta nella decisione impugnata. Da questi rilievi risulta che entrambi i motivi dedotti nel ricorso per cassazione non possono essere esaminati nel merito, giacché gli stessi, lungi dal prospettare una questione inerente ai limiti esterni della giurisdizione del giudice che ha emanato la denunciano pretesi errori didecisione impugnata, diritto e vizi logici che inficerebbero il ragionamento posto in essere dal Consiglio di Stato per pervenire alla suddetta decisione;
con la conseguenza che il ricorso, in applicazione dei principi di diritto sopra indicati e come bene deduce il resistente, deve essere dichiarato inammissibile. Per il principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., i ricorrenti debbono essere condannati, in solido, a pagare le spese e gli onorari di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, al Comune di Roma le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 190.000 H oltre a L. 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001 Il Presidente: Il Consigliere estensore:Nim efion que from айSa ve * Collaboratore di Cancellerfe Depositato in Cancelleria 6 LUG. 2001 Roma, lì 7 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D