Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 8 6 6 0 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORIE SUP SA ONE Oggetto Esecuzione in SEZIONE SECONDA CIVILE FORMA SPECIFICA O RECESSD Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente GAROFALO R.G.N. 18344/98 Dott. Gaetano 3369 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. 601 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Ud.17/10/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rel. Consigliere - Richiesta copia studio dal Sig... IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 6000 9 FEB. 2001 SENTENZA CANCELLIERE sul ricorso proposto da: IA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 3000 G ANTONELLI 15, presso lo studio dell'avvocato OBERDAN CANCELLERIA SCOZZAFAVA TOMMASO, che lo difende, giusta delega in atti;
CG069367
- ricorrente -
CG069368
contro
LE NO ED ER, ER GA N.Q. eredi legittim di ER NA, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA ALESRO SERPIERI 8, presso lo studio $ _ UFFICIO COPIE 2 dell'avvocato BOVE VINCENZO, che li difende, giusta Richiesta copia studio 2000 dal Sig. BOVE delega in atti;
1668 per diritti L. ☑☑000 il 1.6 MAG. 2001.. CANCELLIERE -1- - controricorrenti nonchè
contro
ER IU, N.Q. EREDE di ER NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESRO SERPIERI 8, difeso dall'avvocato BOVE VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2717/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Tommaso OBERDAN SCOZZAFAVA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Vincenzo BOVE, difensore del ' resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. LIRE 1500 CANCELLE 0881107 0881106 0881108 -2- 0881109 Svolgimento del processo Con atto notificato il 31/7/1986 MI DR esponeva che, con con- tratto del 24/2/1986 stipulato con DO RR, esso istante aveva com- promesso l'acquisto di un locale, con annessa cantina, sito in Roma alla via della Croce 5, per il prezzo di £ 600.000.000 a fronte del quale aveva ver- sato £200.000.000 a titolo di caparra confirmatoria impegnandosi al saldo, da effettuare al rogito, quanto a £ 200.000.000 in contanti e quanto al resi- duo mediante trasferimento della proprietà di un immobile ad uso negozio ubicato in via delle Medaglie d'Oro 40/E. Poiché il promittente venditore si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo, il MI lo conveniva in giudizio affinché al preliminare fosse data esecuzione mediante sentenza ex articolo 2932 c.c. Il convenuto, costituitosi, opponeva che il locale in permuta mancava dei requisiti igienici indispensabili all'uso di esercizio commerciale. Il RR, pertanto, chiedeva che del contratto 24/2/1986 fosse dichiarata la risoluzio- ne per inadempimento dell'attore. L'adito tribunale di Roma, con sentenza 6/8/1991, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti e condannava il RR alla restituzione della somma di £ 200.000.000 ricevuta a titolo di caparra. Avverso la detta sentenza il MI proponeva appello. RR DO resisteva al gravame e, mutata l'originaria domanda di risoluzione in quella di recesso, svolgeva appello incidentale affinché fosse dichiarata legittima la ritenzione della somma ricevuta a titolo di caparra. Dopo il decesso del RR si costituivano i suoi eredi. 3 La corte di appello di Roma, con sentenza 16/9/1997, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, dichiarava legit- timo il recesso operato da RR DO e dichiarava legittima la riten- zione della caparra. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità, osservava: che, come testualmente si desumeva dalla scrittura del 24/2/1986, le parti avevano individuato l'oggetto della permuta in un “locale ad uso negozio" e non già, come dedotto dal MI, in un locale non "idoneo ad esercitare l'attività commerciale"; che la volontà dei contraenti era orientata nel senso che il negozio oggetto del trasferimento fosse tale da poter essere usato secondo la sua naturale destinazione di eser- cizio di una qualsiasi attività commerciale senza alcun specifico riferimento ad attività previste da particolari tabelle merceologiche;
che il locale offerto in permuta non presentava i requisiti promessi essendo del tutto inidoneo a conseguire una legittima autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di una qualsiasi attività commerciale;
che ciò si desumeva dalla dichiarazio- ne della U.S.L. RM del 26/5/1986; che integrava pertanto inadempimento contrattuale la pretesa avanzata dal MI di far luogo all'adempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo attribuendo valore solutorio all'offerta di un bene avente caratteristiche difformi da quelle promesse e fissate nel preliminare;
che andava di conseguenza dichiarata la legittimità del recesso operato dal RR e della connessa ritenzione della caparra. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da DR MI con ricorso affidato a due motivi. Gli eredi di Leo- nardo RR hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno de- positato memorie. 4 Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso risulta articolato sulle seguenti due censure: A) Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di merito ha accolto l'appello incidentale del RR sulla base della presunta mancanza, in capo all'immobile offerto in permuta, dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di cui alla Tab. Merc. I ( vendita di alimenti ). Tale conclusione è però contrad- detta dalla stessa sentenza secondo la quale l'immobile oggetto della per- muta, per espressa volontà delle parti, consisteva in un locale ad uso nego- zio. Pertanto le parti avevano previsto che l'immobile fosse destinato ad una qualsivoglia attività commerciale per cui esso MI deve essere conside- rato adempiente atteso che - nella detta ipotesi - l'unico requisito richiesto dalla legge è solo l'accatastamento sotto la categoria C1 non esistendo una normativa generale che stabilisca, per gli immobili ad uso commerciale, re- quisiti di carattere sanitario. B) Omessa considerazione delle prove. Ad avviso del ricorrente la corte di appello ha considerato l'unico documento non rilevante ( ossia la dichia- razione della U.S.L. Rm 17 del 26/5/1985) mentre ha omesso di prendere in esame la documentazione prodotta da esso MI comprovante l'idoneità del locale per uso negozio. Con il secondo motivo di ricorso il MI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1476, 1477, 1479 e 1489 c.c. nonché dell'articolo 15 della legge 327 del 1980. Sostiene il ricorrente che, come risulta dimo- strato, il bene da permutare era idoneo all'uso convenzionalmente stabilito 5 (uso negozio ) e nessuna altra destinazione era stata convenuta. Pertanto la corte di appello, nel ritenere che esso MI fosse tenuto a permutare un immobile con una destinazione ( vendita di carni ) non concordata, ha gra- vato il venditore di obblighi che nessuna disposizione normativa prevede. Tale aberrazione giuridica è il frutto della sovrapposizione operata dai giu- dici del merito dell'uso del negozio con l'attività di vendita di carni. Da questo falso ed errato presupposto la corte territoriale ha fatto assurgere una norma del tutto speciale ( di cui all'articolo 25 legge 327/1980 ) a regola generale riferibile anche all'ipotesi di vendita di locali a mero uso negozio. Nella specie, invece, il venditore non aveva altri obblighi oltre quello dell'accatastamento nella categoria C1. La corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed interdipen- denti e risolvendosi tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospetta- zione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie con riferi- mento, in particolare, all'individuazione delle caratteristiche del bene im- mobile offerto in permuta dal MI - che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se, come appunto nel caso in esame, sufficiente ed esente da vizi logici e da er- rori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che con- senta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. 10 E' del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice del merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalle parti. Si ha poi motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudi- ce del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero in caso di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ra- tio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni delle parti sul valore e sul significato attribuito dal giudice del merito agli elementi delibati. Nella specie la decisione di cui si chiede l'annullamento è del tutto cor- retta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. La corte di appello ha proceduto ad un attento, approfondito e meticoloso esame sia di quanto dedotto dalle parti sia delle risultanze istruttorie. La corte territoriale ha fatto puntuale riferimento ai fatti di causa tenendo conto, in particolare, dei termini concreti dell'accordo raggiunto dalle parti, di quanto testualmente desumibile dal contratto in questione in ordine all'individuazione del bene oggetto della permuta ( “locale ad uso negozio") e dal contenuto della dichiarazione della U.S.L. RM 17 circa l'inidoneità del locale in questione ad ottenere l'autorizzazione amministrativa "per lo svol- gimento di una qualsiasi attività commerciale". All'esito dell'esame dei detti fatti di causa la corte di merito - dopo aver posto in evidenza che la 7 volontà negoziale dei contraenti “era orientata nel senso che il negozio og- getto del trasferimento in permuta fosse tale da poter essere usato secondo la sua naturale destinazione di esercizio di una qualsiasi attività commerciale" è giunta alla conclusione che il locale offerto in permuta non aveva i re- quisiti promessi e che tale conclusione non era contraddetta dalle prove of- ferte dal MI ( interrogatorio formale del RR e deposizioni dei testi escussi). E' appena il caso di rilevare in proposito che la corte di appello non ha affermato come invece sostenuto dal MI nel primo motivo di ricorso -- che l'immobile promesso in permuta era privo “dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di cui alla Tab. Merc. I ( vendita di alimenti, nel nostro caso carni )". La corte distret- tuale ha solo affermato che il "locale ad uso negozio" oggetto della permuta - che doveva "presentare le qualità minime compatibili con le indicazioni funzionali indicate in contratto" e che non era stato offerto in permuta "come idoneo agli impieghi di cui alla tabella merceologica I". -era privo dei requisiti promessi non potendo essere usato per l'esercizio "in una qual- sivoglia attività commerciale, senza alcuno specifico riferimento ad attività previste da particolari tabelle merceologiche". Il giudice di secondo grado è giunto alle dette conclusioni attraverso un ragionamento ineccepibile, dando conto delle proprie valutazioni ed espo- nendo le ragioni del suo convincimento con argomenti adeguati e coerenti. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggio- re o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò 8 comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere in- gresso nel giudizio di cassazione. Del tutto insussistenti sono pertanto le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella inecce- pibilmente effettuata dal giudice del merito. Deve inoltre evidenziarsi che il ricorrente, con la tesi concernente gli er- rori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa con riferimento al contenuto della sopra citata dichiarazione dell'USL RM 17, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sen- tenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le ri- sultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come nella specie ) al fatto che sa- rebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accerta- mento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604 ). Le censure mosse dalla ricorrente, infine, non sono meritevoli di acco- glimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Il ricorso è infatti carente per non aver il MI riportato e precisato il contenuto specifico e completo della prodotta documentazione, generica- mente indicata in ricorso, che sarebbe stata ignorata dalla corte di appello e che comproverebbe “l'idoneità del locale per l'uso negozio". Tale omissio- 9 ne non consente né di ricostruire il senso complessivo delle prove docu- mentali genericamente richiamate nelle censure in esame né di verificare l'incidenza causale del lamentato difetto di motivazione (in quanto omessa, o insufficiente o contraddittoria ) e la decisività delle prove non ( o mal ) considerate in quanto relative a circostanze tali da poter indurre ad una solu- zione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronun- cia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risul- tanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultan- ze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. In proposito occorre ribadire che per poter configurare il vizio di motiva- zione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rap- porto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la solu- zione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Pertanto, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea va- lutazione delle risultanze probatorie e delle circostanze di fatto acquisite al processo, ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto completo di dette risul- tanze probatorie e circostanze di fatto indicando le ragioni del carattere de- cisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il MI non ha ot- temperato al detto onere. 10 Deve inoltre evidenziarsi che dalla motivazione dell'impugnata sentenza ( i cui tratti salienti sono stati riportati nella parte narrativa che precede ) ri- sulta chiaro come il giudice di appello, nel porre in risalto gli elementi favo- revoli alla tesi degli eredi RR, abbia implicitamente espresso una valuta- zione negativa per quelli prospettati a sostegno della tesi contraria. Il giudice del merito è poi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stes- so, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari 60000 elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza 310.000 un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché ( come appunto nella specie ) risulti logico e coe- rente il valore preminente attribuito, sia pur per implicito, a quelli utilizzati. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 223500, ol- tre lire 8.000.000 a titolo di onorari. Roma 17 ottobre 2000 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLITRE C1 Faolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA lozco - 9 FEB. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 11 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 3 MAG.ROMA Serie 4 Registrato in data 20573 versate 5. 310.000 al n trecentodiecimila - (lire p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Crea DIFILIPPO) 130 0 Il Responsabile Servizio iudiziari (Dr. M. ACC 2 A M