Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo - costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria); ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva, spetta non già alla ASL subentrante, bensì alla USL soppressa, ovvero alla Regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA DI, VA LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VILLA DI LUCINA 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA ORSINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO CALCAGNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
USL/1 PRAIA A MARE, in persona del suo direttore generale Dott. Salvatore Di Giosa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, difesa dall'avvocato UGO ITALO VETERE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 258/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 02/02/99 e depositata il 20/04/99 (R.G. 284/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Ugo Italo VETERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del controricorso ed il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 1^ giugno 1982 IN NZ e IN VA convenivano davanti al Tribunale di Paola la U.S.L. n. 1 di Praia a Mare per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'imperizia del dottor RC RI e delle carenze organizzative dell'ospedale civile di Praia a Mare, esponendo che la VA, sottoposta a taglio cesareo, aveva partorito un feto morto e le erano stati asportati l'utero ed entrambe le ovaie. Costituitasi la parte convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 25 febbraio 1992, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di L. 101.000.000 in favore della VA e di L. 10.000.000 in favore del NZ, oltre interessi e spese di lite. Proposto appello dalla U.S.L. n. 1 di Praia a Mare e costituitisi i coniugi NZ-VA, la Corte di appello di Catanzaro, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, ha, con la sentenza depositata il 20 aprile 1999, rigettato la domanda degli attori. La Corte ha, innanzitutto, respinto l'eccezione di nullità di detta consulenza tecnica di ufficio e, nel merito, ne ha condiviso le conclusioni di assenza di colpa del dott. RI e della struttura sanitaria.
Avverso la sentenza della Corte di appello IN NZ e IN VA hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui ha resistito con controricorso l'Azienda sanitaria n. 1 di Paola, qualificandosi come "succeduta alla U.S.L. n. 1 di Praia a Mare". Motivi della decisione
Il controricorso dell'Azienda Sanitaria n. 1 di Paola è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato a partecipare al presente giudizio che, neì gradi di merito, si è svolto neì confronti di altro soggetto, e cioè della U.S.L. n. 1 di Praia a Mare, a cui anche il ricorso per cassazione è stato notificato.
Come hanno già affermato le Sez. un. di questa Corte (sentenze 6 marzo 1997 n. 1989; 26 febbraio 1999 n. 102; 30 novembre 2000 n. 1237), per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali si è realizzata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle UU.SS.LL., attraverso la creazione, nell'interesse delle stesse Regioni, di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria). Ed invero, secondo l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle nuove Aziende unità sanitarie locali, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestionì pregresse delle Unità sanitarie locali. Consegue che tale fenomeno successorio va inquadrato nell'ambito dell'art. 111 c.p.c., onde il processo instaurato neì confronti di una U.S.L.
prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, e la legittimazione processuale spetta non alla Azienda subentrante, bensì alla U.S.L. soppressa (la cuì soggettività, come si è detto, continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria) ovvero alla Regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare (art. 111, terzo comma, c.p.c.).
2 - Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo la "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 24 Cost.", lamentano che la sentenza impugnata si è fondata esclusivamente sulla consulenza tecnica disposta in appello ed ha ignorato la consulenza disposta nel giudizio di primo grado e le critiche del consulente di parte alla seconda consulenza di ufficio.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c.", sostengono che erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato la loro eccezione di nullità della consulenza tecnica effettuata nel giudizio di appello, essendo stata tempestiva la loro nomina del consulente di parte, effettuata nel termine prorogato dal giudice.
3 - Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile per il mancato deposito, da parte del difensore dei ricorrenti, dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, secondo la prescrizione imposta dall'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.. Ed invero nella nota di deposito in cancelleria del ricorso, redatta in data 10 maggio 2000, è cancellata, nell'apposito modulo, la predisposta dicitura "n.
6 - istanza ex art. 369 c.p.c. in duplo". Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Sez. un. 18 marzo 1999 n. 145), il mancato deposito dell'istanza prevista dall'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità, rilevabile di ufficio, del ricorso per cassazione, qualora il fascicolo non risulti comunque acquisito e la sua consultazione appaia indispensabile ai fini della decisione di questa Corte, in dipendenza del contenuto del motivo di ricorso. Nel caso di specie, l'inesistenza del fascicolo di ufficio del giudizio di appello impedisce di esaminare i verbali di udienza e la relazione del consulente tecnico di ufficio, onde non può accertarsi se detta consulenza tecnica sia o meno nulla in relazione alla data di nomina del consulente tecnico di parte (secondo motivo del ricorso), ne' può valutarsi la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione al contenuto della detta consulenza tecnica (primo motivo del ricorso).
3 - Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. L'inammissibilità del controricorso comporta che non sussistono spese del giudizio di cassazione da porre a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002