Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10730
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Sentenza 23 luglio 2002

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A norma dell'art. 6 legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neo - costituite aziende sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria); ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva, spetta non già alla ASL subentrante, bensì alla USL soppressa, ovvero alla Regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10730
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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