Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2012, n. 17396
CASS
Sentenza 27 febbraio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Commentari5

  • 1Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo di
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …

     Leggi di più…

  • 2Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacenti
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 3L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramica
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023

    Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …

     Leggi di più…

  • 4La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

     Leggi di più…

  • 5| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 20 febbraio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2012, n. 17396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17396
Data del deposito : 27 febbraio 2012

Testo completo