Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12046 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DE POP OIT IANO12046/02 REPUBBLICA 6 8 E A 9 I 1 N / R O 4 I / 5 A Z 6 . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 2 A N . U R - R T . B Oggetto F S I B . I . D R G L T E L L SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria R A D . I B A S A A D N I T E R S mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E 1 E I T 3 1 A T N E . A S N E M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 1 Presidente R.G.N. 21535/99 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Cron. 29656 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Consigliere Ud.07/02/02 Dott. Nino FICO Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO, ET AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LETIZIA, difesi dall'avvocato ATTILIO CECCHINI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 744 avverso la sentenza n. 94/99 della Commissione -1- tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LETIZIA (con delega), che dichiara di rinunciare ai termini dell'avviso di udienza e chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle Imposte Dirette dell'Aquila accertava un maggior reddito per l'anno 1989 dei redditi di impresa dichiarati dalle società "Centro abbigliamento di NA BE e C. s.a.s." e "NA EZ e C. s.a.s." di cui i coniugi NA BE e AR DI erano compartecipi nella misura percentuale del 50% ciascuno;
riteneva, peraltro, che anche i redditi così determinati non corrispondessero alla reale capacità contributiva dei contribuenti, e procedeva perciò nei loro confronti con accertamento sintetico, rettificando in L.61.050.000 per ciascuno i redditi dichiarati dai due coniugi per il corrispondente periodo di imposta. Questi ultimi impugnavano, e la Commissione Tributaria provinciale accoglieva in parte il loro ricorso determinando i redditi dei soci in proporzione a quello delle società, senza pronunziarsi, peraltro in merito all'accertamento sintetico. Con sentenza in data 15 giugno / 12 luglio 1999, la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, dopo aver rilevato che erano state confermate le decisioni di primo grado emesse nei confronti delle società, e che pertanto i redditi dei soci ai fini IRPEF andavano determinati in conformità a quelli accertati, ai fini ILOR, nei confronti delle società partecipate, riteneva legittimo l'accertamento sintetico in relazione ai modesti redditi dichiarati dai due coniugi ed alle capacità di spesa manifestate invece dai medesimi. Riteneva peraltro che l'accertamento sintetico dovesse essere riferito soltanto ad una parte dei beni tenuti in considerazione dall'Ufficio, e riduceva i redditi accertati a L.53.040.000 per ciascuno dei due contribuenti, confermando per il resto la pronunzia di primo grado.
2. Con ricorso notificato (nat ure), a mezzo del servizio postale, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 5 novembre 1999, hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti NA BE e AR DI. I ricorrenti espongono come motivo di impugnazione quello di violazione ed erronea applicazione dell'art.38, quarto comma, e di difetto assoluto di motivazione in relazione all'art.2, secondo comma, del D.P.R. n.600 del 1973, nonché di errato riferimento per quanto riguardava le modalità di calcolo del reddito presuntivo.
3. In data 17 giugno 2000 (e pertanto fuori del termine stabilito l'Amministrazione Finanziaria ha presentato breve atto con cui chiedeva di essere sentita in sede di discussione orale. chiedeva Meette del risorse) MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la violazione dell'art.38, quarto comma, del D.P.R. n.600/1973, in relazione all'art.2, 2° comma, dello stesso decreto, ed il relativo difetto di motivazione, in ordine alla asserita illegittimità, nella fattispecie in esame, dell'accertamento effettuato mediante metodo sintetico sulla base della disponibilità di beni (mobili ed immobili) ritenuti indicativi della capacità contributiva dei ricorrenti stessi, senza tener conto del fatto che tale metodo è "straordinario” e non "concorrente" con quello analitico. l'inammissibilità Si deve rilevare preliminarmente dell'attività difensiva svolta dall'Ufficio a mezzo di un documento intitolato "atto di costituzione", in quanto quest'ultimo non è legislativamente previsto nel giudizio di cassazione, ed è, comunque, al di fuori delle formalità procedurali stabilite per la parte contro cui il ricorso è diretto e che intende contraddire: l'art.370 c.p.c. prevede, in proposito, unicamente la notifica del controricorso entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale.
2. Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. L'art.38 prevede, infatti, che, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, l'Ufficio possa determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile, e risultante dalla dichiarazione analitica, è inferiore a quello attribuibile al contribuente. Premesso, perciò, che l'Amministrazione ha il potere di procedere al cosiddetto accertamento sintetico mediante la rideterminazione del reddito complessivo del contribuente attraverso i cosiddetti indici di spesa, ai quali viene attribuito un valore reddituale, deve osservarsi che, nella presente fase di legittimità, occorre unicamente valutare se i predetti "elementi e circostanze di fatto certi" siano stati compiutamente esaminati dal Giudice di merito e se quest'ultimo ha già evidenziato tutto ciò attraverso una motivazione logica e sufficiente.
3. Nel caso di specie la Commissione Regionale ha rilevato, con logiche e sufficienti argomentazioni e con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, un divario tra i modesti redditi dichiarati dai contribuenti e la capacità di spesa manifestata da essi "mediante il possesso ed il godimento di beni indicativi di capacità contributiva ed il versamento di rate di mutuo pagate”. Inoltre, sempre con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, la Commissione Regionale ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non abbiano fornito la prova contraria prevista dall'art.38, 6° comma, del D.P.R., in base al quale è consentito al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte dai redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
4. Il ricorso, dunque, è infondato, e va respinto. Il mancato svolgimento di idonea attività difensiva da part dell'Amministrazione intimata comporta l'insussistenza spese suscettibili di rifusione su cui la Corte debt provvedere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002 A Presidente Il Consigliere estensore Francesco Cristarella Oristano) (dr Stefano Monaci) wells One IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA LD Casano Oggi 9 AGO 2002 IL CANCELLIERE C1 A LD Casano صمي م