Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 68728 * E N IO 6/5/84 04445 / 03 Z A R REPUBBLIC T IS G S E IE R IN NOME DEL PO U A . 159 Q D IN E N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N 2 Oggetto E S lesse E (Art.
2-peinpries SEZIONE TRIBUTARIA + ella |d.l.u.564/94 d • Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4475/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente 10158 Cron. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 27/09/02 DI PALMA Rel. Consigliere Dott. Salvatore GIANCOLA Consigliere 0 .4 Dott. RI Cristina ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 68778 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFFICIO DEL REGISTRO DI BARLETTA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE 2002 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
3401 ricorrente
contro
NO MA IA, GR TO, RA IU;
intimati avversO la sentenza n. 43/99 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 24/03/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/09/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge n. 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con atto pubblico, registrato a Barletta il 9 marzo 1993, PE IN alienò а TO GR IA e RI AR Di ON un immobile sito in Bar- letta al prezzo di £.45.000.000; che nell'atto le parti chiesero di avvalersi del- la disposizione di cui all'art.12 del d.l. n.70 del 1988, conv., con mod., nella legge n.154 del 1988; che l'Ufficio del Registro di Barletta, con avvi- n.931V000941, notificato a tutte le parti, liquidò So le imposte dovute sulla base dell'accertata rendita ca- tastale;
N che, con distinti ricorsi alla Commissione tribu- taria di 1° grado di Trani, il IN, il GraIA e la Di ON impugnarono il predetto avviso, chiedendone l'annullamento sia per motivi formali, sia per ragioni di merito;
che, pendenti i giudizi, i ricorrenti fruirono definizione delle liti ai sensi dell'art.
2- della quinquies del d.l. n. 564 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 656 del 1994; che, con distinte ordinanze nn.103 e 383 del 14 febbraio e del 13 aprile 1995, il Presidente della Com- missione adita dichiarò l'estinzione dei giudizi;
che, con successivi atti dell'8 luglio 1995, no- tificati ai ricorrenti, l'Ufficio del Registro di Bar- letta instò per la revoca delle ordinanze di estinzio- ne, sostenendo che, nella fattispecie, non sussistevano l'applicazione dell'art.
2-quinquies i presupposti per cit.; - che la Commissione adita, riuniti i ricorsi, con decisione n.30/96 del 9 marzo 1996, respinse la domanda di revoca delle ordinanze di estinzione proposta dall'Ufficio, che confermò; che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stettero il GraIA e la Di ON, la Commissione tri- butaria regionale di Bari, con sentenza n.43/99 del 24 3 marzo 1999, rigettò il gravame, confermando la decisio- ne di primo grado ed affermando l'applicabilità alla fattispecie della definizione delle liti prevista dall'art.
2-quinquies; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che PE IN, TO GraIA e RI AR Di ON, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti, né hanno svolto attività difensiva. che il ricorso è stato assegnato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.l della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione art.
2-quinquies della legge 656/94 e 12 del d.l. 70/88 convertito con legge 154/88. Erroneità e contraddittorietà della motivazione"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, insistendo nella tesi della inapplicabilità alla fattispecie dell'art.
2- quinquies cit.; che il ricorso è manifestamente fondato;
4 che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.14244 del 2000, 15933 del 2000 e 268 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'atto di liquidazione conseguente al procedimento per l'attribuzione della rendita catastale di cui con mod.,all'art. 12 del d.l. n.70 del 1988, conv ., nella legge n.154 del 1988 non costituisce atto di imposizione o di irrogazione della sanzione, bensì atto che si limita ad applicare un'imposta per il valore del bene, calcolato senza nessuna discrezionalità sulla ba- se dell'attribuzione della rendita catastale operata dall'ufficio tecnico erariale, con il quale non si esercita alcun potere di accertamento, ma si effettua semplice attività di informazione frutto di semplice calcolo matematico in forza di criteri e tabelle prede- terminate, sollecitata dallo stesso contribuente;
con la conseguenza che а tale atto non è applicabile il condono per le liti fiscali pendenti ai sensi dell'art.
2-quinquies del d.l. n.564 del 1994, introdot- to dalla legge di conversione n. 656 del 1994; 1 che si che, pertanto, la sentenza impugnata fonda su principi di diritto opposti a quelli qui riba- diti, senza aggiungere argomentazioni nuove che possano indurre a mutare orientamento deve essere annullata;
5 che, peraltro, la relativa causa deve essere rin- viata ad altra sezione della Commissione tributaria re- gionale della Puglia per l'esame e la decisione dei mo- tivi formali e di merito, dedotti dagli originari ri- correnti nei ricorsi introduttivi del presente giudizio contro l'avviso di liquidazione impugnato, nonché per la regolazione delle spese della presente fase del giu- dizio stesso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale della Puglia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 27 settembre 2002 Palma Francesc Cristarella Orestanoமா திரிய Il rel. ed est. Il Presidente alvatore Спива очит CANCELLIERE C1 Aumalelo 'Galore CANCELLERIA DEPOSITAT 26 MAR. 2003 рибов Сасоль Oggi. IL CANCELLIERE OF