Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO3077 2 LA CORTE SU R IADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 12272/99 .7181 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Ud. 10/12/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: HA LE HA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato RUECA GUALTIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL CORE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA VIADEIDDA LUIGI, elettivamente CORVISIERI 46, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 4898 all'avvocato MARIO GULOTTA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 824/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/01/99 R.G.N. 513/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RUECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 14/30 gennaio 1999 n. 824 il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza del locale Pretore, ha respinto le domande proposte da HA WA
contro
DA UI di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna al pagamento di differenze retributive per superiore qualifica, ritenendo i relativi diritti estinti per rinuncia. Infatti il lavoratore aveva rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: Il sottoscritto LI WA Hasan dichiara di ricevere dalla ditta DA UI Autofficina la somma di L.
2.374.773 a saldo di quanto dovutogli in dipendenza del rapporto di lavoro medesimo intercorso con la suddetta ditta dal 22.11.1994 al 24.6.1996 come risulta dal prospetto di liquidazione. Dà atto che con predetto pagamento la TT ha soddisfatto ogni obbligo contrattuale e legislativo nei suoi confronti per cui egli non ha più nulla a pretendere per qualsiasi titolo 0 ragione, in relazione al rapporto di lavoro stesso, rinunciando ad ogni ulteriori pretese o azioni”. Il Tribunale desumeva la consapevolezza della rinuncia dal tenore letterale, e da considerazioni logiche che essa era cessazione del stata rilasciata quattro mesi dopo la rapporto, dopo l'avvenuta impugnazione del licenziamento, 3 da persona straniera in grado di intendere la nostra lingua, con qualifica operaia di una certa specializzazione. На compensato le spese processuali di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il HA, con unico motivo. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. motivazione insufficiente e contraddittoria in cod. civ.; ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito la volontà di rinuncia ad una quietanza а saldo, affidandosi al tenore letterale della stessa, e senza considerare che: la dichiarazione era stata predisposta dal datore di lavoro, come dichiarato incontestatamente dal ricorrente nel corso del suo libero interrogatorio, e da questi fatta sottoscrivere;
il preciso importo, di L. 2.374.773, corrispondente alla busta paga consegnata, denotava che queste erano spettanze per le rese;
l'argomento dell'avvenuta impugnazioneprestazioni del licenziamento è ambivalente, perché proprio per questo la volontà di rinunciarvi avrebbe dovuto essere menzionata. 4 Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel ritenere che la dichiarazione del lavoratore che dà atto di aver ricevuto una determinata somma а totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, costituisce, di norma, una mera dichiarazione di scienza o di opinione (cosiddetta quietanza a saldo o liberatoria) e può assumere il valore negoziale di una rinunzia solo se esprima, alla stregua del contesto in cui si è estrinsecata e di circostanze desumibili anche "aliunde", la volontà di Asy privarsi di diritti specifici e determinati, determinabili, dei quali il lavoratore rinunziante abbia piena e chiara consapevolezza (Cass. 13-12-1999 n. 13975; Cass. 4-5-1999 n. 4442; Cass. 13-06-1998 n. 5930; Cass. 9- 12-1992 n. 12983). Tale giurisprudenza va condivisa e ribadita, perché fondata sulla tutela costituzionale e codicistica dei diritti inderogabili del lavoratore. Da sempre la giurisprudenza di questa Corte afferma che il sancito dall'art 36 della Costituzione sulla principio è assoluto e inderogabile (Cass. 8 retribuzione giusta giugno 1963 n. 1787). 5 T S E il testo originario dell'art. 2113 del codice civile, ancor prima delle modifiche apportate dall'art. 6 Legge 20 maggio 1970, n. 300, accomunava in un unitario regime le rinunzie e le transazioni dei diritti inderogabili del lavoratore, comminandone 1'invalidità. La giurisprudenza interpretato unitariamente la di questa Corte ha che nella sua previsione non disposizione, affermando rientrano le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore, contenenti una dichiarazione generica di rinuncia а qualsiasi ulteriore diritto, perché tale dichiarazione può assumere il valore di rinuncia о di transazione, che il Key lavoratore abbia l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che laessa sia stata rilasciata con consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (Cass. 11-07- 2001 n. 9407; sent. n. 7306 del 25-07-1998, sent. n. 12374 del 05-12-1997). 6 A tali principi, la cui lesione implicitamente il ricorrente denuncia, non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale non ha individuato i diritti specifici ai quali il lavoratore avrebbe inteso e determinati ed ha desunto la volontà di rinuncia da rinunciare, circostanze inadeguate, con motivazione di cui fondatamente il ricorrente denuncia l'insufficienza. E pur costituendo la interpretazione della dichiarazione una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, essa censurabile in sede di legittimità se non correttamente motivata. La motivazione della sentenza impugnata non sfugge alle Aze censure del ricorrente. Già il testo del documento, che il Tribunale impiega come criterio ermeneutico assorbente (contro il principio di diritto sopra enunciato), rivela che la somma ricevuta dal lavoratore corrisponde esattamente alle spettanze retributive indicate nel prospetto di liquidazione, sì da avvalorarne il carattere di quietanza a saldo. Quanto alla manifestazione di volontà di rinuncia che la sentenza impugnata ha ritenuto di reperire nella clausola di stile successiva, non rileva, al fine di desumere la chiara consapevolezza della rinuncia, la qualità di extracomunitario con buona capacità di comprensione della 7 lingua italiana, perché la giurisprudenza di questa corte sopra ricordata si è formata sulla casistica normale dei lavoratori italiani, a prescindere dalle eventuali maggiori difficoltà dei lavoratori extracomunitari. La semplice circostanza che la dichiarazione sia successiva al licenziamento non costituisce elemento logico decisivo per dedurne la volontà di rinuncia alla relativa impugnazione, proprio perché trattasi di diritto specifico e determinato di cui il lavoratore aveva già manifestato la volontà di avvalersi, e che pertanto a maggior ragione andava indicato nell'atto di rinuncia. Azey La sentenza impugnata Va quindi cassata, e la causa Va rimessa ad altro giudice, che si indica nella Corte d'appello di Brescia, il quale deciderà la controversia "laattenendosi al seguente principio di diritto: dichiarazione del lavoratore che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal proprio di norma, una mera datore di lavoro, costituisce, di opinione e può assumere il dichiarazione di scienza valore negoziale di una rinunzia solo se esprima, alla stregua del contesto in cui si è estrinsecata e di circostanze desumibili anche "aliunde", la volontà di privarsi di diritti specifici e determinati, 8 determinabili, dei quali il lavoratore rinunziante abbia piena e chiara consapevolezza". Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese processuali del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 dicembre 2001. Il Presidente Guy I will Il Consigliere Estensore Aldo De Mani IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 MAR, ZUUZ oggi, IL CANCELLIERE ANDE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Lav\quietanza a saldo-rinuncia RG 12272/1999 9