Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
AULA A 0 4 053 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 14604/2000 - Presidente Vincenzo Mileo Natale Capitanio - Consigliere Pasquale Picone relatore * Rep. 66 Cron 9242 Paolo Stile Aldo De Matteis Ud. 30.10.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -Inps- in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- 4258
contro
VE ON, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola Di Rienzo, n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo, che lo difende con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Novara n. 134 in data 23 marzo 2000 (R.G. 680/98); sentiti, nella pubblica udienza del 30.10.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Novara ha rigettato l'appello dell'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta da ON Lavé per l'accertamento del diritto, quale invalido civile ultrasessantacinquenne, alla corresponsione della pensione sociale. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse l'ostacolo del superamento dei limiti di reddito fissati dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969, poiché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1992, dichiarativa della parziale illegittimità del citato art. 26, il parametro reddituale da tenere presente nell'ipotesi, nella specie, di cumulo del reddito ricorrente dell'ultrasessantacinquenne invalido con quello del coniuge, doveva essere individuato dal giudice e, a tal fine, si poteva fare riferimento allo stesso coefficiente riduttivo fissato in materia di conseguimento di assegni familiari per un nucleo composto da due persone, di cui una inabile. 2 La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps con ricorso per un unico motivo;
l'intimato si è costituito mediante deposito della procura speciale al difensore. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1992, nonché vizio della motivazione. Si sostiene che, a seguito della citata sentenza costituzionale, è venuto a determinarsi un vuoto legislativo nella particolare disciplina in esame, precludendo al giudice di sostituirsi al legislatore nel fissare uno specifico parametro reddituale per i soggetti riconosciuti invalidi, parzialmente o totalmente, e riconoscere loro il diritto alla pensione sociale sostitutiva, che altrimenti non spetterebbe, unicamente facendo ricorso ad una disposizione normativa afferente a materia diversa e, come tale, non applicabile in via analogica. La Corte giudica il motivo infondato. La questione del diritto degli invalidi ultrasessantacinquenni alla pensione sociale deve essere risolta alla stregua dello ius superveniens, rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 88. Con tale sentenza si è ritenuta irragionevole la previsione indiscriminata del cumulo del reddito personale con quello del coniuge, stabilito per l'ammissione alla pensione sociale diretta degli anziani, in quanto pone sullo stesso piano coloro che vedono normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e coloro che invece sono divenuti invalidi e non possono di conseguenza attendere con piena autonomia alle attività ed alle occupazioni proprie della loro età. Pertanto, è stato 3 dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 26 1. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dagli art. 3 d.1. 2 marzo 1974, n. 30, conv. dalla 1. 16 aprile 1974 n. 114 e 3 1 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite del reddito, cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato, la cui determinazione va rimessa al legislatore, per la quantificazione del reddito degli ultrasessantacinquenni invalidi, occorrente per l'ammissione alla detta pensione. Non si può dubitare dell'efficacia immediatamente precettiva della sentenza, nel senso che il giudice non può negare automaticamente il diritto ove il reddito cumulato con quello del coniuge sia superiore al limite fissato dalla legge;
ne discende inevitabilmente che, in assenza dell'intervento legislativo di determinazione del limite "ragionevole", è affidato al giudice il compito di decidere la controversia ricercando e individuando il limite reddituale congruo rispetto alla specificità del caso concreto. Diversamente - e a tale risultato condurrebbe la condivisione della tesi dell'Istituto all'intervento del giudice delle leggi verrebbe attribuito l'effetto ricorrente - inammissibile proprio sul piano della compatibilità costituzionale di avere - determinato una, ancorché temporanea, situazione di inoperatività di un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 38, primo comma, Cost., atteso che, da una parte, sarebbe inibito in sede di tutela giurisdizionale di fare applicazione della regola espunta dall'ordinamento e, dall'altra, non potrebbe ugualmente pervenirsi al risultato di accoglimento della domanda giudiziale nell'impossibilità di accertare il richiesto requisito reddituale. Per queste ragioni la giurisprudenza della Corte non ha avuto dubbi nel ricostruire, nel senso sopra precisato, il dato normativo risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 88 del 1992 (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1760; 4 aprile 2001, n. 5010; 25 luglio 2001, n. 10163;5 marzo 2002, n. 3137) dato normativo 4 modificato solo dall'art. 3, comma sesto, della 1. 8 agosto 1995, n. 335, i cui presupposti di applicabilità alla fattispecie sono rimasti estranei alle deduzioni del ricorso. La sentenza impugnata non merita censura neppure nella parte in cui, al fine di individuare il limite di reddito ostativo per i soggetti coniugati, operando un congruo aumento dell'importo che risulta assommando il reddito diretto a quello del coniuge, ha fatto riferimento ai parametri normativamente fissati per il conseguimento degli assegni familiari da parte di un nucleo composto da due persone, di cui una inabile. La correttezza della soluzione, trattandosi di determinazione rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, non può contestarsi obiettando che trattasi di materie aventi una disciplina del tutto diversa e basata su principi propri Non è, infatti, irragionevole - e si tratta dell'unico profilo che può essere sindacato in sede di legittimità - utilizzare un criterio proprio di un istituto previdenziale con funzione assistenziale che fissa determinati limiti reddituali ai fini della concessione di benefici economici, come è stato già, specificamente, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 1760/2000, cit.). Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità perché il resistente, costituitosi mediante deposito della procura, non ha svolto attività difensive.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese dl giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2002. Il Presidente معة معتمدةmain Il Consigliere estensore "phall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 19 MDR. 2003 ogi, CANCELLIEREHelle