Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora venga impugnata una pronuncia con cui il giudice, nel recepire l'accordo delle parti, abbia anche disposto una misura di sicurezza al di fuori dei presupposti di legge, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla predetta, erronea statuizione. (Fattispecie in cui il Tribunale aveva disposto nei confronti del ricorrente anche l'assegnazione ad una colonia agricola, non consentita, invece, poichè la pena concordata rientrava nei limiti di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2016, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
1 1 9 3 4/ 1 6 34 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 297 Paolo Antonio Bruno - Presidente - Sent. n. sez. CC 16/02/2016- Carlo Zaza R.G. N. 45233/2015 Rosa Pezzullo Paolo Micheli - Relatore - Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BA CI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini il 19/06/2015 visti gli atti, il provvedimento sopra indicato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, ed a seguito di udienza di convalida dell'arresto applicava a CI BA ed a RA Del Fonso, su loro richiesta, le pene rispettive di mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 350,00 di multa e di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione ad una ipotesi di concorso in furto aggravato. giudicante disponeva altresì che la BA, ai sensi degli artt. 105 e 216 cod. pen., venisse assegnata ad una colonia agricola per un E 14 periodo di tre anni;
a riguardo, nella motivazione della pronuncia, il Tribunale dava atto essersi trattato di un errore, giacché pure in presenza di un "gremito casellario giudiziale dell'imputata" - doveva ritenersi non esservi i presupposti per l'anzidetta misura di sicurezza.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore della BA, deducendo violazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Nell'interesse della ricorrente si lamenta che il Tribunale riminese risulta avere applicato la misura di sicurezza, sul presupposto di una dichiarata professionalità nel reato da parte della BA, fuori dai limiti dell'accordo intervenuto fra il Pubblico Ministero e la difesa;
si legge nel ricorso che esula dai poteri del giudice, investito di una richiesta ex art. 444 del codice di rito, la facoltà di "alterare" il patto, modificarlo e/o integrarlo, per di più con l'applicazione di una misura di sicurezza, oggetto di esplicita esclusione ex art. 445 cod. proc. pen., a controbilanciare - tra gli altri benefici - la volontaria- rinuncia dell'imputato al principio del contraddittorio nella formazione della prova. Nell'ipotesi in cui il giudice ritenesse di non poter aderire alla richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena, non avrebbe altra scelta se non quella di rigettarla in toto>>. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le parti, nel c.d. "patteggiamento", non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l'accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell'accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti» (Cass., Sez. II, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv 252825); tuttavia, nel caso di specie, la possibilità stessa dell'applicazione di una misura di sicurezza risultava esclusa in radice, stante la misura della pena oggetto dell'accordo negoziale intervenuto fra le parti, non eccedente i limiti fissati dall'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Deve pertanto ribadirsi il consolidato principio secondo cui «in tema di patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base 2 consensuale su cui questo si fonda» (Cass., Sez. II, n. 18044 del 07/04/2004, Pappaterra, Rv 229049; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. VI, n. 39213 del 15/10/2010, Nasri). L'evidente error in procedendo appare peraltro chiaramente ammesso dallo stesso giudicante, come si evince dall'espresso tenore della motivazione della sentenza impugnata, di cui si impone l'annullamento nei limiti di cui al dispositivo. La statuizione relativa all'assegnazione della BA, per tre anni, ad una colonia agricola può essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, risultando come detto, anche per espressa presa d'atto da parte -del Tribunale di Rimini del tutto estranea alla sostanza dell'accordo: tale soluzione, coerente alla previsione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in tema di errore di computo nel trattamento sanzionatorio, è stata già adottata da questa Corte nel caso di una sentenza di patteggiamento dove il beneficio della sospensione condizionale era stato subordinato dal giudicante all'effettivo risarcimento del danno in favore della persona offesa, subordinazione non contemplata nell'accordo intervenuto fra le parti (v. Cass., Sez. IV, n. 31441 del 09/07/2013, Sanzone).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla assegnazione di BA CI ad una colonia agricola, statuizione che elimina. Così deciso il 16/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Paolo Antonio Bruno D Be DEFOMTATA IN CANCELLERIA addi 21 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise озин 3