Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda. (Nella specie il giudice aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione del bene o al risarcimento del danno, integrando l'accordo pattizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 18044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18044 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 533
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 39899/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA LO e IN IT;
avverso la sentenza in data 7.7.2003 del tribunale di Sanremo;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato:
- che il giudice, nel pronunciare sentenza ex art. 444 c.p.p., ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alle restituzioni o al risarcimento del danno;
- che tale subordinazione non era prevista nel patto intervenuto fra pubblico ministero ed imputati;
- che pertanto il giudice, avendone ritenuto incongruo il contenuto, avrebbe dovuto rigettare la richiesta formulata dalle parti e non, invece, unilateralmente modificarla, così apportando dall'esterno una non consentita variazione dei termini dell'accordo originario, la quale ha fatto venire meno la base consensuale su cui questo si fonda (sez. 3^, 22.6.1999, Mannini, rv 214800);
- che la sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio, dovendosi procedere alla rinnovazione del giudizio;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Sanremo per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004