Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
In sede di patteggiamento non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell' accordo intervenuto tra le parti, apponendo ad esso una condizione non prevista dalle stesse. (Fattispecie in cui il giudice aveva, di propria iniziativa ed al di fuori dell'accordo delle parti, subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'art. 164 c.p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2013, n. 31441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31441 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 09/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1046
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 34100/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AR N. IL 07/01/1991;
avverso la sentenza n. 600/2011 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 08/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale monocratico di Palermo, con sentenza del 8.32011, applicava nei confronti di ZO AR la pena dallo stesso richiesta, in accordo con il pubblico ministero;
al ZO era stato contestato il reato di furto aggravato;
ritenute le circostanze aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche, la pena era stata concordata in 1 anno di reclusione e 200,00 Euro di multa, subordinata alla concessione della sospensione condizionale;
il giudice riteneva di subordinare la sospensione condizionale al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, che si era costituita parte civile, nel termine prefissato di sei mesi.
2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ZO che deduce la violazione di legge penale ritenendo che il giudice abbia violato la legge per aver alterato l'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo, il risarcimento del danno, del tutto estraneo alla pattuizione intervenuta. Chiede che la corte voglia cassare la sentenza impugnata adottando i consequenziali provvedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È opportuno ricordare che il giudice, una volta ritenuta applicabile la sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici tra quelli citati nell'art. 165 cod. pen., tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno;
a fronte di un elenco "chiuso" di obblighi a carico del condannato, non può, invece, subordinarsi la sospensione della pena alla effettuazione di un risarcimento incerto perché (non ancora) determinato dal giudice. L'adempimento dell'obbligo risulterebbe, infatti, impossibile senza un ulteriore provvedimento.
Tanto più impossibile in quanto il procedimento di cui si discute si è svolto secondo le forme del patteggiamento, con udienza fissata a seguito della relativa domanda presentata nel corso delle indagini preliminari, onde non era nemmeno consentita la costituzione di parte civile (vedi sez. un. 27.11.2008 n. 47803 Rv. 241356). Inoltre è pacifico che nel procedimento del patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda, (sez. 2 7.4.2004 n. 18044 Rv 229049); l'apposizione da parte del giudice di una condizione non prevista dalle parti si risolve proprio in una modifica di tal genere.
Poiché la condizione stabilita rimane al di fuori della sostanza dell'accordo, è possibile rimuoverla, confermando nel resto la sentenza. La stessa quindi va annullata senza rinvio solo per la parte con la quale si subordinava la sospensione condizionale al risarcimento del danno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013