Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2017, n. 20330
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Sentenza 13 gennaio 2017

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In materia di circolazione stradale, l'imprevedibilità di un ostacolo, incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia, può escludere la colpa solo se la percezione dello ostacolo sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l'investimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente di un tram per l'investimento di un ciclista intento a percorrere una linea di marcia distante dalle rotaie, sulle quali era stato proiettato dall'urto causato dall'apertura dello sportello di un'auto in divieto di sosta da parte di un passeggero non visibile dall'esterno, non ritenendo violata la regola cautelare relativa alla adeguatezza della velocità in concreto del veicolo, e considerando imprevedibile non la caduta del ciclista ma lo spostamento della sua traiettoria dalle rotaie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2017, n. 20330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20330
    Data del deposito : 13 gennaio 2017

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