Sentenza 9 ottobre 1998
Massime • 1
Alla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 7 agosto 1982 n. 516, come modificato dalla legge 15 maggio 1991 n. 154 ( libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti), è obbligato anche il piccolo imprenditore e l'artigiano. (Nella specie la Corte ha ritenuto obbligato alla tenuta delle scritture contabili un fabbro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/1998, n. 12005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12005 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo TONINI Presidente del 9.10.1998
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N.3050
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.17640/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR EP, n. a Maglie il 16.1.1965 avverso la sentenza 4.3.1998 del Tribunale di Lecce Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il pubblico Ministero in persona del dr. Bruno FRANGINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della pubblicazione, da eliminarsi. Rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4.3.1998 il Tribunale di Lecce affermava la penale responsabilita di LU EP in ordine al reato di cui:
- all'art. 1, 6^ comma, legge n. 5 16/1982 (poiché, quale esercente l'attività di fabbro negli anni 1994 e 1995, ometteva di tenere le scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette ed i registri prescritti ai fini dell' I. V. A.)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate le violazioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena principale complessiva di lire 600.000 di ammenda, nonché alle pene accessorie di legge, ordinando la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta, sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", edizione di Lecce. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il LU, eccependo:
- che egli non era obbligato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 600/1973, alla tenuta delle scritture contabili e dei registri
I.V.A, non essendo titolare di un'impresa commerciale svolgente, secondo la previsione dell'art. 51 del D.P.R. n. 597/1973, un'attività industriale, da intendersi come "forza dinamica, rigorosamente accertata, diretta a produrre beni in forma industriale da destinare a terzi";
- che egli, negli anni 1994 e 1995, non aveva svolto l'attività di fabbro e che lo svolgimento di un'attività siffatta il Tribunale aveva illegittimamente dedotto da indizi non rispondenti ai requisiti di certezza, univocità e concordanza;
- che, in violazione dell'art. 7 della legge n. 516/1982, era stata disposta la pubblicazione della sentenza di condanna benché non gli fosse stata inflitta la pena dell'arresto.
MOTIVI della DECISIONE
1. Le doglianze riferite dal ricorrente all'affermazione della responsabilità penale sono infondate.
A) L'art. 1, 6^ comma, della legge n. 516/1982, come modificato dalla legge n. 154/1991, Punisce (tra l'altro) "chi, essendovi obbligato, non tiene ... taluna delle seguenti scritture contabili:
libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti". Tale norma persegue l'obiettivo di assicurare la trasparenza delle posizioni tributarie attraverso la praticabilità di agevoli e sollecite operazioni di controllo.
Alla tenuta delle scritture contabili anzidette, prescritte da leggi fiscali e caratterizzate da esclusivamente tributari, era sicuramente obbligato, pertanto, l'imputato esercente attività di fabbro, poiché il relativo obbligo si estende anche ai piccoli imprenditori ed agli artigiani (per l'attività artigianale di falegname vedi Cass., Sez. II 29.9.1987, n. 10058, ric. Bergolini), tenuto conto che:
a) l'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), include nel novero degli obbligati "le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29.9.1973, n. 597";
b) l'art. 51 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi che ha disciplinato ex n0110 la materia prima regolata dall'art. 51 del D.P.R. n. 597/1973, prevede che "per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 cod. civ.";
c) nell'art. 2195 cod. civ. il riferimento ad "un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi" si riconnette ad una nozione di industrialità in senso ampio riferita a qualsiasi tipo di Produzione di beni suscettibili di essere posti in commercio;
d) a norma dell'art. 4 del D.P.R 26.10.1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per "esercizio di imprese" si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma e impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cod. civ. La qualifica di imprenditore, ai fini fiscali non è perciò collegata ne' alla struttura ne' all'organizzazione di impresa, bensì all'esercizio concreto delle attività imprenditoriali. La tenuta dei (soli) registri I.V.A, da integrare con le annotazioni prescritte ai fini delle imposte dirette, è imposta anche alle imprese in regime di contabilità semplificata (artt. 18, 1^ comma, del D.P.R n. 600/1973), fatto salvo l'eventuale obbligo di tenuta delle scritture previste dal codice civile.
B) Il secondo motivo di ricorso deduce questioni di fatto, come tali sottratte alla cognizione del giudice di legittimità. D'altra parte la sentenza impugnata ha motivato in modo adeguato e legittimo circa la ravvisata attualità dell'esercizio dell'attività di fabbro, da parte dell'imputato, con razionali riferimenti ad indizi di sicura ed univoca valenza probante quali l'esistenza di una consistente attrezzatura, la presenza di bombole di acetilene e di ossigeno anche vuote, il rinvenimento di un quaderno sul quale risultavano annotate alcune misurazioni di oggetti da costruire.
2. Fondata, invece, è l'eccezione che prospetta l'erroneità della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 cod. pen., poiché tale pena accessoria è stata applicata in violazione dell'art. 7, 2^ comma, della legge n. 516/1982, in quanto l'imputato non è stato condannato alla pena dell'arresto.
Sul punto, pertanto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio e la medesima pena accessoria deve essere eliminata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della pubblicazione a norma dell'art. 36 cod. pen., che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in ROMA, il 9 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1998