Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di compravendita, tra gli obblighi del venditore rientra, giusta disposto dell'art. 1477 cod. civ., anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta, tra cui il "foglio complementare" qualora si tratti di un veicolo iscritto nel pubblico registro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLELIA GAROFOLINI 7, presso lo studio dell'avvocato S. RAPISARDA, difeso dagli avvocati LUIGI MARCOMINI, ERCOLE PONZETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 36/96 del Giudice di pace di ROVIGO, depositata il 30/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/98 dal Consigliere Dott. Enrico
SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 giugno 1995 EL FU, titolare di un agenzia per pratiche automobilistiche, convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Rovigo, ES ZZ perché questo fosse condannato al pagamento della somma di L.1.015.000, oltre gli interessi legali, anticipate per il rilascio del "foglio complementare" di un autoveicolo che il ZZ aveva acquistato dal rivenditore LU ER.
Il convenuto negò la fondatezza della pretesa assumendo di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con il FU che, invece, aveva ricevuto l'incarico dal ER.
In sede di interrogatorio libero il convenuto riprodusse l'esposta tesi difensiva mentre l'attore affermò di aver ricevuto l'incarico di procurare il foglio complementare dal ER. Il giudice di pace autorizzò la chiamata in causa del ER facendone onere al convenuto il quale, poi, non vi provvide. Con ordinanza del 21 dicembre 1995 il giudice avendo ritenuto di interrogare liberamente il ER ne dispose la comparizione Quegli dichiarò che aveva, nell'acquisto del veicolo da parte del ZZ, agito come semplice intermediario con la concessionaria Fusaro alla quale aveva consegnato il prezzo della vendita;
che essendo questa fallita si era rivolta all'agenzia del FU per il rilascio del foglio complementare concernente il veicolo acquistato dal ZZ.
Espletato il mezzo di prova testimoniale richiesto dal convenuto ed acquisita documentazione varia, con sentenza del 30 marzo 1996 il giudice, accolta la domanda del FU, ha condannato il ZZ al pagamento della somma richiesta oltre gli interessi legali. In particolare, ha osservato quel giudice che: dall'esame testimoniale e dalla documentazione prodotta era emerso che il ZZ si era rivolto al ER per l'acquisto dell'autoveicolo; la proposta di acquisto recava l'indicazione del tipo di veicolo ed il prezzo ma non del soggetto cui quella era indirizzata;
il prezzo era stato certamente corrisposto al ER avendone questo sottoscritto la "ricevuta" e certamente consegnato alla concessionaria Fusaro che rilasciò, secondo le risultanze del mezzo di prova testimoniale, fattura al ZZ il quale, poi, invitato ad esibirla aveva dichiarato" di non averla trovata"; dal che era desumibile che la documentazione era stata fatta pervenire dalla Fusaro, "medio tempore" fallita, con notevole ritardo al ER che si rivolse al NI perché il ZZ ottenesse in breve tempo il foglio complementare;
il modulo recante le condizioni di vendita ed in queste l'onere economico dell'acquirente relativo alle spese per le tasse, i tributi ed altri oneri accessori non risultava sottoscritto dal ZZ;
erano nella specie richiamabili le disposizioni degli art.1477 e 1475 c.c. a tenore dei quale il venditore deve consegnare al compratore i documenti necessari all'uso della cosa venduta e quindi del foglio complementare essendo quella un autoveicolo mentre le spese tutte della vendita erano a carico del compratore. In queste considerazioni doveva ritenersi la soccombenza del ZZ, la quale non derivava dal fatto dell'essere o non provato il conferimento dell'incarico al FU, ma dalla natura del rapporto intercorso fra il ZZ ed il ER e dalla anticipazioni fatte dal FU, consistenti in tasse e sopratasse spettanti al P.R.A., le quali debbono essere "rifuse", indipendentemente dall'identificazione del soggetto preponente, da quello onerato per legge trattandosi infatti di "tasse e sopratasse"
Per la cassazione della sentenza, esponendo quattro motivi di doglianza, ricorre per cassazione il ZZ;
non ha espletato attività difensiva l'intimato FU.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, in relazione al n.4 dell'art.360 c.p.c., il ZZ denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente alla violazione degli artt. 112,244 e 270 c.p.c. alla cui osservanza era tenuto il giudice di pace anche nel giudizio secondo equità.
Quel giudice dopo aver ritenuto necessaria la chiamata in causa del ER e non avendovi provveduto la parte in proposito onerata, avrebbe dovuto cancellare la causa dal ruolo e non proseguire il giudizio provvedendo esso stesso alla convocazione del ER: così pure interferendo nel potere dispositivo delle parti ove questo sia stato assunto come testimone.
Con il secondo motivo di doglianza si denunzia una motivazione contraddittoria e perplessa tale da non consentire l'identificazione della "ratio decidendi".
Il giudice del merito aveva ritenuto che la soccombenza del convenuto prescindeva dall'acquisizione della prova dell'aver questo conferito l'incarico all'attore, sebbene il medesimo avesse ammesso di aver ricevuto l'incarico dal ER così che la pronunzia di condanna non discendeva dall'accertamento di un contratto poi inadempiuto ma da un inadempimento relativo ad un rapporto obbligatorio non giuridicamente qualificato
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione dei principi di equità.
Questi consistono nella alterità, nella commutatività e nella distributività quest'ultima certamente pretermessa posto che si era ritenuto il convenuto totalmente soccombente anche in ordine all'onere economico del giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso il ZZ deduce la erronea indicazione e la falsa applicazione della norma nella specie operante.
Questa era stata indicata dal giudice del merito nell'art. 1475 c.c. a tenore del quale "le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore".
Non avrebbe considerato in proposito il giudice del merito che dette spese sono solo quelle necessarie alla conclusione del contratto, dalle quali certamente esulano quelle per il rilascio del foglio complementare del veicolo compravenduto essendo il trasferimento della proprietà dello stesso avvenuto con il consenso. Le censure esposte nei motivi di doglianza non possono essere accolte.
Nel caso in esame si verte in tema di sentenza pronunciata secondo equità, come anche espressamente affermato nella decisione impugnata pag.7)
Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c.( nel testo novellato dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n.374, vigente dal 1 maggio 1995) il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni: la presente causa - come si evince anche dalla narrativa del ricorso in cui di indica il preteso pagamento di un somma di L.1.015.000 - ha un valore largamente inferiore a detto limite.
La sentenza impugnata, pertanto era inappellabile secondo il disposto del terzo comma dell'art. 339 c.p.c. ( nel testo sostituito dall'art. 33 della legge indicata) ma ricorribile per cassazione come sentenza pronunziata in unico grado, ai sensi del primo comma dell'art. 360 c.p.c.( nel testo modificato dall'art. 59 della legge 26 novembre 1990 n.353).
Quanto all'ambito di detta impugnazione, occorre considerare in primo luogo che il giudizio di equità demandato al giudice di pace(analogamente a quello prima affidato al conciliatore) va riconosciuto come giudizio non distinto ma connesso con quello di diritto e che a tale affermazione non osta il rilievo che il testo attuale del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. non riproduce il richiamo all'osservanza dei "principi regolatori della materia". Anche in assenza di tal richiamo è indubbio che il giudice di pace debba in primo luogo attenersi al rispetto delle norme della Costituzione( i cui vincoli sono ineludibili) e debba altresì ossequio al rito del processo considerando che gli art 316 e segg. prevedono in proposito un'apposita disciplina.
Inoltre, dall'assenza di quel richiamo non può trarsi il convincimento che il diritto scritto non trovi alcuna applicazione nel giudizio di equità una siffatta ricostruzione confliggerebbe con specifiche norme della Costituzione, in particolare con l'art. 24 che, nel configurare la tutela dei "diritti" pone una definizione essenziale della giurisdizione come attuazione dr norme preesistenti, e con l'art. 101, il quale nello stabilire che il giudice è soggetto alla legge indica, l'osservanza di questa come imprescindibile criterio di giudizio.
In secondo luogo, l'equità, demandata al giudice di pace, trova posto solo nella decisione del merito della controversia e per quanto attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione di un bene della vita: così che essa non si traduce, con riferimento, alla fattispecie concreta offerta all'esame di quel giudice, nell'applicazione di una regola assolutamente avulsa dal sistema del diritto scritto, ma si configura come possibilità di una mitigazione, o temperamento, del diritto positivo giustificati dalla peculiarità della fattispecie medesima e sorretta comunque da un "iter" argomentativo che dia conto della "ratio decidendi"; senza la necessità di esporre le ragione per le quali la decisione è conforme all'equità( in proposito, anche la pronunzia delle ss.uu. n. 6974/91 con riferimento al giudizio equitativo del conciliatore ma richiamabile anche per quello del giudice di pace come si evince dalla motivazione).
In tale contesto, ai fini del sindacato di legittimità debbono ritenersi denunziabili, ai sensi del n.4 dell'art. 360 c.p.c., le inosservanze delle norme processuali che diano luogo alla nullità del procedimento, ed, ai sensi del n.3, l'erronea individuazione delle norme astrattamente applicabili perché altrimenti l'operazione di adattamento della fattispecie al caso concreto, assegnata al giudice di pace, si tradurrebbe in mero arbitrio.
Incensurabile è invece, se adeguatamente esposto il giudizio espresso che in quanto equitativo è per definizione di merito e, pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Esaminando, in particolare le censure esposte dal ZZ, segnatamente la prima concernente l'inosservanza degli artt 112, 244 e 270 c.p.c., non si avvede il ricorrente che la chiamata in giudizio del ER è stata autorizzata dal giudice del merito in relazione all'ipotesi dell'art. 106 c.p.c., della comunanza di causa, avendo il convenuto ZZ, onerato della chiamata in causa del ER, indicato in questo il committente dell'incarico, conferito al FU, di procurare il "foglio complementare" del veicolo da lui acquistato, nè della conseguente estraneità del disposto dell'art. 270 c.p.c. che, nella previsione della cancellazione della causa dal ruolo, postula espressamente l'inottemperanza della chiamata in causa del terzo disposta "iussu iudicis" dall'art.107 c.p.c. Il ricorrente ha indicato il concreto pregiudizio giuridico derivatogli dall'inosservanza dell'art.112 c.p.c., in punto di interrogatorio o di esame del ER, avendo quel giudice posto a fondamento della pronunzia le risultanze dei mezzi di prova documentale e testimoniale.
Con le residue censure, le quali, per la loro evidente connessione logica, esigono un esame contestuale, il ricorrente non tiene conto dell'aver il giudice di pace esattamente ritenuto operante la disciplina della vendita ed in particolare dell'art.1477 C.C. concernente le prestazioni del venditore, o di chi per esso anche con l'ausilio di un terzo, in queste compresa quella della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta, e fra questi anche il "foglio complementare" quando si tratti di un veicolo iscritto a pubblico registro( in proposito anche le pronunzie di questa corte nn. 1999/ 76, 6276/80, 7535/83) Inoltre, non considera il ricorrente aver, in proposito, quel giudice temperato il rigore della norma, in punto di titolarità del debito e del credito, privilegiando, in ragione della peculiarità del caso compiutamente esposta, il criterio dell'"utilità" finale della commissione rinvenuta in capo al ZZ, quale acquirente dell'autoveicolo cui il foglio complementare procuratogli dal FU si riferiva, siccome coerente anche all'indicazione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria nei confronti del P.R.A., il cui importo costituiva la parte prevalente del credito del FU per averne fatto anticipo nell'ottenere il rilascio del documento utile al ZZ.
Concludendo la disamina, il ricorso va rigettato senza la pronunzia della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato espletato in questa sede attività difensiva.
p. q. m.
la Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1999