CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14563 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di ON IU, nato a [...] il [...]; ON AR, nato a [...] il [...]; ON NC, nato a [...] il [...]; ON LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 26/04/2022 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14563 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato, limitatamente al delitto di cui all'art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del medesimo decreto, proposta in relazione al sequestro di un terreno e di un camion cassonato, e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. e per vizio di motivazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria lamenta che i giudici del riesame, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, hanno escluso la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a ravvisare la realizzazione di programma criminoso indeterminato, necessario ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, e hanno inquadrato la condotta degli indagati come concorso di persone nel reato continuato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria si duole dell'interpretazione fornita dai giudici del riesame, che, dopo aver ritenuto, da parte degli indagati, la condivisione di un programma criminoso «ben determinato e collaudato», rappresentato dall'utilizzo di una cava «acquisita dallo Stato in virtù di provvedimento ablativo», hanno escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto l'accordo criminale, volto alla «realizzazione di una serie indeterminata di reati di furto e occupazione di suolo pubblico», aveva un «carattere circoscritto», evocativo di un obiettivo «non certo indefinito», inidoneo «all'attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti», elemento, questo, che segna la distinzione tra la fattispecie associativa e il concorso di persone nel reato. 3. Ad avviso dei giudici del riesame, nel caso di specie, sarebbe ravvisabile il concorso di persone nel reato continuato di furto e occupazione abusiva di luogo pubblico, atteso che il programma di utilizzo della cava, arbitrariamente invasa e sfruttata, per quanto ampio e ben collaudato, non evoca un obiettivo indefinito, ma, al contrario, lo svolgimento di specifiche attività delittuose, destinate ad esaurirsi nel tempo. In buona sostanza, si sostiene che non sia ipotizzabile un'associazione a delinquere limitata a durare per un tempo necessariamente correlato all'attività di sfruttamento di materiale estraibile, destinata a terminare. 2 4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio intende uniformarsi e dare continuità, ai fini della configurabilità di un'associazione a delinquere è necessaria la esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 27409901; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 26876701; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 26854001). Nella specie, dunque, pur in presenza del limite rappresentato dall'esaurirsi nel tempo dell'attività di sfruttamento della cava, l'associazione criminale era stata creata per commettere un numero indeterminato di reati di furto e occupazione abusiva di luogo pubblico, sicché, stante l'interesse alla commissione di singoli reati, non predeterminati né predeterminabili nel numero, risulta irrilevante la circostanza che l'associazione fosse destinata ad estinguersi per mancanza di materiale inerte da estrarre. Invero, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., sono i reati che devono essere in numero indeterminato e fare parte di un progetto e non, invece, i progetti criminali a essere indeterminati. 5. A fronte di una motivazione che, per un verso, ravvisa la sussistenza di un quadro indiziario che dà contezza di «un programma criminoso ben determinato e collaudato, rappresentato dall'intento degli indagati di continuare ad utilizzare la cava nonostante l'intervenuta confisca dell'area» e, per altro verso, esclude «l'indeterminatezza del programma criminoso», si impone, l'annullamento dell'ordinanza in verifica, con rinvio al Tribunale del riesame, che, nell'attenersi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, dovrà valutare se il quadro indiziario sia idoneo a ritenere la sussistenza del fumus del reato associativo. 6. Quanto alla carenza di interesse a ricorrere, asserita sul presupposto che, nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto non ha determinato la restituzione agli indagati di nessun bene, né mobile, né immobile, giova evidenziare che il tema dell'interesse a ricorrere si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione, sicché, nella valutazione di sussistenza o meno dell'interesse della parte a impugnare, è necessario prendere in esame non solo l'aspetto processuale, ma anche l'aspetto sostanziale di tale interesse, il quale deve risolversi in un vantaggio, cioè in una utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, con la conseguenza che se l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse ( Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997, Pacifico, Rv. 207488). Invero, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione 3 pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110). Dunque, l'interesse a impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale e di conseguire un'utilità attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542), non rivelandosi sufficiente, ai fini del'interesse ad impugnare, la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma essendo necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018 Rv. 273630 - 01 El Harchi;
Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244110 - 01 De Marino). Ne deriva che sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare un provvedimento emesso in sede di cautela reale, volto a ottenere una verifica sulla legittimità di una misura sfavorevole, anche a seguito dell'annullamento dovuto al presunto venire meno del fumus del delitto, allorché la decisione sull'impugnazione possa avere effetti significativi sul ripristino della misura (Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 2014, Aragosa, Rv. 258296). 7. Con l'impugnazione proposta, il ricorrente mira a ottenere una rivalutazione di sussistenza del quadro indiziario relativo alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., allo scopo di estendere il sequestro preventivo su beni già sottoposti a vincolo cautelare, ma per differenti fattispecie di reato. Poiché nulla esclude che, per un verso, le singole vicende addebitate agli indagati, in relazione alle quali permane il vincolo reale, possano avere esiti tali da comportare la decadenza della misura cautelare e che, per altro verso, l'accusa possa ottenere un riscontro dibattimentale favorevole in merito alla fattispecie associativa, può affermarsi che, nel caso di specie, sussiste in capo al ricorrente l'interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale valutazione di sussistenza del fumus del delitto associativo andrebbe a determinare l'imposizione del vincolo reale anche in relazione a una fattispecie, quella di cui all'art. 416 cod. proc. pen., esclusa dai giudici del riesame con una motivazione che, per quanto detto, è viziata. 8. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità del reato associativo, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame territorialmente competente.
P. Q. M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame. Così deciso il 25/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14563 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato, limitatamente al delitto di cui all'art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del medesimo decreto, proposta in relazione al sequestro di un terreno e di un camion cassonato, e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. e per vizio di motivazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria lamenta che i giudici del riesame, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, hanno escluso la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a ravvisare la realizzazione di programma criminoso indeterminato, necessario ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, e hanno inquadrato la condotta degli indagati come concorso di persone nel reato continuato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria si duole dell'interpretazione fornita dai giudici del riesame, che, dopo aver ritenuto, da parte degli indagati, la condivisione di un programma criminoso «ben determinato e collaudato», rappresentato dall'utilizzo di una cava «acquisita dallo Stato in virtù di provvedimento ablativo», hanno escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto l'accordo criminale, volto alla «realizzazione di una serie indeterminata di reati di furto e occupazione di suolo pubblico», aveva un «carattere circoscritto», evocativo di un obiettivo «non certo indefinito», inidoneo «all'attuazione di un più vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti», elemento, questo, che segna la distinzione tra la fattispecie associativa e il concorso di persone nel reato. 3. Ad avviso dei giudici del riesame, nel caso di specie, sarebbe ravvisabile il concorso di persone nel reato continuato di furto e occupazione abusiva di luogo pubblico, atteso che il programma di utilizzo della cava, arbitrariamente invasa e sfruttata, per quanto ampio e ben collaudato, non evoca un obiettivo indefinito, ma, al contrario, lo svolgimento di specifiche attività delittuose, destinate ad esaurirsi nel tempo. In buona sostanza, si sostiene che non sia ipotizzabile un'associazione a delinquere limitata a durare per un tempo necessariamente correlato all'attività di sfruttamento di materiale estraibile, destinata a terminare. 2 4. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio intende uniformarsi e dare continuità, ai fini della configurabilità di un'associazione a delinquere è necessaria la esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 27409901; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 26876701; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 26854001). Nella specie, dunque, pur in presenza del limite rappresentato dall'esaurirsi nel tempo dell'attività di sfruttamento della cava, l'associazione criminale era stata creata per commettere un numero indeterminato di reati di furto e occupazione abusiva di luogo pubblico, sicché, stante l'interesse alla commissione di singoli reati, non predeterminati né predeterminabili nel numero, risulta irrilevante la circostanza che l'associazione fosse destinata ad estinguersi per mancanza di materiale inerte da estrarre. Invero, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., sono i reati che devono essere in numero indeterminato e fare parte di un progetto e non, invece, i progetti criminali a essere indeterminati. 5. A fronte di una motivazione che, per un verso, ravvisa la sussistenza di un quadro indiziario che dà contezza di «un programma criminoso ben determinato e collaudato, rappresentato dall'intento degli indagati di continuare ad utilizzare la cava nonostante l'intervenuta confisca dell'area» e, per altro verso, esclude «l'indeterminatezza del programma criminoso», si impone, l'annullamento dell'ordinanza in verifica, con rinvio al Tribunale del riesame, che, nell'attenersi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, dovrà valutare se il quadro indiziario sia idoneo a ritenere la sussistenza del fumus del reato associativo. 6. Quanto alla carenza di interesse a ricorrere, asserita sul presupposto che, nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto non ha determinato la restituzione agli indagati di nessun bene, né mobile, né immobile, giova evidenziare che il tema dell'interesse a ricorrere si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione, sicché, nella valutazione di sussistenza o meno dell'interesse della parte a impugnare, è necessario prendere in esame non solo l'aspetto processuale, ma anche l'aspetto sostanziale di tale interesse, il quale deve risolversi in un vantaggio, cioè in una utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, con la conseguenza che se l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse ( Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997, Pacifico, Rv. 207488). Invero, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione 3 pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110). Dunque, l'interesse a impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale e di conseguire un'utilità attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542), non rivelandosi sufficiente, ai fini del'interesse ad impugnare, la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma essendo necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018 Rv. 273630 - 01 El Harchi;
Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244110 - 01 De Marino). Ne deriva che sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare un provvedimento emesso in sede di cautela reale, volto a ottenere una verifica sulla legittimità di una misura sfavorevole, anche a seguito dell'annullamento dovuto al presunto venire meno del fumus del delitto, allorché la decisione sull'impugnazione possa avere effetti significativi sul ripristino della misura (Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 2014, Aragosa, Rv. 258296). 7. Con l'impugnazione proposta, il ricorrente mira a ottenere una rivalutazione di sussistenza del quadro indiziario relativo alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., allo scopo di estendere il sequestro preventivo su beni già sottoposti a vincolo cautelare, ma per differenti fattispecie di reato. Poiché nulla esclude che, per un verso, le singole vicende addebitate agli indagati, in relazione alle quali permane il vincolo reale, possano avere esiti tali da comportare la decadenza della misura cautelare e che, per altro verso, l'accusa possa ottenere un riscontro dibattimentale favorevole in merito alla fattispecie associativa, può affermarsi che, nel caso di specie, sussiste in capo al ricorrente l'interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale valutazione di sussistenza del fumus del delitto associativo andrebbe a determinare l'imposizione del vincolo reale anche in relazione a una fattispecie, quella di cui all'art. 416 cod. proc. pen., esclusa dai giudici del riesame con una motivazione che, per quanto detto, è viziata. 8. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità del reato associativo, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame territorialmente competente.
P. Q. M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame. Così deciso il 25/01/2023.