Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8427 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA Oggetto1 8427 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S PRE N Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Presidente R.G.N. 16039/99 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Cron. 19280 Consigliere Rep Dott. Giancarlo D'AGOSTINO . Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/04/01 MAMMONE ConsigliereDott. Giovanni ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: IG IA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ST.NE DI MONTE MARIO, 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa MAGARAGGIA, giusta delega in dall'avvocato GIUSEPPE atti;
ricorrente
contro
INPS - ISITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore,persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2009 -1- MORIELLI, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, ANTONIO giusta delega in calce alla copia notificataTODARO, del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2193/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 11/09/98 R.G.N. 793/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato VALENTE per delega TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. LI RI IG, con ricorso al Pretore di Lecce del 10 1 90, esponeva di aver richiesto, in data 5 5 88, all'INPS, l'assegno di invalidità e che tale istanza era stata respinta. Chiedeva مجھے pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno di invalidità. L'INPS chiedeva il rigetto della domanda, che, però, il Pretore, disposta ctu, accoglieva con decorrenza dall'1 4 92. Ambo le parti proponevano appello, la IG ritenendo erronea la decorrenza. Disposte nuove ctu, il tribunale di Lecce, con sentenza depositata 1'11 9 98, accoglieva l'appello dell'INPS e rigettava la domanda. L'attrice ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato soltanto procura. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc e contemporanea violazione ed erronea applicazione degli artt. 1,2 legge n. 222/84. Avendo il tribunale condiviso il parere dei propri ctu, si afferma che in questo caso il giudice ha l'onere di indicare, con precisione, gli elementi in forza dei quali ha deciso, dovendosi accertare l'iter logico giuridico seguito. Che, in particolare, il giudice deve valutare il complesso patologico, sia evidenziando la natura di ogni affezione, sia considerandole tutte globalmente, rispetto all'incidenza sulla residuale capacità di lavoro. Che i giudici di merito non avrebbero valutato l'apparato osteo-articolare, in relazione al lavoro di contadina svolto dall'attrice, nonché l'apparato cardio-vascolare mentre avrebbero dovuto disporre ulteriori accertamenti specialistici, sempre tenendo presente l'attività di contadina svolta dall'attrice e i relativi sforzi. Che non sarebbe stata adeguatamente considerata una visita ORL (Ipoacusia bilaterale di tipo laanle misto con perdita auditiva del 60%). G 2 Che gli accertamenti avrebbero dovuto essere più approfonditi, essendosi in presenza di un'incapacità di lavoro al limite dell'indennizzabilità (50-55%). Il motivo è infondato. Il Tribunale ha disposto due consulenze d'ufficio, dalle concordi conclusioni. Trattandosi di ctu successive a quella disposta in primo grado e al deposito della documentazione in atti, esse ebbero, di tutta evidenza, a considerare detti atti pregressi, dimodochè le loro conclusioni non hanno potuto prescindere da detto esame. Ciononostante sono pervenute alla conclusione lamentata dalla ricorrente ,pur avendo " esaminato approfonditamente tutte le patologie lamentate, come risulta dalla motivazione della sentenza d'appello, che ha riportato quanto ritenuto dai consulenti, i quali hanno esaminato tutte le affezioni indicate in ricorso, pur rilevandone l'incidenza globalmente modesta, anche in relazione all'attività agricola svolta. La ricorrente non ha potuto indicare risultanze mediche acquisite agli atti tali da inficiare il giudizio del Tribunale. Ne consegue che il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese di questo giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. I D 26 aprile 2001 A , S 0 O S 1 3 L A . L 3 Angliche Inault T T O 5 , Il Presidente est.: R Z A : A I S ' N D L L A E I деле T D S N I O G S P O N M E A I S D I A E A D O , IL CANCELLIÈRE A E O O R T R T Depositato in Cancelleria T P N T S I E I R S G I A E oggi, 20. GIU 2001 E Ł D R R l e P O D IL CANCELLIERE Z I O N