Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10408 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM0408/03 IN NOME DEL POP Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17041/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 23248Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Ud. 17/01/2003 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MAITOI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato STEFANO LUPIS, che lo rappresenta e difende unitamente ERMESall'avvocato BORTOLINI, giusta delega a margine del controricorso;
2003
- controricorrente -
87 1 avverso la sentenza n. 145/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 23/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente l'Avvocato De Riso per delega Lupis che ha chiesto il rigetto deldell'Avvocato ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1. La MAITOI s. r.l. e De Riso Marco, proponevano cinque distinte opposizioni avverso altrettante ordi- nanze ingiunzioni del Prefetto di Milano, con le quali era stato ingiunto alla società ed al De Riso il paga- mento di sanzioni amministrative per violazioni del co- dice della strada. Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, riunite le opposizioni, con sentenza n. 145/2000 le ac- coglieva annullando le ordinanze-ingiunzioni, sotto l'assorbente profilo che esse erano state adottate ol- tre il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa 2 Corte il Prefetto di Milano, con atto notificato il 26 luglio 2000 alla sola MAITOI s.r.l., formulando un uni- co motivo. La parte intimata resite con controricorso notificato il 29 settembre 2000. Motivi della decisione 1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 203 e 204 del codice della strada. Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata é erroneamente affermato che, essendo stati depositati i ricorsi ammi- nistrativi al Prefetto, avverso i verbali di contesta- zione tutti il 6 maggio 1999, il Prefetto doveva deci- dere nel termine di sessanta giorni scadente il 5 lu- glio 1999, mentre aveva emesso le ordinanze-ingiunzioni il 19 luglio 1999. Viceversa il termine di sessanta giorni secondo il combinato disposto degli artt. 203 e 204 del codice della strada - non decorre dal deposi- to dei ricorsi amministrativi, ma dallo scadere dei trenta giorni da tale data, dovendo entro tale termine i ricorsi essere trasmessi dall'organo accertatore, al Prefetto, con la conseguenza che le ordinanze- ingiunzioni erano state emesse nel termine di legge. Il ricorso é fondato. Va premesso che, nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ricorso 3 al Prefetto ex art. 203 di quel codice, come è incon- troverso essere avvenuto nel caso di specie, il Prefet- to, ricevuti gli atti così come previsto da tale arti- colo (comma 2), a norma dell'art. 204, nel testo come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del 1993 applicabile alla fattispecie ratione temporis, essendo i fatti anteriori alle successive modifiche di cui al d. l. 2 novembre 1999, n. 391, alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alla legge 24 dicembre 2000, n. 18 se riteneva fondato l'accertamento, doveva emettere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata di ingiunzio- ne di pagamento della sanzione amministrativa da esso determinata secondo i criteri ivi indicati;
ove invece non ritenesse fondato l'accertamento, nello stesso ter- mine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazio- ne degli atti, comunicandola all'ufficio ○ comando cui apparteneva l'organo accertatore, in quale ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che 1' emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile n. 15709; 18 luglio 2000, n.(Cass. 12 dicembre 2001, 9447; 27 n.aprile 1999, 4204; 17 aprile 1999, n. 4 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio o comando cui ap- partiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di no- vanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Non inducono a mutare indirizzo al riguardo le deduzioni in contrario del controricorrente, che si so- stanziano nell'allegazione che l'art. 204 non prevede espressamente che al termine da esso indicato si sommi quello di cui all'art. 203. L'esattezza dei principi sopra indicati si desume infatti dalla lettera e dalla ratio dell'art. 204 il quale, disponendo che il Prefetto dovesse emanare l'ordinanza-ingiunzione entro sessanta giorni "esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati", faceva chiaramente decorrere il termine dal- la ricezione di tali atti, che debbono essere trasmessi al Prefetto, per legge, entro trenta giorni dalla rice- zione del ricorso da parte dell'ufficio ° comando cui appartiene l'organo accertatore, al quale il ricorso 5 deve essere presentato о spedito a norma dell'art. 203. Ove essi siano pervenuti al Prefetto entro un termine diverso, mentre il ritardo nella trasmissione non può essere allegato dall'Amministrazione per evita- re la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emanata oltre il termine complessivo, l'utilizzazione per la trasmis- sione di un termine più breve deve essere allegata e provata dall'opponente che la deduca. La sentenza impugnata, in contrasto con tali principi, ha ritenuto tardiva la emissione delle ordi- nanze ingiunzione oltre il termine di sessanta giorni, anziché di novanta- pure in mancanza di deduzione e di prova che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima dei trenta giorni avendo accertato che i ricorsi am- ministrativi erano stati depositati tutti in data 6 maggio 1999 e le ordinanze emesse in data 19 luglio 1999 e notificate il 3 agosto 1999. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che farà appli- cazione dei su detti principi di diritto statuendo an- che sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni, Losavio Francesco Felicetti Прогоревна IL CANCELLIERS CANCELLIERE Andrea Blanchi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancellería il _ /2 LUG 2003. 7