Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2002, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
ce 62114 NOME0 8 1 7 2/ 02 I E 6 5 R 8 N 9 . A 1 O N / I T 4 - Z / U A B 6 B R 2 . I TE SUPREMA DI CASSAZIONE T . L S R R L Oggetto I . T P A . G O E D B SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria R L A A E T I D A R 1 I D 3 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S 1 N T E E . T S A N N I Dott. Giulio GRAZIADEI O Presidente R.G.N. 19244/98 M E A S E MONACI - Consigliere Cron. 22533 Dott. Stefano Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO - Rel. Consigliere - Dott. Nino FICO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIC NE CIVILE N. 62114 VECCHIO MARIANO;
intimato - avversO la sentenza n. 103/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il M 2002 04/06/97; 760 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore и Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo RI CH ha impugnato l'ingiunzione di pagamento per il recupero dell'IVA di cui all'avviso di accertamento notificatogli il 1° settembre 1986 e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il CH ha dedotto esclusivamente vizi propri dell'avviso di accertamento, quali la violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 56 del D.P.R. n.633/72 e l'erroneità e l'infondatezza della rettifica. La Commissione Tributaria Provinciale di Savona ha accolto il ricorso sotto il profilo, non investito dai motivi, della nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, decidendo sull'appello proposto dall'Ufficio, ritenendo che il CH avesse prodotto idonea documentazione del pagamento della somma dovuta a norma degli artt.44 e ss. della legge n.431 del 1991, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta definizione amministrativa. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.48 della legge n.431/91; 2) l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art.16, 3° comma, del D.P.R. n.636 del 1972; 4) la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.112 c.p.c. L'intimato non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente ha dedotto che il giudice di 2° grado avesse illegittimamente dichiarato la cessazione della materia del contendere per definizione amministrativa nonostante che la ricevuta rilasciata dall'Ufficio, esibita dal contribuente, comprovasse il pagamento parziale dell'imposta dovuta. La censura è fondata. Per l'art.48 della legge n.413/91 i giudizi si estinguono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'IVA, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta (comma 2) e qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue per quelli non definiti (comma 3). Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto che la Commissione Regionale avesse omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, sollevate dall'Ufficio in sede di appello, di inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento per motivi afferenti l'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, in violazione dell'art. 16, comma 3, del D.P.R. n.636/72, e di nullità della sentenza di primo grado per avere la Commissione Provinciale rilevato d'ufficio la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Anche tale censura è fondata, risultando evidente l'omissione denunciata e riguardando la stessa punti decisivi della controversia. L'accoglimento delle anzidette censure comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle stesse, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. M
p.q.m.
was no it la Corte accoglie per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia E anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale 6 N 8 9 O 1 I 5 / Z 4 . della Liguria. A / N 6 A R 2 I - T . S R B I R . . A Comay 8.02.2082 P G . L T E L D R U A L il presidente . B E il cons. est. no fico I A B D D R A I T S T A E N 1 I T E 3 S R N 1 I E E . A S T N E A ANCE RIEF DEPOSITATO IN CANCELLERIA M IL CANCELLIERE C1 06 GIU, 2002 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio r