Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986REPUBBLICA ITALIANASI TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Magistrati:043 1 1 /03 Composta dagli I Dott. Bruno R.G.N. 9824/99 Cron. 8317 Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rap. Dott. Eugenio AMARI Dott. Antonio MERONE Consigliere Od. 19/09/02 Dotl. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da;
CO TI LU IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATRICE UNICA DELLE SOCIETÀ IMPERIA A R.L. E GIRASOLE A R.L. FALLITE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 37, presso 10 studio dell'avvocato CAPECE MICHELE, che la difende unitamente agli avvocati GAMBINI ROBERTO M.. PELLEGATTA GIUSEPPE M., giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLEFINANZE;
- intimato 2002 3237 avverso la sentenza 11. 133/97 della Commissione -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 02/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente 1 'Avvocato GISUEPPE PELLEGATTA, che ba chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n1. 25967/20/87, depositata il 29 marzo 1992, riuniti i ricorsi proposti dalle so- cietà Girasole s.r.1., dichiarata fallita il giorno 8 gennaio 1985, e Imperia s.r.i., dichiarata falli- ta 1 28 febbraio 1985, entrembe а mezzo del loro ex amministratore LU NI Batosti, avverso gli avvisi di accertamente per Invin straordinaria ad esse notificati in data 8 luglio 1986, con i quali si rettificavano le dichiarazioni presentate dalie due società in data 30 giugno 1983 a norma del d.l. 55/1983, li accolse, ed annullò i due accerta-71. ment . l'Amministrazione propose Contro la decisiono deducendo che la notifica degli accerta- appello, menti oltre il termine dei tre anni dalla dichiara- zione si era resa necessaria per il mancato funzio- namento dell'Ufficio ii giorno 30 giugno 1986, come attestato dal d.m. 9 agosto 1986, che aveva proro- gato al 24 agosto 1986 i termini scadenti il 30 giugno 1986; e che essendosi resa irreperibile la sede della società, era legittima la notifica degli avvisi all'Amministratore sociale, giacché gli or- gani sociali restano in vita dopo la dichiarazione di fallimento per svolgere tutte le funzioni loro demandate е zutte Le attività ΠΟΠ inibite dalla pendenza de processo. L'udienza di discussione, inizialmente fissata per il 24 gennaio 1996, fu rinviata per vizi di no- tifica cell'avviso di cancelleria alla parte appel- lante. In data 17 ottobre 1997 le società deposita- rono una memoria, con la quale contestaronc l'effi- cacia degli avvisi, siccome notificati all'ex ammi- nistratore della società, LU NI BA, in- vece che a Curatore fallimentare, nel frattempo nominato a seguito della dichiarazione di fallimen- to intervenuta. La successiva udienza di discussio- ne fu fissata per il 29 ottobre 1997, e la causa fo trattata in camera di consiglio. La Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, con sentenza depositata il 2 aprile 1998, accolse l'appello. La Commissione osservò che la proroga del termine per la notifica degli accerta- stabilito nell'art. 20, 3' comma d. P. R. n. menti - 643/1972 e nell'arZ. 26, 8° Co., C.L. 55/83 operata con il richiamato decreto ministeriale, trovava Suo fondamento nell'art. 1, comma 2 della 1. 25 ottobre 1985 n. 592, e che il decreto medesimo era stato pubblicato sulla G.0. 14 agosto 1986; C la notifica degli accortamenti al curatore Il cons. rel. est. dr. Aldo CeccheriniReparini fallimentare delle società costituiva oncre per l'insinuazione del credito d'imposta a] passivo della procedura, та пол escludeva la legittimità della notifica all'ex emministratore delle società medesime ad effetti diversi da quelli della parte- cipazione al concorso. Per la cassazione della sentenza di appello ri- corrono le due società contribuent , in persona della loro amministratrice LU NI Batosti, la quale dichiara di agire in proprio e, per quanto possa occorrere, nolla qualità di ex legale rappre- sentante delle due società, con atto notificato il 12 maggio 1999 all'amministrazione delle finanze, Officio del Registro - Atti pubblici di Milano, proponendo tre motivi. J'Amministrazione non ha svolto difese. La ri- Corrente ha depositato memoria, con la quale, in relazione al primo motivo di ricorso, si doduce che nelle more del giudizio è intervenuta sentenza dei- la Commissione regionale della Lombardia depositata il 28 giugno 1999 n. 127, con la quale sono stati annullati avvisi di liquidazione e di inzimazione notificati alla ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunziano plurime vio- lazioni di legge incorse nell'impugnata sentenza, sotto i diversi profili del difetto di legittima- zicne passiva e titolarità passiva del rapporto d'imposta in capc a LU CE i Batosti e dei- l'inesistenza di vincolo di solidarietà personale rispetto alle imposte accertale, del difetto di mo- tivazione in ordine alla responsabilità tributaria della medesima ricorrerte LU NI Batosti, e dell'inesistenza ed in operatività nella specie del principio fallimentare del ritorno in bonis della società fallita. Si sostiene che LU NI Balo- sti non poteva essero destinataria in proprio dell'avviso di accertamento, non essendo soggetto passivo del rapporto tributaric, Con il secondo motivo si denunzia viclazione delle norme in tema di notificazione alle persone giuridiche, essendo stata ritenuta valida la noti- fica dell'accertamento tributario alla società ese- guita presso la sua ex amministratrice, dopo la di- chiarazione di fallimento, senza che fosse stato prima esperito ur tentativo di notifica presso la sede sociale. 11 cons. rely dr. Aldo Ce Con il terzo motivo si denuncia il difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta legittimità della pretesa fiscalc. sono inammissibili. Quello proposto ricorsi calla Nicol: Batosti in proprio è inammissibile, perché la ricorrente non è stata parte nel giudizio di merito, A no è legittimala ad impugnare una sentenza alla quale è estranea. Il ricorso proposto dalle due società è inammissibile, perché è stato notificato esclusivamente all'Ufficio del Registro di Milano, organo periferico dell'amministrazione, nor legittimato a resistore nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, nel quale è parte esclu- sivamente il Ministero, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato. F. q. m. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, ii giorno 19 settembre 2002. Il Cons. est. Il Presidente нито осчикчист делоAldo Cale (Bruno Saccuccì) (Aldo Ceccherini), CANCELLIEHE O Arrold Grou Ариовь DEPOSITATOR CANCELLERIA 25 MAR. ZUU3 Крилов Чиаль L ANCELLIERE GI Oggi